Gruppo Iva: la compilazione delle dichiarazioni doganali
di Clara PolletSimone DimitriLa disciplina del Gruppo Iva, contenuta nel Titolo V-bis D.P.R. 633/1972 (articoli da 70-bis a 70-duodecies), consente l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un’esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente.
A seguito dell’esercizio dell’opzione, gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e viene costituito un distinto soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, dotato di un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies.
In vista della piena operatività della disciplina del Gruppo Iva l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia delle entrate hanno pubblicato, in data 24 dicembre 2018, un comunicato congiunto che fornisce indicazioni in merito alle modalità che il nuovo soggetto passivo d’imposta collettivo – il Gruppo Iva – dovrà seguire per operare in ambito doganale.
Il comunicato ricorda che, dal punto di vista operativo, le partite Iva dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita Iva del Gruppo ma non vengono sospese o cessate: in sede di interrogazione o verifica delle singole partite Iva vengono rese le informazioni riguardanti l’appartenenza al nuovo soggetto e la data di decorrenza.
Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello di costituzione del Gruppo Iva (Modello AGI/1), eventuali variazioni riguardanti le partite Iva dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la modulistica anagrafica ordinariamente prevista, ossia utilizzando il Modello AA7 – domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva di soggetti diversi dalle persone fisiche o il Modello AA9 – dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva per imprese individuali e lavoratori autonomi.
A partire dal 1° gennaio 2019 le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto Iva partecipante al Gruppo Iva: il singolo soggetto mantiene la titolarità delle autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal competente Ufficio delle Dogane (es. AEO, garanzia ed eventuali sue riduzioni o esonero, ecc.), esponendo il proprio codice identificativo EORI nella casella 8 del documento doganale (DAU).
Ai fini doganali e fiscali è necessario, inoltre, collegare le operazioni doganali poste in essere dal singolo soggetto Iva con quelle svolte dal Gruppo cui lo stesso partecipa, riportando nella casella 44 del DAU il codice documento 05DI e, nel campo identificativo, il numero di partita Iva attribuito al Gruppo Iva.
In materia di plafond Iva, invece, la circolare 19/E/2018 dell’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti per gli esportatori abituali; in particolare, è stato chiarito che già dal primo anno di efficacia dell’opzione, il Gruppo Iva può beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo, nei limiti dell’ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo. La medesima circolare ha inoltre stabilito che, qualora il Gruppo Iva intenda avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta beni e servizi, la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal suo rappresentante.
È tuttavia consentita la presentazione delle dichiarazioni suddette anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo medesimo che, in tale ipotesi, vi dovranno indicare, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita Iva del Gruppo: quest’ultima modalità di trasmissione non sarà operativa fino ad implementazione dell’apposito programma informatico e, pertanto, in attesa dell’aggiornamento del software, i Gruppi Iva dovranno trasmettere telematicamente le dichiarazioni d’intento indicando obbligatoriamente nei campi Codice fiscale e Partita Iva il numero di Partita Iva assegnato al Gruppo.
Per garantire la piena operatività anche in campo doganale delle suddette disposizioni, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ogni singolo partecipante ad un Gruppo Iva potrà utilizzare in dogana il plafond Iva nei limiti dell’ammontare complessivamente spettante al Gruppo. Con riferimento ad una dichiarazione doganale d’importazione, redatta come descritto in precedenza da parte del singolo partecipante al Gruppo Iva, è necessario presentare la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal Gruppo medesimo, indicando nei campi Codice fiscale e Partita Iva il numero di Partita Iva assegnato al Gruppo, fino ad implementazione del suddetto programma informatico.
Per quanto concerne il settore delle accise, infine, resta immutata la relativa disciplina: restano in capo all’esercente l’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la circolazione dei prodotti.