19 Marzo 2015

Gli utili corrisposti nel 2014 e il modello CUPE

di Fabio Pauselli
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La Certificazione Unica quest’anno ha, indubbiamente, catalizzato le attenzioni degli operatori, essendo un adempimento che ha riguardato, trasversalmente, diverse tipologie reddituali, ovvero sia tanto quelle da lavoro dipendente e assimilato quanto i compensi da lavoro autonomo abituale e non. Come noto, infatti, la Certificazione Unica ha accorpato in un unico modello ciò che prima era contenuto nel CUD, sul versante del lavoro dipendente, e ciò che prima veniva certificato in forma libera, sul versante del lavoro autonomo e/o occasionale.

Le suddette novità, tuttavia, non hanno interessato la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (il c.d. modello CUPE) corrisposti nel 2014, per la quale si continua ad utilizzare il modello in vigore, che, si ricorda, è da consegnare ai singoli percipienti entro il 28.02.2015. Inoltre, come specificato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2015, tali certificazioni, al contrario della certificazione unica (CU), non devono essere trasmesse telematicamente.

Il modello CUPE deve essere rilasciato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che nel corso del 2014 hanno percepito utili derivanti dalla partecipazione a società, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, intendendosi tali tutti quei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir.  Vi rientrano, ad esempio, tutti i titoli e/o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. In tal senso restano esclusi da certificazione, e quindi dagli obblighi dichiarativi:

  1. Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva come, ad esempio, i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate.
  2. Gli utili e gli altri proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio.

La certificazione deve essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva (anche sulla base delle convenzioni internazionali), per i quali intendono ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta per le imposte pagate in Italia.

La principale novità di quest’anno è correlata ai cambiamenti introdotti dalla D.L. n. 66/2014 in materia di tassazione dei redditi di capitale e di natura finanziaria. Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2014, la ritenuta/imposta sostitutiva su interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale è stata innalzata al 26%, in luogo della precedente aliquota del 20%. Per i dividendi tali modifiche riguardano le sole partecipazioni non qualificate mentre per quelle qualificate il regime fiscale non è variato. L’aliquota da applicare sarà diversa a seconda dell’investimento che si intende remunerare, essendo diverso il criterio di prelievo sottostante: così, ad esempio, se per gli interessi sui conti correnti vige il criterio della maturazione, per i dividendi non qualificati, a prescindere dalla delibera assembleare che ne ha concesso l’erogazione, varrà invece il criterio di percezione.