Sono esclusi dagli studi di settore i soggetti che hanno dichiarato ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.
Ricordiamo che il limite di esclusione è stato innalzato a €7.500.000 con effetto dal 1° gennaio 2007 ma la norma non è stata resa mai operativa e quindi il quadro ad oggi è il seguente:
- i contribuenti che conseguono dei ricavi superiori a €7.500.000 non sono tenuti a compilare il modello studi di settore;
- i contribuenti che conseguono dei ricavi compresi tra €5.164.569 e €7.500.000 sono esclusi dagli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare il Modello.
Gli studi di settore applicabili per il 2014 sono 204, di cui 68 revisionati, rappresentando l’evoluzione di studi già in vigore: sono contrassegnati con la lettera iniziale “U” se si tratta della seconda revisione, “V” della terza e “W” della quarta.
La riduzione del numero degli studi di settore applicabili per il 2014 (da 205 a 204) dipende dal fatto che il nuovo studio WM32U relativo al commercio al dettaglio di oggetti d’arte e di antiquariato, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, …, sostituisce gli studi di settore VM32U e VM45U, quest’ultimo relativo al codice attività 47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato.
I 68 nuovi studi di settore riguardano 28 il settore del commercio, 16 dei servizi, 18 della manifatture e 6 i professionisti.
La differenza tra studio “nuovo/revisionato” e studio “vecchio” è importante in caso di adeguamento spontaneo in dichiarazione, che è consentito:
- senza l’applicazione di sanzioni e interessi nei casi in cui lo Studio sia “nuovo/revisionato”
- ovvero, in caso di Studio “vecchio”, quando si rilevi uno scostamento minore o uguale al 10%.
Se tale scostamento è infatti superiore al 10%, nel solo caso di Studi “vecchi”, è dovuta la maggiorazione del 3%, da calcolare sulla differenza tra i ricavi rilevati da Ge.Ri.Co. e i ricavi dichiarati.
Oltre ai modelli sono state approvate anche le relative istruzioni costituite da:
- una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore;
- una Parte specifica per ciascuno studio;
- Parti relative ai quadri:
- A – Personale addetto all’attività, diviso in due tipologie: Tipologia 1 applicabile agli studi di settore nuovi e Tipologia 2 applicabile agli studi di settore vecchi;
- F – Elementi contabili, diviso in due tipologie: Tipologia 1 applicabile agli studi di settore nuovi e Tipologia 2 applicabile agli studi di settore vecchi;
- G – Elementi contabili;
- T – Congiuntura economica;
- X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- V – Ulteriori dati specifici;
da utilizzarsi per gli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.
Va segnalato che per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie”, la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l’acquisizione di dati ma non per l’applicazione dello studio di settore.