Gli sci club e i maestri di sci
di Guido MartinelliL’avvio della stagione invernale ci impone alcune considerazioni sul rapporto che si instaura tra gli sci club e i maestri di sci.
Costoro sono gli unici tecnici sportivi ad avere una legge dello Stato che disciplina (L. 81/91) la “professione di maestro di sci” considerando tale “chi insegna professionalmente … le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni” e subordinando l’esercizio “alla iscrizione in appositi albi professionali regionali”.
Ciò promesso va aggiunto che lo sci, come disciplina sportiva è a carattere dilettantistico e che gli sci club, di conseguenza, affiliati alla Federazione Italiana sport invernali, sono associazioni sportive dilettantistiche.
Si pone il problema, quindi, se sia applicabile, ai rapporti tra detti sodalizi e i maestri di sci, la disciplina sui compensi sportivi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.
Fino ad ora sia la direzione generale dell’Agenzia delle entrate, con le sue circolari, sia i numerosi commentatori che hanno affrontato la nuova problematica fiscale dei compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si sono astenuti dall’entrare nel merito di tale problematica. Gli unici due precedenti ufficiali applicabili al caso di specie li ricaviamo dalle sedi regionali dell’Amministrazione finanziaria. Il primo intervento ufficiale proviene da un pronunciamento della Agenzia regionale delle Entrate del Piemonte (Nota del 19 settembre 2001 prot. 01/67344, inedita). Rispondendo ad un quesito formulato dal Collegio regionale dei maestri di sci sulla possibilità per gli sci club di riservare ai maestri che svolgono attività di allenatore in loro favore il trattamento agevolato di cui all’art. 81/83 del Tuir (oggi 67/69), l’Ufficio fiscalità Generale testualmente ritiene che: “La prestazione che il maestro di sci effettua nei confronti degli iscritti allo sci club è attività che rientra nell’esercizio della professione, ciò esclude che il reddito possa rientrare tra i redditi diversi elencati nell’art. 81 comma 1 lett. m). Detto articolo, infatti, dispone che non costituiscono redditi diversi quelli conseguiti nell’esercizio di arti o professioni. Talchè, vista la non inclusione dei redditi prodotti dai maestri di sci nella previsione dei redditi diversi di cui all’art. 81 del dpr. 917/86, non risulta applicabile alla fattispecie prospettata la disciplina dell’art. 83, stesso dpr.”. Tale tesi è stata successivamente confermata dall’analogo ufficio della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, con nota 07.01.2002 prot. 771 (inedita), in risposta ad un’istanza di interpello. Anche in questo caso l’ufficio ritiene che: “…si evince che occorre preliminarmente verificare se l’attività di maestro di sci, ancorché esercitata in forma associata, costituisca attività di lavoro autonomo. Sullo specifico argomento, anche l’Inail, con circolare n. 53 del 12 luglio 2000, con riferimento all’obbligo assicurativo per i maestri di sci ha ribadito che essi sono considerati veri e propri lavoratori autonomi e…sotto il profilo fiscale con regolare posizione e iscrizione all’Iva. Tale assunto trova conferma anche nell’obbligo che hanno i maestri di sci di iscriversi in apposito albo. Chiarito, pertanto, che il maestro di sci esercita esclusivamente attività di lavoro autonomo, questa direzione Regionale ritiene che l’attività di allenatore rientri tra le prestazioni professionali esercitate abitualmente dal medesimo, con conseguente esclusione dei relativi compensi dall’agevolazione in commento”. Da dette posizione se ne ricava, per tornare alla formulazione del quesito, che, secondo l’Amministrazione finanziaria, le prestazioni di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di maestro di sci non rientrano tra quelle di attività sportiva dilettantistica, previste e disciplinate dall’art. 67 primo comma lett. m del Tuir.
Si ritiene di non poter condividere tale posizione in senso assoluto.
Infatti non vi è dubbio che il maestro di sci che svolga tale attività in favore anche di terzi sia un soggetto che svolge arti e professioni e, pertanto, anche ove un suo cliente sia uno sci club iscritto al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche sarà tenuto ad emettere regolare fattura con Iva.
Diverso se trattasi di maestro che svolgesse solo attività di “allenatore” per uno sci club. In questo caso verrebbe meno il presupposto dell’esercizio professionale, prevarrebbe lo svolgimento solo di un’attività sportiva dilettantistica e, pertanto, sulla base di quanto indicato dal Ministero del lavoro nella sua nota 4036 del 21 febbraio 2014, si ricadrebbe nella disciplina sui compensi sportivi dilettantistici qualificati come redditi diversi.
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6 Aprile 2018 a 0:02
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