14 Aprile 2022

Holding finanziarie e industriali: spunti in tema di “prevalenza”

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Le risposte ad interpello del 6.4.2022, n. 177 e n. 178 affrontano interessanti questioni attinenti alla definizione di holding di cui all’articolo 162 bis Tuir.

La risposta n. 178 affronta il caso di una società che ha rilasciato garanzie al sistema bancario a favore di alcune società controllate.

Il contribuente è perfettamente consapevole che, in base al comma 3 dell’articolo 162 bis Tuir, la holding industriale non deve considerare, ai fini della valutazione della prevalenza, l’erogazione di garanzie. Infatti, le stesse rilevano nella definizione di prevalenza contenuta nel comma 2 che, tuttavia, riguarda solo le holding finanziarie.

Il dubbio, però, sorge dal fatto che, nell’interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019, il Ministero ha precisato che “Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie”.

L’Agenzia, tuttavia, precisa che l’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 162-bis Tuir non consente una interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali l’obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli impegni a erogare fondi e garanzie.

Le conclusioni sono oltremodo condivisibili. Un plauso all’Agenzia che, in sostanza, afferma che si deve applicare “la legge”.

La coeva risposta n. 177, invece, ha ad oggetto un caso di possibile holding finanziaria. Vi sono, ad ogni buon conto, chiarimenti di sicuro interesse anche per le holding industriali.

Le risposte ad interpello n. 266 e n. 363 del 2021 ci hanno insegnato che le partecipazioni che ci possono far entrare nel mondo delle holding sono quelle iscritte nelle immobilizzazioni e non nell’attivo circolante. Tuttavia, ci si può chiedere se la classificazione possa rilevare anche in relazione agli elementi connessi, quali i finanziamenti.

Nel caso di specie, il contribuente chiedeva di non considerare un finanziamento erogato alla società controllata in quanto:

iscritto tra le attività circolanti;

– il finanziamento era causato dalla situazione eccezionale del Covid ed era nato con una logica di breve periodo. Il prolungarsi della pandemia lo ha reso in parte di durata superiore ai 12 mesi;

– il finanziamento aveva natura occasionale e non strutturale.

L’Agenzia non valorizza queste considerazioni in quanto, la norma, riferendosi agli elementi connessi, non opera alcuna distinzione sulla tipologia di finanziamento.

Anche questa conclusione può dirsi sostanzialmente convincente.

La risposta ad interpello n. 32/2021 ci ha ricordato come la classificazione delle partecipazioni nell’attivo circolante o nell’attivo immobilizzato non sia contestabile dagli Uffici se è avvenuta in base all’applicazione corretta dei principi contabili.

Una volta, tuttavia, che la partecipazione è immobilizzata, gli elementi connessi rilevano a prescindere dalla loro classificazione. Probabilmente, una interpretazione diversa avrebbe prestato il fianco ad abusi.

Ad onor del vero, il contribuente potrebbe avere anche un margine di manovra sulla iscrizione delle partecipazioni; tuttavia, in quel caso, si assumerà anche le relative conseguenze fiscali.

Ad esempio, le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante non beneficiano della pex di cui all’articolo 87 Tuir. Diversamente, l’iscrizione del finanziamento tra l’attivo circolante o nelle immobilizzazioni non presenterebbe particolari conseguenze fiscali.

Una sbavatura nel ragionamento dell’Ufficio, tuttavia, si riscontra nel fatto che, essendo la società controllata un intermediario finanziario (nella fattispecie un istituto di moneta elettronica), la holding doveva essere qualificata come holding finanziaria di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 162 bis e non, come si legge nella risposta, come holding di cui al numero 4 della lett. a), in quanto questa ultima casistica è relativa solo alle holding dei confidi minori (numero 2 della lett. a)) e degli operatori del microcredito (num. 3 della lett. a)).