Gli operatori degli impianti sportivi: gli assistenti bagnanti
di Guido MartinelliLa figura essenziale per la gestione di una piscina è quella dell’assistente bagnante. Due recenti atti parlamentari ci inducono a questa riflessione.
Il primo è l’atto di sindacato ispettivo n. 3 – 02371 (del 16.11.2015 – seduta n. 537) di alcuni Senatori della Repubblica nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i quali, dopo aver ritenuto che gli “appartenenti a tale categoria non possono che essere considerati quali lavoratori dipendenti a tutti gli effetti” e aver distinto il loro lavoro da quello dei c.d. bagnini o operatori balneari da un lato e degli istruttori di nuoto dall’altro, chiedono al Ministro che: “venga riconosciuto alla figura dell’assistente bagnanti un inquadramento contrattuale più consono e coerente al possesso di una qualifica abilitante, all’obbligo di garantire la presenza in orari definiti ed al riconoscimento di un compenso fisso e predeterminato”.
Il secondo è il parere positivo allo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2013/55/UE che assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per il riconoscimento della professione di assistente bagnante.
Proviamo a delineare il quadro normativo di riferimento ad oggi esistente; la prima norma che prende in considerazione l’obbligatorietà della presenza di tale figura in una piscina pubblica è la Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1951, successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che all’art. 110 recita quanto segue:
“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile” (così sostituito da D.M. 25-8-1989).
La prima modifica fu introdotta dal Decreto del Ministero della Sanità del 11.07.1991. Questo articolo introduceva la necessità della sorveglianza con un numero di assistenti ai bagnanti in relazione alle misure della vasca e non imponeva la necessità della presenza degli stessi quando la piscina non era aperta al nuoto libero, sempreché gli istruttori fossero abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso e fossero almeno uno per vasche di superficie inferiore ai 100 mq, almeno due per superfici fino a 600 mq, uno in più ogni ulteriori 600 mq di superficie.
La disciplina attuale è recata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che all’art. 14 recita:
“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 mq. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq. Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto”.
Alla luce della riconosciuta qualificazione professionale sotto il profilo normativo, l’obbligatorietà della presenza di questa figura in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico (in quanto, a prescindere dalle dimensioni, non appare preventivabile il numero di persone che accederanno all’impianto) e, pertanto, l’obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti, il riconoscimento di un compenso fisso predeterminato non legato alla concreta attività svolta, la distinzione operata rispetto alla figura dell’istruttore o dell’allenatore, la competenza acquisita sulla professione dal Ministero delle infrastrutture porta a ritenere che siano tutti elementi non riconducibili ad un rapporto di prestazione autonoma non professionale avente per oggetto l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.
In presenza, poi, della previsione del secondo comma dell’art. 2 del decreto legislativo 81/2015 trattandosi sempre di: “collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” non vi è ombra di dubbio che alla prestazione di lavoro dell’assistente bagnante si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.