Holding anche per le famiglie di farmacisti
di Alessandro BonuzziLe holding sono entrate nel mondo della farmacia italiana a seguito della riforma recata dalla L. 124/2017, con l’estensione della possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali.
Questo strumento viene utilizzato dai fondi speculativi che stanno facendo propria una parte del mercato, acquistando un numero sempre crescente di farmacie. La holding, quale società di capitali, ha sotto di sé le farmacie che a mano a mano vengono comprate, con conseguente accentramento degli acquisti, della gestione del personale, della gestione della liquidità (cash pooling) e di una serie di servizi. Il fine è anche quello di strappare le migliori condizioni contrattuali possibili ai diversi fornitori, siccome la dimensione è proporzionale al potere di contrattazione, anche nel settore della farmacia.
Sulla scorta dell’esperienza dei gruppi, sono sempre di più le “famiglie di (o con) farmacisti” intenzionate a utilizzare lo strumento della holding, sotto cui accentrare i diversi rami aziendali, pensando di ottenere in tal modo anche un automatico risparmio d’imposta con pagamento di minori imposte.
Invero, la holding può rappresentare un valido di strumento di pianificazione fiscale, ma solo in circostanze specifiche e a determinate condizioni.
Si pensi al caso più semplice in cui i componenti della famiglia detengano le quote di una società titolare di un’unica farmacia.
Se la società titolare della farmacia fosse una società di persone, il reddito d’impresa sarebbe imputato per trasparenza ai soci persone fisiche, scontando quindi l’Irpef, la cui aliquota più alta è quella del 43%, e relative addizionali, la cui aliquota globale può essere stimata nella misura del 2%, con conseguente tassazione complessiva massima pari al 45% (43% + 2%).
Se, invece, la società titolare della farmacia fosse una Srl il reddito d’impresa verrebbe tassato:
- in ogni caso, in capo alla società con l’Ires al 24%;
- solo in caso di distribuzione dell’utile, in capo al socio persona fisica con una tassazione sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 26%.
Nelle 2 ipotesi prese fin ora in considerazione, presupponendo la distribuzione dell’utile da parte della Srl, il livello impositivo che si produce in capo al socio persona fisica è nella sostanza il medesimo.
Ipotizziamo, ora, che tra i soci e la Srl titolare della farmacia, si frapponga una holding Srl. Il reddito d’impresa verrebbe tassato:
- in ogni caso, in capo alla Srl titolare della farmacia con l’Ires al 24%;
- solo in caso di distribuzione dell’utile, in capo alla holding con l’Ires al 24% ma nel limite del 5% dell’ammontare del dividendo, scontando quindi una tassazione effettiva dell’1,2%;
- solo in caso di distribuzione dell’utile da parte della holding, in capo al socio persona fisica con una tassazione sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 26%.
L’esistenza della holding aggiunge, dunque, un livello impositivo ulteriore, atteso che la materiale erogazione dei denari in capo al socio persona fisica sconta sempre l’aliquota sostitutiva del 26%.
Ne deriva che il ricorso alla holding, sotto il profilo fiscale, non può ritenersi generalmente conveniente a prescindere. Può, invece, essere considerato utile, laddove le risorse finanziarie generate dalla farmacia vengano reimpiegate dalla holding per ulteriori iniziative imprenditoriali o comunque lasciate a suo interno, senza essere distribuite ai soci persone fisiche.
Peraltro, siccome lo stesso risultato sarebbe raggiunto nel caso dei soci persone fisiche che detengono direttamente le quote della Srl titolare di farmacia, alla base della costituzione della holding dovrebbe esserci la volontà di acquistare più Srl titolari di farmacia, in modo da formare un piccolo gruppo di famiglia.