12 Dicembre 2019

I 5 indici di settore per l’individuazione dei segnali di crisi – III° parte

di Fabio Landuzzi
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Concludiamo, in questa nota, la disamina generale degli indici della crisi iniziata con i precedenti contributi, focalizzando l’attenzione sul secondo periodo del comma 2, dell’articolo 13, del Codice della Crisi, ai sensi del quale il Cndcec è chiamato ad elaborare indici specifici con riguardo a talune particolari tipologie di imprese.

Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

  • le imprese costituite da meno di 2 anni: per queste, l’unico indice rilevante è il patrimonio netto ove questo assuma valore negativo. Attenzione però a circoscrivere bene la nozione di neo-impresa rilevante ai fini di cui si tratta; infatti, ritornano applicabili gli indici significativi “ordinari” quando si tratta di imprese che in concreto sono succedute o subentrate ad altre già esistenti da più di 2 anni (ad es.: imprese neocostituite cessionarie, affittuarie, conferitarie o beneficiarie di un ramo di azienda già esistente);
  • le imprese in liquidazione: in questo caso, l’indice rilevante ai fini della identificazione del segnale di crisi è il rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile ed il debito complessivo, a condizione che la società abbia cessato l’attività. Dall’altra parte, mentre perde ovviamente di rilevanza il dato del patrimonio netto, la cui negatività può essere infatti fisiologica rispetto allo stato di liquidazione dell’impresa, secondo il Cndcec rimangono rilevanti sia il calcolo del DSCR (se inferiore a 1) – calcolo che, tuttavia, sarà in concreto spesso non agevole da determinare, così da avere l’altro rischio di dover soprassedere – e soprattutto la presenza di “reiterati e significativi” ritardi nei pagamenti;
  • le start up innovative (di cui al L. 179/2012) e le PMI innovative (di cui al D.L. 3/2015): stante la specificità di queste imprese e, per dirla con le parole del Cndcec, “dell’elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese”, l’indice di misurazione della crisi ai fini che qui interessano è dato dal raffronto fra il debito attuale e futuro, ossia inclusivo degli impegni assunti, con la capacità dell’impresa di ottenere finanza sufficiente alla prosecuzione delle attività di studio e di sviluppo, assumendo che una criticità sia costituita dalla sospensione del progetto per almeno 12 mesi. Come misurare quindi questa sostenibilità finanziaria del progetto quando, come affermato dallo stesso Cndcec, non deve avere rilevanza il fatto che la società non produca ricavi o abbia risultati economici negativi? Il Cndcec risponde alla domanda individuando questo indice proprio nel DSCR, tenuto conto del fabbisogno finanziario minimo dell’impresa per la prosecuzione delle attività sul progetto innovativo. Attenzione però alla chiosa finale del documento del Cndcec dove, riguardo al carattere innovativo dell’impresa, si richiama una particolare attenzione da parte degli organi di controllo;
  • le cooperative e i consorzi: la particolarità colta dal Cndcec attiene al computo del prestito sociale. Ai fini del calcolo del DSCR a 6 mesi, si deve tenere conto dei flussi attesi riguardo a versamenti e rimborsi del prestito, sulla base di una “non irragionevole stima” basata su evidenze storiche non precedenti a 3 anni. Quanto poi all’impatto sul calcolo dell’indice di adeguatezza patrimoniale della società cooperativa, anche in questo caso si potrà tenere conto dell’incidenza delle richieste di rimborso del prestito soci, sempre assumendo le evidenze storiche non precedenti a 3 anni (si rinvia al comma 3 dell’articolo 12, ossia al caso degli indici “personalizzati”, proprio sottolineando così la particolarità del prestito sociale nelle cooperative). Analoghe considerazioni vengono poi fatte valere anche con riguardo all’indice di liquidità, sempre in merito al computo del prestito sociale nella determinazione del dato costituito dal passivo a breve termine. Il rinvio agli indici personalizzati di cui al comma 3 dell’articolo 13 – a cui il Cndcec afferma di voler dedicare un successivo documento con riguardo al tema, delicato, della attestazione di adeguatezza che dovrebbe essere rilasciata da un professionista indipendente – viene infine compiuto anche per il caso dei consorzi, delle società consortili, delle cooperative agricole di conferimento, ecc..
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