Il D.Lgs. n. 79/2011 è composto da 74 articoli suddivisi in VII titoli che perseguono due particolari obiettivi: quello di predisporre una normativa che sia di incentivo per la generale crescita di competitività del settore turistico italiano, e quello di garantire un’estesa ed effettiva tutela nei confronti del turista-consumatore in senso lato, sia nella fase preliminare della valutazione e della scelta delle strutture recettizie, sia nello svolgimento del viaggio, specie per il caso di imprevisti sopravvenuti.
Dal punto di vista generale, di estrema importanza è il contenuto di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 79/2011, il quale rielabora il concetto di “impresa turistica“. In particolare, secondo questa disposizione normativa è da intendersi come tale quell’impresa che esercita “attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell’offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista“.
Sulla base di tale concetto, quindi, non solo gli alberghi sono qualificabili come “imprese turistiche”, ma anche altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo, gli stabilimenti balneari, le imprese di ristorazione, i pubblici esercizi ed i parchi divertimento.
Tale “definizione” non permette in ogni caso di superare la corretta qualifica dei B&B e delle case vacanze, atteso che ogni Regione ha una propria normativa di riferimento e, quindi, un proprio concetto in questo senso. Per fare un po’ di chiarezza, è quindi utile ricordare e distinguere le due fattispecie.
Per B&B deve intendersi la messa a disposizione di un letto e la “somministrazione” della prima colazione, mentre per case vacanze devono intendersi delle unità immobiliari locate più volte nell’anno, per brevi periodi, a villeggianti diversi (c.d. country house). Concetti a dir poco “generici” ed estremamente “semplificativi”.
Secondo la normativa regionale in vigore nelle 20 Regioni Italiane, sono generalmente attività ricettive a conduzione familiare di tipo “Bed and Breakfast” quelle strutture che forniscono servizi di alloggio e prima colazione in un’unità abitativa a destinazione d’uso residenziale, iscritta con la lettera “A” al Catasto locale. Alcune piccole differenze sono comunque riscontrabili da Regione a Regione, per esempio in termini di numero di camere, parametri urbanistici dell’unità abitativa idonea diventare B&B, eccetera.
L’attività è gestita da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell’abitazione stessa, in cui dimorano stabilmente, fino ad un massimo di 3 camere da letto (5 o 6 camere in alcune regioni) e 6 posti letto (12 in alcune regioni). L’attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività con i relativi prezzi praticati presentata al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su un modulo predisposto (SCIA) e fornito dalla Provincia, su modello regionale.
Sono case e appartamenti per vacanze, invece, le unità individuabili al catasto come abitative di tipo residenziale (non in Veneto unica Regione in Italia a richiedere dal 2015 il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da abitativo-residenziale (“A”) a Turistico-ricettivo (“D”)), composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina, per l’affitto ai turisti, con fornitura facoltativa di servizi accessori, quali biancheria e pulizie. Questa tipologia ricettiva deve essere gestita unitariamente e non per stanze, come accade invece per il B&B o l’Affittacamere.
L’attività di casa vacanze consiste nella gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque includere alcuna forma di somministrazione di cibi e/o bevande. L’attività è generalmente aperta su denuncia di inizio attività presentata – unitamente ai prezzi praticati – al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale. Generalmente è prevista una classificazione in stelle o simboli simili in ogni regione. Non tutte le Regioni richiedono la denuncia di inizio attività (SCIA) per la gestione di una o due unità abitative, ma generalmente solo per la gestione di tre o più.
In conclusione, anche la sola distinzione tra B&B e casa per vacanze è a dir poco difficoltosa.