Grandi novità per le società a responsabilità limitata PMI
di Fabio LanduzziIl recente Studio n. 101-2018/I pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato fornisce una interessante e completa disamina dei principali effetti prodotti sul diritto societario delle società a responsabilità limitata che si qualificano come “piccole e medie imprese” (PMI) per effetto del susseguirsi, a breve distanza uno dall’altro, di due interventi normativi, ovvero:
- il D.L. 50/2017: l’articolo 57 ha apportato modifiche all’articolo 26 D.L. 179/2012 con l’effetto di introdurre alcune deroghe al diritto societario che erano precedentemente consentite solo alle “start up innovative”;
- il D.Lgs. 129/2017: l’articolo 4 ha riformulato l’articolo 100-ter D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) con l’effetto, fra l’altro, di estendere alle SRL PMI alcune deroghe al regime di circolazione delle quote e di estendere il regime di loro dematerializzazione che era precedentemente consentito solo alle “start up innovative”.
Il risultato di questi interventi legislativi, come evidenzia il Notariato nel citato Studio, può dirsi in estrema sintesi quello di determinare uno spiccato avvicinamento della Srl PMI alla disciplina tipica delle società azionarie, andando perciò ad attenuare il connotato tipicamente molto personalistico che a partire dalla Riforma societaria del 2004 ha inteso sempre caratterizzare la Srl.
Vediamo prima di tutto quali sono le Srl che, ai fini delle disposizioni citate, si qualificano come PMI e perciò sono destinatarie di queste novità normative.
Si tratta delle Srl che soddisfano, alternativamente, una delle due seguenti condizioni:
1. in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre seguenti parametri:
- numero medio dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
- totale Stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro;
2. capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni.
E’ immediato comprendere come la popolazione di Srl potenzialmente interessata alle novità normative sia davvero molto ampia.
Quali sono allora le principali novità di diritto societario che interessano le Srl PMI?
- La facoltà di emettere “categorie di quote”: l’articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012 prescrive che l’atto costitutivo della Srl PMI può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, cod. civ.. Nelle Srl comuni è come noto vietato emettere categorie di quote; infatti, diversamente da quanto accade per i “diritti particolari” che possono essere attributi ad alcuni soci ai sensi dell’articolo 2468 cod. civ., nella “categoria” le prerogative o gli oneri sono separati dalla identità del socio, bensì appartengono alla quota stessa come parte del suo contenuto giuridico.
- La facoltà di creare categorie di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto condizionato: in deroga al generale principio di proporzionalità del diritto di voto di cui all’articolo 2479, comma 5, cod. civ., l’articolo 26, comma 3, D.L. 179/2012 consente che nella Srl PMI si possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione possedute, o diritto di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
- La facoltà di offerta al pubblico: l’articolo 26, comma 5, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2468, comma 1, cod. civ., ammette che le quote di partecipazione in Srl PMI possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari mediante portali per la raccolta di capitali.
- La possibilità di effettuare operazioni su proprie partecipazioni: l’articolo 26, comma 6, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2474 cod. civ., consente alle Srl PMI di effettuare operazioni su quote proprie, a condizione che ciò avvenga in attuazione di piani di incentivazione e quindi volti all’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.
- Nuove forme alternative di circolazione delle quote di partecipazione: il L. 129/2017 introduce un sistema alternativo virtuale di circolazione delle partecipazioni in Srl PMI che possono essere oggetto di sottoscrizione e di circolazione anche sulla base di annotazioni presso i registri tenuti da un intermediario autorizzato il quale rilascia al socio, al sottoscrittore o all’acquirente, un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. La cessione delle quote a successivi aventi causa potrà allora avere luogo mediante la semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario, fatta salva la facoltà del socio di poter domandare in ogni momento la diretta intestazione della quota a proprio nome. Ciò pone problematiche di tutto rilievo, come evidenziato nello Studio del Notariato, ad esempio in merito alla funzione protettiva che è assolta di norma dalla annotazione al registro imprese la quale, in questa circostanza, non ricorrerebbe.