Holding a definizione variabile
di Ennio VialL’articolo 162 bis Tuir contiene una definizione di holding industriale che, in sostanza, comprende le società che in via esclusiva o prevalente detengono partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Il problema da valutare, tuttavia, attiene alla portata, ossia all’ambito applicativo della definizione. Il comma 1, del citato articolo 162 bis Tuir, stabilisce, al riguardo, che la definizione opera “ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Si tratta di un ambito particolarmente ampio, ma non omnicomprensivo.
Il problema è generalmente risolto quando altre norme fanno riferimento alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati menzionate nella lett. c), del comma 1, dell’articolo 162 bis Tuir.
E’ il caso, ad esempio, dell’articolo 6, D.Lgs. 446/1997, il cui comma 9 stabilisce espressamente che “Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.”
In questo caso, infatti, il legislatore fa inequivocabilmente riferimento alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
Ad analoghe conclusioni, inoltre, si perviene in tema di comunicazioni all’Anagrafe tributaria ad opera dell’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010, a mente del quale, gli obblighi di comunicazione all’anagrafe “… permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi…”.
A diverse conclusioni, tuttavia, è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 869/2021, in tema di conferimento a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2 bis, Tuir.
Il citato articolo 177, comma 2 bis, Tuir, prevede la verifica di talune specifiche condizioni che qui non interessa approfondire “per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”.
Si può immediatamente notare come il wording del legislatore sia diverso da quello del Decreto Irap, in quanto non viene pedissequamente riportata la lettera dell’articolo 162 bis Tuir.
Tuttavia, è pur vero che il comma 1, dell’articolo 162 bis Tuir, dispone che la definizione riguarda le imposte dirette.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in questo caso, si debba far riferimento ad una prevalenza di tipo economico, ossia in termini di valori reali e non di valori contabili come prevede l’articolo 162 bis Tuir.
Quest’ultima previsione, infatti, è destinata a trovare applicazione quando si valutano le conseguenze dello status di holding che si riverberano sulla holding stessa, come ad esempio, la modalità di determinazione della base Irap o l’obbligo delle comunicazioni all’anagrafe.
A diverse conclusioni, invece, si perviene qualora si debbano valutare gli effetti in capo ad altri soggetti come, ad esempio, il socio della holding.