Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva
di Gennaro NapolitanoIn vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea prevista per il prossimo 29 marzo (Brexit), l’Agenzia delle dogane ha pubblicato le Linee guida in cui vengono illustrate alcune delle potenziali implicazioni giuridiche, in ambito doganale e Iva, derivanti, in particolare, dall’ipotesi di recesso in assenza di uno specifico accordo (hard Brexit).
Lo scorso 15 gennaio, infatti, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha bocciato la ratifica dell’accordo raggiunto il 25 novembre 2018.
L’intesa, accompagnata da una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni, era finalizzata alla gestione del recesso, prevedendo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020. Ne consegue che, in assenza di novità nelle prossime settimane, a partire dal 30 marzo 2019, il diritto europeo, primario e derivato, non si applicherà più al Regno Unito.
Con la pubblicazione delle Linee guida, quindi, l’Agenzia delle dogane si pone l’obiettivo di fornire agli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con imprese del Regno Unito indicazioni utili per gestire nel miglior modo possibile gli effetti dell’hard Brexit.
Implicazioni in ambito Iva
A partire dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni e, in quanto tali, saranno assoggettate alla relativa disciplina giuridica e fiscale. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non dovranno più integrare e registrare la fattura emessa dal cedente UK (cfr. articolo 46 D.L. 331/1993). Allo stesso modo, le cessioni di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non saranno più assoggettate alla disciplina delle cessioni intracomunitarie. Rispetto a queste operazioni, peraltro, non sussisterà più l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi Intra (cfr. articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993).
A seguito della Brexit, quindi, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno operazioni non imponibili ai fini Iva (cfr. articolo 8, D.P.R. 633/1972) e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle formalità doganali previste per le esportazioni. Correlativamente, per poter introdurre in territorio Ue merci provenienti dal Regno Unito si dovranno espletare le necessarie formalità doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio “paesi terzi” (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa Iva (cfr. articoli 67–70 D.P.R. 633/1972).
Le Linee guida, inoltre, si soffermano anche sulle conseguenze derivanti dalla Brexit in caso di spedizioni di merci da/verso il Regno Unito iniziate prima, ma terminate dopo il recesso. In presenza di ipotesi del genere, l’Agenzia invita gli operatori economici ad adottare misure idonee a fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile a evitare possibili casi di doppia imposizione.
Implicazioni relative all’applicazione delle disposizioni doganali
A partire dal 30 marzo 2019, le merci provenienti dal Regno Unito saranno assoggettate alla normativa doganale europea. A tal proposito, nelle Linee guida vengono sinteticamente esaminati gli adempimenti da porre in essere in relazione agli scambi UE/Regno Unito alla luce del fatto che quest’ultimo, dopo il recesso, dovrà essere considerato un paese terzo.
Tra i diversi adempimenti rilevanti dopo la data del recesso e illustrati nella Linee guida, si segnalano i seguenti:
- gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale Ue che avranno scambi commerciali con il Regno Unito dovranno essere in possesso del codice identificativo EORI (Economic Operator Registration and Identification);
- gli operatori economici che importeranno merci dal Regno Unito saranno tenuti a presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere telematicamente all’ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo dove le stesse sono presentate;
- gli operatori economici che spediranno merci verso il Regno Unito saranno tenuti a presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere telematicamente all’ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione (l’esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale Ue);
- le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità del Regno Unito non avranno più validità nel territorio doganale Ue e, allo stesso modo, le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane italiana a favore di soggetti UK non saranno più valide;
- gli operatori titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi anche le merci di provenienza UK (merci terze);
- per l’identificazione e la classificazione dei beni provenienti dal Regno Unito introdotti nel territorio doganale Ue si dovrà applicare la disciplina prevista in materia di nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune (cfr. Regolamento (CEE) 2658/1987);
- le autorizzazioni doganali finalizzate all’attribuzione dello status di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide all’interno del territorio doganale Ue;
- le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non avranno più validità in ambito UE; allo stesso modo non saranno più valide le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell’UE, ma con numero EORI UK.
Infine, dato che lo scenario Brexit è in continua evoluzione, l’Agenzia invita gli operatori a mantenersi aggiornati e a seguire le eventuali future indicazioni provenienti dalle istituzioni unionali.