- l’effettuazione di investimenti in uno o più beni strumentali nuovi, agevolabili ai sensi dell’articolo 1 commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020(c.d. Legge di Bilancio 2021);
- l’effettuazione di investimenti in attività di R&S, IT e/o design ai sensi dell’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- il sostenimento di spese per la formazione del personale dipendente, finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0, ai sensi dell’articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii.
Le modalità di fruizione previste dai sopra elencati crediti d’imposta sono accomunate dai seguenti elementi:
- l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- il divieto di cessione o trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale;
- la disapplicazione dei limiti annuali di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000;
- l’assenza di obbligo di preventivo invio della dichiarazione dei redditi e della comunicazione al Mise ai fini della fruizione.
Per contro variano, a seconda della disciplina agevolativa di riferimento, i seguenti fattori:
- il momento di decorrenza dell’utilizzo in compensazione;
- la durata del periodo di fruizione (ovvero il numero di quote annuali di pari importo);
- i codici tributo da utilizzare.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina previgente ex L. 160/2019
Le regole di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali divergono sensibilmente a seconda dalla disciplina agevolativa applicabile, che è influenzata dal momento di effettuazione dell’investimento o dalla valida prenotazione.
La previgente normativa del credito d’imposta beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi del comma 185, articolo 1, L. 160/2019, agli investimenti in beni materiali ordinari e beni materiali e immateriali 4.0:
- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- effettuati entro il 30.06.2021 su valida “prenotazione”.
A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dal comma 191:
- utilizzo in compensazione a decorrere dal 01.01 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
- utilizzo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali ordinari e 4.0;
- utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo per beni immateriali 4.0.
Se l’interconnessione dei beni materiali 4.0 avviene in un anno successivo a quello di entrata in funzione, è possibile avvalersi della fruizione anticipata del credito d’imposta per la parte spettante in misura ordinaria.
Non rileva il fatto che l’impresa abbia o meno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: il momento di decorrenza scatta dall’anno (non dal periodo d’imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.
Ne consegue che l’impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 160/2019, entrato in funzione ed interconnesso nel 2020, avrà maturato un credito di euro 400.000,00 (40%) e potrà beneficiare della compensazione della prima quota su cinque, pari a euro 80.000,00, nel 2021.
I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la risoluzione AdE 3/E/2021:
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina attuale ex L. 178/2020
La disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione anticipate e accelerate dell’agevolazione, che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020, ai seguenti investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0:
- effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;
- effettuati entro il 30.06.2023 su valida “prenotazione”.
A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest’ultimo introdotto dall’articolo 20 D.L. 73/2021(c.d. Decreto Sostegni-bis):
- utilizzo in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
- utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis);
- utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.
Per i beni 4.0, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, resta salva la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.
Si rammenta inoltre che, in occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la quota annuale costituisce il limite massimo compensabile nell’anno ed è consentito l’utilizzo dell’eventuale credito residuo nei periodi successivi, per analogia con la disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 e relativa circolare AdE 5/E/2015.
Riprendendo l’esempio precedente, l’impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 178/2020, entrato in funzione ed interconnesso nel 2021, maturerà un credito di euro 500.000,00 (50%) e potrà beneficiare della compensazione della prima quota di tre, pari a euro 166.666,67, nel 2021.
I codici tributo da utilizzare, istituiti con la medesima risoluzione AdE 3/E/2021, sono i seguenti:
Tipologia di bene | Decorrenza | Quote annuali di compensazione | Codice tributo |
Beni materiali ordinari (articolo1, comma 188, L. 160/2019 | Anno successivo a quello di entrata in funzione | 5 | 6932 |
Beni materiali 4.0 (articolo1, comma 189, L. 160/2019) | Anno successivo a quello di interconnessione | 5 | 6933 |
Beni immateriali 4.0 (articolo1, comma 190, L. 160/2019) | Anno successivo a quello di interconnessione | 3 | 6934 |
Beni materiali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020) | Anno di entrata in funzione | 1 | 6935 |
Beni immateriali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020) | Anno di entrata in funzione | 1 | 6935 |
Beni ordinari – altri casi (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020) | Anno di entrata in funzione | 3 | 6935 |
Beni materiali 4.0 (articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020) | Anno di interconnessione | 3 | 6936 |
Beni immateriali 4.0 (articolo 1, comma 1058, L. 178/2020) | Anno di interconnessione | 3 | 6937 |