12 Gennaio 2023

I bonus energetici “conquistano” un altro trimestre

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I crediti di imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale sono stati estesi, con delle modifiche, anche al primo trimestre dell’anno 2023.

Tale estensione è prevista all’interno dell’articolo unico, commi da 2 a 9, della Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022).

In particolare, il credito di imposta, in riferimento alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, sale al 35 per cento, per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW diverse dalle energivore, e al 45 per cento, per tutte le altre imprese.

Il bonus è riconosciuto se il prezzo dell’energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Diversamente, spetta nell’identica misura del 45 per cento, sia alle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”) sia alle imprese diverse, un credito di imposta calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Tale credito di imposta è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (ossia, il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Il sesto comma prevede, inoltre, una facilitazione in termini di calcolo.

Infatti, al fine di semplificare i calcoli, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale, è previsto che, se nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, possono richiedere al venditore una comunicazione, in cui siano riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il primo trimestre 2023.

La comunicazione deve essere predisposta ed inviata dal venditore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta.

I crediti di imposta indicati, ai sensi del comma 7:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito di impresa;
  • non concorrono alla formazione della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 Tuir;
  • non rilevano sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
  • sono cedibili, solo interamente, a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni nei confronti di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Al fine di cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus.