7 Giugno 2021

Guida alla fruizione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 – I° parte

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le imprese che beneficiano dei differenti crediti d’imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 devono districarsi tra le variegate regole di fruizione previste dalle rispettive discipline agevolative.

La situazione ideale per la beneficiaria si verifica allorquando sussistono le condizioni per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Piano:

Le modalità di fruizione previste dai sopra elencati crediti d’imposta sono accomunate dai seguenti elementi:

  • l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • il divieto di cessione o trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale;
  • la disapplicazione dei limiti annuali di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000;
  • l’assenza di obbligo di preventivo invio della dichiarazione dei redditi e della comunicazione al Mise ai fini della fruizione.

Per contro variano, a seconda della disciplina agevolativa di riferimento, i seguenti fattori:

  • il momento di decorrenza dell’utilizzo in compensazione;
  • la durata del periodo di fruizione (ovvero il numero di quote annuali di pari importo);
  • i codici tributo da utilizzare.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina previgente ex L. 160/2019

Le regole di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali divergono sensibilmente a seconda dalla disciplina agevolativa applicabile, che è influenzata dal momento di effettuazione dell’investimento o dalla valida prenotazione.

La previgente normativa del credito d’imposta beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi del comma 185, articolo 1, L. 160/2019, agli investimenti in beni materiali ordinari e beni materiali e immateriali 4.0:

  • effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
  • effettuati entro il 30.06.2021 su valida “prenotazione”.

A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dal comma 191:

  • utilizzo in compensazione a decorrere dal 01.01 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
  • utilizzo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali ordinari e 4.0;
  • utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo per beni immateriali 4.0.

Se l’interconnessione dei beni materiali 4.0 avviene in un anno successivo a quello di entrata in funzione, è possibile avvalersi della fruizione anticipata del credito d’imposta per la parte spettante in misura ordinaria.

Non rileva il fatto che l’impresa abbia o meno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: il momento di decorrenza scatta dall’anno (non dal periodo d’imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.

Ne consegue che l’impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 160/2019, entrato in funzione ed interconnesso nel 2020, avrà maturato un credito di euro 400.000,00 (40%) e potrà beneficiare della compensazione della prima quota su cinque, pari a euro 80.000,00, nel 2021.

I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la risoluzione AdE 3/E/2021:

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina attuale ex L. 178/2020

La disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione anticipate e accelerate dell’agevolazione, che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020, ai seguenti investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0:

  • effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;
  • effettuati entro il 30.06.2023 su valida “prenotazione”.

A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest’ultimo introdotto dall’articolo 20 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis):

  • utilizzo in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
  • utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis);
  • utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
  • utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.

Per i beni 4.0, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, resta salva la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.

Si rammenta inoltre che, in occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la quota annuale costituisce il limite massimo compensabile nell’anno ed è consentito l’utilizzo dell’eventuale credito residuo nei periodi successivi, per analogia con la disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 e relativa circolare AdE 5/E/2015.

Riprendendo l’esempio precedente, l’impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 178/2020, entrato in funzione ed interconnesso nel 2021, maturerà un credito di euro 500.000,00 (50%) e potrà beneficiare della compensazione della prima quota di tre, pari a euro 166.666,67, nel 2021.

I codici tributo da utilizzare, istituiti con la medesima risoluzione AdE 3/E/2021, sono i seguenti:

Tipologia di bene Decorrenza Quote annuali di compensazione Codice tributo
Beni materiali ordinari
(articolo1, comma 188, L. 160/2019
Anno successivo a quello di entrata in funzione 5 6932
Beni materiali 4.0
(articolo1, comma 189, L. 160/2019)
Anno successivo a quello di interconnessione 5 6933
Beni immateriali 4.0
(articolo1, comma 190, L. 160/2019)
Anno successivo a quello di interconnessione 3 6934
Beni materiali ordinari
dal 16.11.2020 al 31.12.2021
(articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)
Anno di entrata in funzione 1 6935
Beni immateriali ordinari
dal 16.11.2020 al 31.12.2021
per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)
Anno di entrata in funzione 1 6935
Beni ordinari – altri casi
(articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)
Anno di entrata in funzione 3 6935
Beni materiali 4.0
(articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)
Anno di interconnessione 3 6936
Beni immateriali 4.0
(articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)
Anno di interconnessione 3 6937