7 Giugno 2024

Guida agli adempimenti relativi al verbale di approvazione del bilancio con distribuzione dell’utile

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

 

 

Premessa

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364, cod. civ.).

Ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ., lo statuto può, inoltre, prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in due ipotesi, ovvero:

  • per le società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

 

Nota bene

L’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea (News Assonime 18.3.2020):

  • non deve essere motivato da parte della società;
  • dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
  • rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (es. per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).

 

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