2 Novembre 2018

Gruppo Iva: in una circolare tutti i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la circolare 19/E/2018 l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità del Gruppo Iva, fornendo importanti chiarimenti.

Ricordiamo, brevemente, che il Gruppo Iva sorge a seguito di un’opzione, vincolante per un triennio, in forza della quale viene istituito un autonomo soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato mediante un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies. Questo istituto si affianca alla già nota procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, ancora oggi disciplinata dall’articolo 73 D.P.R. 633/1972 e non abrogata dalla riforma operata.

Possono divenire un unico soggetto passivo, mediante l’istituzione di un Gruppo Iva, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, fatta eccezione per i seguenti soggetti:

  1. le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
  2. i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 c.p.c.; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
  3. i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70 -decies, comma 3, terzo periodo, D.P.R. 633/1972;
  4. i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

La costituzione del Gruppo Iva è facoltativa ma richiede che tutti i soggetti legati da vincoli finanziario, economico e organizzativo partecipino, secondo il modello all in, all out; ed infatti, come prevede l’articolo 70-quater D.P.R. 633/1972, in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti legati da un vincolo finanziario, economico e organizzativo:

  1. è recuperato a carico del Gruppo Iva l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;
  2. il Gruppo Iva cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

La circolare in oggetto, dopo essersi ampiamente soffermata sui requisiti soggettivi dei partecipanti e sulle vicende che possono interessare il Gruppo Iva (nascita, modifiche e scioglimento) fornisce quindi anche chiarimenti riguardo agli effetti dell’opzione, sia concentrandosi su particolari norme Iva, sia analizzando la disciplina degli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.

Con riferimento, ad esempio, agli obblighi di fatturazione, viene ricordato che gli obblighi di emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente. Sono quindi i soggetti interessati ad individuare il modello organizzativo ritenuto più idoneo; nel caso in cui si ritenga opportuno lasciare in capo a ciascun partecipante l’adempimento degli obblighi di fatturazione, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.

Con la circolare in esame viene altresì chiarito che può essere adottato anche un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (si pensi, ad esempio, alla certificazione fiscale delle operazioni attive e alle relative registrazioni).

Con riferimento, invece, alle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo Iva è previsto che il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunichino ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura, i soggetti partecipanti devono quindi verificare l’indicazione del codice fiscale e devono provvedere al suo inserimento, ove mancante.

Le operazioni intercorrenti fra i partecipanti del Gruppo non costituiscono invece cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell’Iva, restando fermo l’obbligo di rilevare le medesime nelle scritture contabili, oppure, per le imprese in contabilità semplificata, mediante idonea documentazione emessa nel rispetto dell’ordine cronologico, riportandovi tutti gli elementi utili all’identificazione delle operazioni stesse.

Si ricorda, da ultimo, che la liquidazione dell’imposta e i relativi versamenti fanno capo esclusivamente al rappresentante del Gruppo, e che, ai fini del versamento dell’Iva a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo; allo stesso modo, il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

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