Gli obiettivi della revisione del bilancio
di Francesco Rizzi“Nulla è più pratico di una buona teoria!”. Così era solito dire Albert Einstein e tale concetto si può ben applicare all’attività di revisione del bilancio.
Può capitare, infatti, che il revisore cada nella “trappola” dell’eccessivo affidamento alla prassi, prescindendo da una adeguata conoscenza dello “schema teorico di riferimento” (D.Lgs. 39/2010 e principi di revisione internazionali) e non chiedendosi se il proprio lavoro abbia raggiunto lo scopo e gli obiettivi che avrebbe dovuto perseguire.
Al contrario, considerato che ogni impresa da assoggettare a revisione è un ente che ha le sue specifiche caratteristiche (in termini di dimensione, operatività, governance, andamento economico-finanziario, struttura patrimoniale, ecc.), solamente il revisore che conosce bene lo “scopo” del proprio lavoro, gli “obiettivi” che la revisione del bilancio deve raggiungere e il relativo “schema teorico di riferimento”, sarà in grado di svolgere un’attività di revisione in maniera professionale, efficace e utile.
Ciò premesso, il fine e gli obiettivi che il revisore deve perseguire nella revisione del bilancio sono delineati con precisione dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 (“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”).
Secondo tale principio “La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio.
Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.
Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio”.
Da quanto precede emergono i seguenti scopi della revisione del bilancio:
- uno scopo che si potrebbe definire “specifico” e che consiste nel supportare la comunicazione finanziaria dell’impresa;
- uno scopo definibile come più “generale”, consistente nell’assicurare a tutti gli utilizzatori del bilancio l’affidabilità delle informazioni in esso contenute.
Il revisore, anche ai fini della propria responsabilità professionale legata all’attività svolta e certificata, dovrà quindi avere sempre presente che gli utilizzatori del bilancio si baseranno sul suo giudizio professionale relativo alla conformità o meno del bilancio al quadro normativo (inteso quale sistema di norme) di riferimento.
Con specifico riferimento agli obiettivi che il lavoro di revisione deve riuscire a raggiungere, il predetto principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, chiarisce inoltre che “Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:
- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”.
Va in proposito sottolineato come il raggiungimento di tali obiettivi è talmente “essenziale” per il revisore che, qualora essi non potessero essere raggiunti, egli dovrebbe comunque dichiarare la propria impossibilità ad esprimere un giudizio ovvero, in taluni casi (vedasi il regolamento adottato con il D.M. n. 261 del 28.12.2012), interrompere anticipatamente l’incarico.
Il suddetto principio di revisione dispone infatti che “In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall’incarico, ove il recesso (ovvero l’interruzione anticipata dell’incarico) sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili”.
Se il revisore ha ben presente quanto indicato dal principio di revisione, egli avrà certamente una buona “bussola” con cui orientare il proprio giudizio professionale e il proprio lavoro, ma soprattutto avrà un punto certo di riferimento per verificarne l’efficacia. Di fatti, il suo lavoro di revisione del bilancio potrà ritenersi efficace e utile solamente nella misura in cui ha raggiunto lo scopo e gli obiettivi sopra esposti.
Ecco perché senza una solida base teorica, all’interno della quale il revisore identifichi lo scopo e gli obiettivi del proprio lavoro, è certamente ben possibile che si verifichi l’anomala e dannosa situazione in cui siano gli strumenti professionali e le prassi a “guidare” il revisore e non viceversa.
Solo avendo ben chiara la “meta” all’interno dello “schema teorico di riferimento”, il revisore può dunque iniziare il cammino migliore e più adeguato per raggiungerla.
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