7 Ottobre 2014

Hobby o impresa? Il ruolo delle presunzioni semplici

di Fabio Landuzzi
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Una recente
sentenza della
Corte di Cassazione (n. 15031 del 2 luglio 2014)  ha affrontato il caso di un
accertamento induttivo effettuato contro un contribuente  accusato  di  avere  omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi seppure in presenza di
indizi che avevano fatto ritenere, da parte dei verificatori,  la
sussistenza di una attività organizzata in forma di impresa (una falegnameria)  e non un semplice hobby come era stato sostenuto dalla persona.
Gli
elementi presuntivi portati dai verificatori riguardavano
documentazione extracontabile raccolta presso il contribuente come preventivi dettagliati a clienti, disegni, stima dei costi di realizzazione e trasporto, consumi di utenze, ecc.. La Cassazione ha ritenuto che dinanzi agli elementi probatori portati dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento induttivo del reddito, utilizzando quindi
presunzioni semplici ex art.39, co.3, del d.P.R. n.600/73, l’
onere di dedurre e provare i
fatti impeditivi,
modificativi o e
stintivi della pretesa tributaria incombe sul contribuente.
Situazioni di questo tipo non sono infrequenti, come è il
caso abbastanza diffuso dei controlli che l’Amministrazione Finanziaria conduce con riguardo alle
transazioni che avvengono su ebay, il noto portale di acquisti e vendite di beni via internet. Anche in queste circostanze, lo scopo è quello di individuare dei soggetti che pur effettuando un
cospicuo numero di transazioni di vendita, o di acquisto, non risultano dichiarati al Fisco come imprese con la conseguenza di non assoggettare a tassazione i profitti tratti da questa attività che rimane “invisibile”.
Un caso di questo tipo è stato affrontato dalla
CTR del Lazio (sent. n.191/13). Si trattava della posizione di una persona a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato l’esercizio, non dichiarato, di un’attività di impresa per via dell’
elevato numero di transazioni (ben 3.900) registrate sul sito con le quali egli aveva venduto dei beni (francobolli). L’Agenzia delle Entrate, vista l’esistenza di una
sistematica e ripetitiva commercializzazione online di beni tramite il portale ebay, aveva contestato al contribuente l’
omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi, accertando così un imponibile non dichiarato nel presupposto che le transazioni rilevate sul sito fossero andate a buon fine.
Nei due gradi del giudizio di merito, pur avendo condiviso che l’attività in concreto svolta dal contribuente configurasse un’impresa, i Giudici hanno tuttavia
accolto l’opposizione del contribuente riguardo alla questione dell’onere probatorio relativo alla
corretta quantificazione del reddito imponibile.
Nella propria opposizione all’accertamento, la persona aveva eccepito che delle 3.900 operazioni rilevate online dall’Agenzia delle Entrate, molte di esse
non erano andate a buon fine; quindi, la determinazione dei ricavi e del reddito accertato, basata sulla
presunzione che tutte le transazioni rilevate sul sito si fossero tradotte in vendite ed in ricavi,
è stata ritenuta lacunosa dai Giudici.
In sostanza, non è stata accolta l’equazione fatta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui ad ogni transazione online rilevata sarebbe corrisposta una vendita andata a buon fine; secondo la CTR del Lazio, da quanto era stato prodotto in giudizio non era dato conoscere con
sufficiente precisione l’esito effettivo delle operazioni, non potendosi presumere a priori che tutte si fossero tradotte in proventi.
Secondo i Giudici, i verificatori avrebbero dovuto
supportare i propri elementi presuntivi, ad esempio, raccogliendo il
riscontro finanziario delle operazioni tracciate.
Da questi casi giurisprudenziali, si evince quindi che
la sistematicità, ripetitività e la numerosità di operazioni di compravendita rappresentano
elementi indiziari della presenza di un’
attività di impresa fiscalmente rilevante; l’onere di dimostrare in modo presuntivo ma obiettivo i ricavi imponibili incombe sull’Amministrazione Finanziaria, mentre quello di portare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria è posto a carico del contribuente.