I 100 rischi delle donazioni
di Ennio VialVita Pozziadeguata soluzione alle esigenze di
tutela del
patrimonio e di passaggio generazionale dello stesso è la
donazione di azienda o di quote societarie.
neutralità garantita in relazione all’imposizione diretta dall’art. 58 Tuir e, dall’altro, l’esenzione dall’imposta di donazione contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. 346/1990. Le due norme non sono perfettamente sovrapponibili, in quanto, mentre l’art. 58 non pone
particolari requisiti in capo al
donatario, l’art. 3, al contrario, impone che il donatario sia il
coniuge o un
discendente e che si impegni inoltre a detenere l’azienda per almeno un quinquennio.
civilisticamente parlando, una serie di
criticità. Innanzitutto, le operazioni di donazione sono facilmente
aggredibili con
l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 Cod. Civ.. Se il genitore dona l’azienda ai figli per
sfuggire a taluni
creditori è evidente che questi potrebbero lamentare il fatto che egli si è spossessato di un patrimonio e che quindi viene lesa la loro
tutela creditizia.
profilo della legittima. Si deve ricordare che in Italia non è possibile diseredare gli eredi. La donazione fatta in vita costituisce un
acconto della successiva
eredità. Se viene donata l’azienda ad un solo figlio può essere che alla morte del genitore non vi sia il patrimonio sufficiente per coprire la legittima dei fratelli.
alimenti al
donante. I familiari sono obbligati a corrispondere degli alimenti se uno dei propri parenti si trova in una situazione di indigenza. Ebbene, il medesimo obbligo sussiste anche in capo al
donatario.
protezione del
patrimonio. Quand’anche il genitore non fosse aggredito da terzi con l’azione revocatoria, lo spossessamento del patrimonio a favore della discendenza non fa altro che
trasferire da una
generazione all’altra il
rischio di
aggressione. Magari nessun problema sarebbe mai emerso in capo ai genitori, mentre i figli che hanno ricevuto il patrimonio rischiano di perderlo a causa di aggressioni di terzi.
trust che, come la donazione, si colloca nell’alveo delle operazioni destinate a gestire e a
proteggere il
patrimonio, ma con il superamento di molti limiti intrinseci alla donazione.
stemperato il problema della
lesione della legittima in quanto il trustee non è il donatario dei beni, ma solamente un soggetto che assume il compito di gestirli nell’interesse dei beneficiari. Quando il trust finirà, i beni saranno devoluti ai discendenti, ed il trustee si preoccuperà in quel momento di evitare lesioni di legittime. Il trust risulta
efficiente anche sotto il profilo della
protezione del patrimonio, in quanto determina un effetto segregativo che ovviamente manca nella semplice donazione. Il trust
protegge non solo il disponente, ma anche i
beneficiari.
l’azione esperibile è quella per gli atti a
titolo oneroso e non a titolo gratuito. Si pensi, per fare un esempio, al trust istituito in occasione di una separazione e magari imposto dall’avvocato della controparte.
trust sfuma anche la questione degli
alimenti in quanto per tutta la sua durata il trustee provvederà a soddisfare le esigenze dell’intera famiglia.
patrimonio affidato, per così dire fiduciariamente, ad un
trustee, affinché lo amministri in linea con le regole contenute nell’atto istitutivo.