Gli ultimi controlli prima dell’invio del modello Unico
di Federica FurlaniIn vista dell’approssimarsi della scadenza per la trasmissione telematica del modello Unico (30 settembre) cominciamo con il presente intervento ad analizzare alcuni controlli da effettuare prima di perfezionare l’invio, indicando anche il rischio e le sanzioni derivanti da eventuali dimenticanze.
Operazioni Black List
I commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’art. 110 del Tuir disciplinano la deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di imprese e di professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, individuati, in attesa di un decreto da emanarsi sulla base dell’art. 168 bis c. 1 Tuir, nella black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002.
In particolare, il comma 10 stabilisce l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese/professionisti domiciliati in stati o territori con regime fiscale privilegiato rientranti nella black list, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di controllo, nella presunzione di un intento elusivo per la mancanza di un adeguato scambio d’informazioni con i Paesi black list.
Tale indeducibilità non opera se il contribuente residente fornisce prova all’Amministrazione finanziaria circa:
– l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera fornitrice ovvero di un’attività professionale nel caso di professionista;
– il fatto che le operazioni da cui derivano i componenti negativi rispondono ad un effettivo interesse economico per l’impresa residente e che hanno avuto concreta attuazione.
Al fine del riconoscimento della deducibilità di tali spese e componenti negativi, il soggetto residente deve indicarli in modo separato in dichiarazione, in modo da “segnalarli” all’Amministrazione finanziaria.
Quindi nel caso di sostenimento di spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese/professionisti domiciliati in stati o territori rientranti nella black list, è necessario ricordarsi di riportarle come variazioni in aumento nel rigo RF29 del modello Unico SC/SP 2015 e, se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove di cui all’art. 110, comma 11, Tuir, vanno riportate anche come variazioni in diminuzione nel rigo RF52 del modello Unico SC/SP 2015.
Nel caso determinazione del reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata, andrà indicato il solo importo fiscalmente deducibile nel rigo RG 21 del modello Unico SP 2015.
Ricordiamo che per spese e componenti negativi devono intendersi:
- – i costi d’acquisto per merci o per prestazioni di servizi;
- – gli ammortamenti;
- – le svalutazioni;
- – le perdite su crediti;
- – le minusvalenze;
- – gli interessi e gli oneri finanziari assimilati derivanti da transazioni aventi causa finanziaria;
- – ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list.
Quindi, per esempio, nel caso di acquisto di un bene ammortizzabile da un soggetto black list dovranno essere evidenziate, negli appositi righi della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta interessato, le relative quote di ammortamento.
Si ricorda che la mancata esposizione dei dati dei costi black list negli appositi righi della dichiarazione dei redditi comporta la sanzione del 10% degli importi non indicati separatamente, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000.
Transfer pricing
La normativa italiana in materia di transfer pricing è contenuta nell’art. 110, co. 7, Tuir, che prevede, allo scopo di evitare il trasferimento di utili da uno Stato all’altro per ridurre la tassazione di gruppo, che il criterio di valutazione da adottare in relazione ai beni e servizi che formano oggetto di operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo, sia quello del valore normale.
L’eventuale rettifica dei prezzi di trasferimento in base al valore normale comporta l’applicazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, quale sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 D.Lgs. 471/97).
L’art. 26 DL 78/2010 ha tuttavia previsto un regime di esonero da tali sanzioni subordinato alla predisposizione di una “documentazione idonea”, individuata con il Provvedimento 29.9.2010, tale da consentire agli organi di controllo di verificare la congruità dei prezzi di trasferimento.
La comunicazione di attestazione del possesso di tale documentazione va effettuata nell’ambito del modello Unico.
E’ pertanto necessario ricordarsi la barratura della colonna 4 del rigo RS106 del modello Unico SC 2015 nel caso in cui il contribuente abbia aderito al regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni.