Hobby o impresa? Il ruolo delle presunzioni semplici
di Fabio Landuzzisentenza della
Corte di Cassazione (n. 15031 del 2 luglio 2014) ha affrontato il caso di un
accertamento induttivo effettuato contro un contribuente accusato di avere omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi seppure in presenza di
indizi che avevano fatto ritenere, da parte dei verificatori, la
sussistenza di una attività organizzata in forma di impresa (una falegnameria) e non un semplice hobby come era stato sostenuto dalla persona.
elementi presuntivi portati dai verificatori riguardavano
documentazione extracontabile raccolta presso il contribuente come preventivi dettagliati a clienti, disegni, stima dei costi di realizzazione e trasporto, consumi di utenze, ecc.. La Cassazione ha ritenuto che dinanzi agli elementi probatori portati dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento induttivo del reddito, utilizzando quindi
presunzioni semplici ex art.39, co.3, del d.P.R. n.600/73, l’
onere di dedurre e provare i
fatti impeditivi,
modificativi o e
stintivi della pretesa tributaria incombe sul contribuente.
caso abbastanza diffuso dei controlli che l’Amministrazione Finanziaria conduce con riguardo alle
transazioni che avvengono su ebay, il noto portale di acquisti e vendite di beni via internet. Anche in queste circostanze, lo scopo è quello di individuare dei soggetti che pur effettuando un
cospicuo numero di transazioni di vendita, o di acquisto, non risultano dichiarati al Fisco come imprese con la conseguenza di non assoggettare a tassazione i profitti tratti da questa attività che rimane “invisibile”.
CTR del Lazio (sent. n.191/13). Si trattava della posizione di una persona a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato l’esercizio, non dichiarato, di un’attività di impresa per via dell’
elevato numero di transazioni (ben 3.900) registrate sul sito con le quali egli aveva venduto dei beni (francobolli). L’Agenzia delle Entrate, vista l’esistenza di una
sistematica e ripetitiva commercializzazione online di beni tramite il portale ebay, aveva contestato al contribuente l’
omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi, accertando così un imponibile non dichiarato nel presupposto che le transazioni rilevate sul sito fossero andate a buon fine.
accolto l’opposizione del contribuente riguardo alla questione dell’onere probatorio relativo alla
corretta quantificazione del reddito imponibile.
non erano andate a buon fine; quindi, la determinazione dei ricavi e del reddito accertato, basata sulla
presunzione che tutte le transazioni rilevate sul sito si fossero tradotte in vendite ed in ricavi,
è stata ritenuta lacunosa dai Giudici.
sufficiente precisione l’esito effettivo delle operazioni, non potendosi presumere a priori che tutte si fossero tradotte in proventi.
supportare i propri elementi presuntivi, ad esempio, raccogliendo il
riscontro finanziario delle operazioni tracciate.
la sistematicità, ripetitività e la numerosità di operazioni di compravendita rappresentano
elementi indiziari della presenza di un’
attività di impresa fiscalmente rilevante; l’onere di dimostrare in modo presuntivo ma obiettivo i ricavi imponibili incombe sull’Amministrazione Finanziaria, mentre quello di portare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria è posto a carico del contribuente.