Green New Deal: incentivi alla R&S&I
di Debora ReverberiLe imprese che investono in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green New Deal italiano possono beneficiare degli incentivi, realizzati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e disciplinati dal Decreto interministeriale 01.12.2021.
La misura agevolativa è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) attraverso la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le sole Pmi, di industrializzazione dei risultati della R&S.
Il Decreto direttoriale 23.08.2022 definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso, prevedendone in particolare:
- la possibilità di precompilazione dalle ore 10.00 del 04.11.2022;
- l’invio dalle ore 10.00 del 17.11.2022.
I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le imprese di qualsiasi dimensione, in contabilità ordinaria e con almeno due bilanci approvati, esercenti attività industriali, agroindustriali, artigiane e servizi all’industria, nonché i centri di ricerca.
I progetti possono essere presentati singolarmente o in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, consorzio o partenariato o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere le seguenti attività, da realizzare sul territorio nazionale:
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
- limitatamente alle Pmi, industrializzazione dei risultati della R&S con un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, volte alla diversificazione della produzione o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, comprensive di investimenti in immobilizzazioni materiali, che mantengano la loro funzionalità nel progetto per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni (sono ammessi progetti autonomi o integrati in un più ampio programma comprensivo di un progetto di R&S).
I programmi devono essere coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
- decarbonizzazione dell’economia;
- economia circolare;
- riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
I programmi ammissibili devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- ammontare complessivo di spesa compreso tra 3 e 40 milioni di euro;
- avvio successivo alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- durata compresa tra 12 e 36 mesi per R&S e non superiore a 12 mesi per industrializzazione;
- ambito afferente agli obiettivi del Green New Deal italiano sopra elencati, all’interno delle tematiche applicative individuate con i provvedimenti applicativi.
Per le attività di R&S il novero delle spese ammissibili è piuttosto ampio:
- spese del personale, limitatamente a tecnici, ricercatori e personale ausiliario, escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- costi di strumenti e attrezzature;
- spese per servizi di consulenza e altri servizi, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- spese generali relative al progetto;
- costo dei materiali
Per le attività di industrializzazione invece le spese ammissibili comprendono:
- il costo di acquisizione di nuove immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti e attrezzature, nonché programmi informatici e licenze a essi correlati);
- il costo di acquisizione di immobilizzazioni immateriali (brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate) iscritte all’attivo di bilancio da almeno 3 anni;
- il costo di acquisizione di servizi di consulenza, di natura non continuativa o periodica e non ordinaria (esclusi dunque i costi di consulenza fiscale, legale o pubblicitaria).
Le agevolazioni alle imprese beneficiarie hanno duplice natura e sono riconosciute esclusivamente in concorso tra loro, dal momento che la concessione del contributo è subordinata alla delibera del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI:
- finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per un importo compreso tra il 50% e il 70% dei costi ammissibili, a un tasso (indicato nel provvedimento applicativo) non inferiore allo 0,50% nominale annuo, durata compresa tra 4 e 15 anni comprensiva di un periodo di preammortamento di durata massima 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- contributo a fondo perduto pari al 15% per le attività di R&S e per le prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione e pari al 10% per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per le descritte agevolazioni ammontano a:
- 600 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul FRI;
- 150 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto.
Quanto alle modalità di accesso alle agevolazioni sono previste due differenti procedure:
- ai progetti con spese e costi ammissibili compresi tra 3 e 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti, si applica la procedura a sportello, di cui all’articolo 5 D.Lgs. 123/1998;
- ai progetti con spese e costi ammissibili oltre 10 milioni di euro e fino a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti, si applica la procedura negoziale, di cui all’articolo 6 D.Lgs. 123/1998.
Per quanto concerne infine la cumulabilità con altre misure aventi ad oggetto le medesime spese di R&S&I l’articolo 12, comma 6, D.D. 23.08.2022 precisa quanto segue:
“Nei limiti previsti dall’articolo 6, comma 6, del decreto interministeriale [divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi gi aiuti de minimis e ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER], è consentito il cumulo delle agevolazioni con misure che consentano la cumulabilità, fermo restando che il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.