30 Ottobre 2013

Gli obblighi di profilazione e monitoraggio della clientela

di Alessandra Amati
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Il D. Lgs. 231/2007, all’art. 20 e seguenti, ha stabilito che l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e revisori, destinatari ex art. 12 e 13 del medesimo D. Lgs. 231/2007 (si veda Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti su Euroconference NEWS del 26 settembre), siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. Il medesimo articolo 20 richiede, inoltre, che i destinatari del decreto siano in grado di dimostrare alle Autorità di Vigilanza, ovvero agli ordini professionali di appartenenza e alle altre autorità competenti, che le misure adottate sono adeguate al livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a ciascun cliente.

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