Gruppo Iva: requisiti soggettivi di accesso
di EVOLUTIONPossono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli:
- finanziario,
- economico e
- organizzativo,
di cui all’articolo 70-ter del decreto 633/1972. I vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
I tre vincoli devono sussistere congiuntamente, altrimenti è precluso l’accesso al regime.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 70-ter, se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si presumono sussistenti anche gli altri due vincoli. Trattasi di una presunzione legale relativa. Difatti, il vincolo finanziario è il più agevole da verificare e, spesso, porta con sé anche il vincolo organizzativo e economico.
Il successivo comma 5 prevede che tale presunzione può essere superata da prova contraria fornita mediante la presentazione di un interpello probatorio teso a dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo.
Infine, ai sensi del comma 6, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del Tuir. È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all’Agenzia delle Entrate un apposito interpello probatorio.
Il vincolo finanziario sussiste ex articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ. quando:
- tra i soggetti esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto;
- i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto residente in Italia.
Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un coordinamento in via di diritto in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via di fatto fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Non possono partecipare a un Gruppo Iva:
- le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
- i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |