Adempimento collaborativo: al via il Codice di condotta e novità in arrivo
di Guido DonedduSandro PittiniIl Codice di Condotta del regime di adempimento collaborativo, reso effettivo con la pubblicazione del D.M. 29.4.2024 in Gazzetta Ufficiale del 7.6.2024, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare il nuovo rapporto tra Fisco e contribuente.
Tale Codice, previsto dal D.Lgs. 221/2023, è finalizzato a indicare e definire gli impegni che, reciprocamente, dovranno essere assunti e sottoscritti dalle parti al momento di ammissione al regime di adempimento collaborativo. Gli impegni assunti saranno vincolanti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate. In via transitoria, per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo all’entrata in vigore del decreto, il Codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dal 7.6.2024 e comunque entro i 120 giorni successivi, cioè il prossimo 5.10.2024.
Il Codice prevede due diverse sezioni che confermano sostanzialmente i contenuti dei Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate n. 54237 del 14.4.2016 e n. 101573 del 26.5.2017.
La prima sezione del Codice prescrive obblighi precisi in capo all’Agenzia, a partire dai principi di collaborazione, correttezza e trasparenza alla base del rapporto tra fisco e contribuente.
In particolare, è previsto che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente pianifichi le proprie attività di controllo secondo criteri di proporzionalità, impegnandosi a adempiere alle proprie funzioni recando il minore intralcio possibile alle attività del contribuente.
Di rilevante interesse per i contribuenti ammessi e quelli che si affacciano oggi al regime di adempimento collaborativo sarà l’applicazione pratica del coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate prevista al punto 1.7 del Codice di condotta stesso. Compito assegnato all’Agenzia è quello di impostare la programmazione dei propri controlli e cooperare con le articolazioni territoriali di cui al Provvedimento n. 74913 del 9.3.2022 (uffici Grandi Contribuenti delle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) e con la Guardia di Finanza, al fine di assicurare uniformità di indirizzo strategico e operativo, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive.
Sul fronte delle interlocuzioni, per consentire l’efficacia delle stesse viene confermato l’impegno a favorire un contesto fiscale di certezza, fornendo risposte nel minor tempo possibile valutando le richieste pervenute secondo i principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Definito anche il compito di comunicare periodicamente al contribuente ammesso al regime i risultati dell’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno del rischio fiscale (Tax Control Framework), collaborando fattivamente per l’implementazione degli eventuali interventi correttivi.
La seconda sezione del Codice di condotta, in maniera del tutto speculare, disciplina i doveri in capo al contribuente.
Il contribuente, con la sottoscrizione del Codice di condotta, si impegna, altresì, a promuovere e garantire che le proprie condotte siano improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo nell’intera organizzazione aziendale. Con specifico riferimento agli aspetti di governance, il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio. In particolare, il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e reputazionali associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti. È ben evidente, pertanto, il ruolo che un’efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale e della tax compliance deve assumere all’interno dell’organizzazione aziendale.
Al fine di dimostrare la bassa propensione al rischio fiscale, il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative, nonché a istituire e mantenere una procedura per la gestione del rischio connesso all’attività di interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo), in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale.
Sempre nello spirito di un rapporto trasparente con le autorità fiscali, il contribuente ammesso al regime dovrà attivare interlocuzioni costanti e preventive sui rischi fiscali, cercando di non disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall’Agenzia ed evitando di presentare istanze di interpelli in maniera reiterata.
Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del Codice di Condotta, il Consiglio dei ministri del 20.6.2024 ha approvato, in prima lettura, uno schema di decreto correttivo che introduce disposizioni “migliorative” in materia di regime di adempimento collaborativo.
Sono, infatti, da accogliere positivamente, le seguenti principali disposizioni contenute nel correttivo per tutti i contribuenti, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti dimensionali per l’ingresso nel regime:
- Riformulazione dell’esimente penale per i rischi fiscali comunicati preventivamente: riformulata l’esimente penale contenuta nell’articolo 6, comma 4, D.Lgs. 128/2015, prevedendo che, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, per il reato di dichiarazione infedele e che le stesse non costituiscono notizia di reato, ai sensi dell’articolo 331 c.p.p.
- Estensione dell’esimente amministrativa e penale ai periodi d’imposta precedenti. Estesa l’esimente amministrativa e penale contenuta nell’articolo 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015, prevedendo i medesimi benefici applicabili ai periodi d’imposta in adempimento collaborativo anche per i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime comunicati improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione. L’applicazione della esimente è, comunque, subordinata al fatto che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
- Riformulazione della nozione di gruppi di impresa, ai fini dell’estensione per l’ammissione. Ridefinito l’articolo 7, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015, in chiave civilistica rispetto a quella attuale basata sul perimetro del consolidato fiscale. In particolare, l’estensione del regime sarà riservata anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, nr. 1) e 2), e comma 2, cod. civ., sempre a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali per l’accesso al regime e che il gruppo si sia dotato di un Tax Control Framework certificato.
- Maggiore copertura sanzionatoria per il regime opzionale di adozione del TCF. Ampliata la copertura sanzionatoria contenuta nell’articolo 7-bis, comma 2, D.Lgs. 128/2015, per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo ma che optano per l’adozione di Tax Control Framework certificato dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Anche per tali contribuenti, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni dell’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, per il reato di infedele dichiarazione per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati dal contribuente preventivamente con istanza di interpello, di cui all’articolo 11, L. 212/2000.
In attesa che le modifiche contenute nel Decreto correttivo superino i pareri delle Commissioni parlamentari (per tornare al Consiglio dei ministri entro la pausa estiva), si ricorda che, per rendere pienamente operative le modiche apportate dal D.Lgs. 221/2023 al regime di adempimento collaborativo, i contribuenti restano ancora in attesa delle seguenti disposizioni:
- decreto interministeriale sui requisiti ed i compiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax Control Framework;
- provvedimento sulle c.d. Linee guida per la predisposizione del Tax Control Framework;
- regolamento sulle procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente;
- protocollo di intesa per definire il ruolo e il grado di coinvolgimento della Guardia di Finanza;
- decreto ministeriale sulle modalità di applicazione del regime opzionale di Tax Control Framework per le imprese minori che non hanno i requisiti per accedere al regime.