Gli ultimi controlli sul Modello Unico 2013 prima dell’invio
di Leonardo PietrobonOrmai siamo prossimi al traguardo del 30 settembre per l’invio dei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2012, i cui quadri, dedicati alla determinazione del reddito imponibile e delle rispettive imposte, sono stati oggetto di plurimi controlli a discapito di aspetti, informazioni e dati che devono essere indicati in dichiarazione e per i quali il tempo dedicato, nel corso dei mesi estivi, è stato estremamente ridotto.
Il controllo, prima dell’invio, necessariamente parte dal frontespizio del modello Unico, ove si rende necessario verificare se sono stati indicati tutti i quadri che si intendono allegare alla dichiarazione, partendo dalla dichiarazione Iva, se l’invio vuole essere eseguito assieme al modello Unico (anche se la dichiarazione presenta un saldo a debito, come chiarito dalla Agenzia delle entrate con la Circolare n. 1/E/2011), passando per il “problematico” quadro RW.
Nel frontespizio un po’ di attenzione deve essere riservata ai dati riguardanti la residenza e il domicilio fiscale del contribuente, in cui è necessario riportare gli eventuali cambi intercorsi, indicando la data esatta di modifica (giorno, mese ed anno) e ricordando che gli effetti decorrono a partire dal 60° giorno successivo a quello in cui si è realizzato il cambiamento. Tale informazione, nel caso in cui non sia gestita in modo corretto, può avere delle conseguenze sull’ammontare delle addizionali comunali e regionali dovute dal contribuente, con possibili contestazioni di insufficienti versamenti in tal senso da parte dell’Agenzia.
Un ulteriore aspetto che in sede di compilazione del modello può sembrare una “banalità”, ma che può nascondere in realtà delle insidie, è l’indicazione della data di assunzione dell’impegno da parte dell’intermediario abilitato all’invio telematico della dichiarazione. Infatti, in base a quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, l’intermediario che ha assunto l’impegno alla presentazione telematica del modello dichiarativo prima della scadenza del termine di presentazione (30.9.2013) deve procedere all’invio dello stesso entro tale termine. Nel caso in cui, invece, l’impegno sia assunto dopo tale scadenza, in base a quanto stabilito dal comma 7-ter dell’art. 3 D.P.R. n. 322/1998, l’intermediario ha tempo 30 giorni per effettuare la trasmissione. Di conseguenza, da un punto di vista meramente pratico, l’indicazione di una data successiva al 30.9.2013 fa scattare l’obbligo di inviare il modello dichiarativo entro i 30 giorni successivi alla data indicata. A tal proposito si ricorda che in base all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, il ritardato invio della dichiarazione comporta in capo all’intermediario abilitato l’irrogazione di una sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.164 euro.
Nel modello dichiarativo delle persone fisiche, oltre ai tradizionali controlli inerenti la documentazione che attesti il sostenimento delle diverse spese che danno diritto a beneficiare delle varie detrazioni d’imposta, è necessario prestare attenzione ad alcuni dati e quadri meramente informativi, quali ad esempio:
– l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nel caso in cui il contribuente voglia accedere al regime della cedolare secca (righi da RB21 a RB23);
– la compilazione del già citato quadro RW, da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia con attività all’estero, la cui omissione o errata compilazione comporta un regime sanzionatorio tutt’altro che trascurabile, nonostante la riduzione introdotta dalla Legge 97/2013 (da un minimo del 3% ad un massimo del 15%, con misure doppie, dal 6% al 30% per i beni e le attività situate in Paradisi fiscali).
Un errore che si riesce a risolvere, in quanto è preventivamente e fortunatamente segnalato dai controlli Entratel, riguarda una delle possibili cause di inapplicabilità o esclusione degli studi di settore o dei parametri. A tal proposito, si ricorda che l’indebita indicazione di cause di esclusione dagli studi di settore può portare, in sede di controllo, all’applicazione di una ricostruzione induttiva del reddito dell’attività svolta, con evidenti rischi connessi a tale attività accertativa. Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione dagli studi per “non normale” svolgimento dell’attività (codice 7), potrebbe essere utile dettagliare, in modo preventivo, le ragioni di tale condizione nel c.d. quadro delle annotazioni, al fine di porre le basi “utili” per un eventuale contraddittorio con l’Agenzia delle entrate (o semplicemente confidare nella mancata selezione del contribuente per i controlli).
Con riferimento ancora agli studi di settore, si segnala che dall’attuale modello dichiarativo è stata introdotta la casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”, la cui barratura comporterà che eventuali comunicazioni saranno inviate direttamente all’intermediario.
Per quanto riguarda il modello Unico SC, il quadro RS per certi aspetti rappresenta una sorta di “maxi prospetto informativo”, nonché di raccordo, rispetto alla determinazione del reddito imponibile e delle relative imposte. In tale quadro, infatti, devono essere riportati molteplici dati, quali ad esempio:
– le perdite d’impresa non compensate (RS44 e RS45), per le quali è necessario prestare attenzione alla distinzione tra quelle interamente riportabili e quelle riportabili nei limiti dell’80% del reddito prodotto. Si ricorda, infatti, che la mancata separazione degli importi può portare alla determinazione di un reddito errato rispetto a quello poi liquidato automaticamente dall’Agenzia delle entrate;
– la svalutazione dei crediti per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, da indicare nei righi da RS64 a RS69, in cui devono essere riportati alcuni dati relativi al periodo d’imposta precedente;
– il valore delle aree degli immobili strumentali, nei righi RS77 e RS78, al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall’art. 36, comma 7 del D.L. n. 223/2006, in base al quale, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo dell’area occupata dalla costruzione;
– il valore delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, oggetto di ripresa in aumento per mancanza di ricavi, che devono essere indicate nel rigo RS101, al fine di permettere la deducibilità delle stesse, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, D.M. 19.11.2008, nel periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi;
– i prezzi di trasferimento (transfer pricing), le cui informazioni trovano la loro collocazione nel rigo RS106. Tale prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate dal comma 7, dell’art. 110 del Tuir.
In conclusione, non perché tale aspetto rappresenti l’ultimo dei controlli da fare, bensì perché rappresenta un dato “banale”, si ricorda che nel rigo RS107 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, a meno che l’impresa non abbia realizzato alcun componente positivo, situazione per la quale, invece, è necessario barrare la colonna 1 dello stesso rigo RS107.