Gli omessi versamenti definitivamente esclusi dal ravvedimento speciale
di Gianfranco AnticoUna volta convertito in L. 56/2023 il D.L. 34/2023, si chiude definitivamente la questione relativa alla possibilità o meno di utilizzare l’istituto del ravvedimento speciale, previsto dai commi da 174 a 178, dell’articolo 1 L. 197/2022, con le sanzioni ridotte ad 1/18, per gli omessi versamenti.
Come è noto, i controlli automatizzati, ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, si limitano a verificare che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
Come confermato dalla circolare 1/E/2023, la comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Infatti, ordinariamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.
La Legge di Bilancio per il 2023 – L. 197/2022 – con i commi da 153 a 159, del maxi articolo 1, ha predisposto un “pacchetto” per gli avvisi bonari, prevedendo un “doppio binario” per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: da una parte la definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021 e dall’altra parte l’intervento sulle rateizzazioni in corso.
Il filo che lega entrambe le definizioni è costituito dalla riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile).
Nello specifico, ai sensi del comma 153, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2023, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, e con le sanzioni ulteriormente ridotte al 3%.
Il pagamento delle somme – integralmente o a rate – deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis D.Lgs. 462/1997.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Inoltre, la riduzione sanzionatoria viene concessa dal comma 155, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2023, anche agli avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
Il legislatore – articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022 – ha altresì previsto il cd. ravvedimento speciale, per regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159, dell’articolo 1 L. 197/2022 (riguardanti, come abbiamo visto, la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173, dell’articolo 1 L. 197/2022 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Successivamente, l’articolo 21, lett.a), D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, ha inoltre fornito l’interpretazione autentica della norma relativa al ravvedimento speciale, che incideva sulla definizione degli avvisi bonari, di cui ai commi 153-155, dell’articolo 1 L. 197/2022, chiudendo la querelle che si era aperta, precisando che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022.
La norma, nel confermare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E/2023), esclude quindi l’accesso al ravvedimento speciale – il cui termine ultimo di accesso è il 30 settembre 2023 – per le violazioni rilevabili ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, anche se relative ad anni diversi dal 2019, 2020 e 2021.