31 Luglio 2024

I Bonus edilizi e la nuova definizione di credito “non spettante”

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Le nuove definizioni elaborate dalla Riforma fiscale per i crediti d’imposta “non spettanti” meritano di essere bene intese, in vista delle future contestazioni di merito dell’Agenzia delle entrate in tema di bonus fiscali nell’edilizia.

Precedentemente, il credito “non spettante” era definito dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, i cui commi 4 e 5 ne tratteggiavano i confini, rispettivamente, “in positivo” e “in negativo”. Il comma 4 positivamente sanciva che la sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione dovesse essere applicata (salvo regole speciali), ogniqualvolta il credito d’imposta fosse sì stabilito “esistente” (e dunque in sé spettante), ma impiegato in misura superiore a quella effettivamente competente, per l’eccedenza; o in violazione delle modalità di utilizzo disposte dalla legge vigente.

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