I chiarimenti della circolare 23/E sul ravvedimento operoso
di Sergio PellegrinoCon la circolare 23/E di ieri l’Agenzia analizza la disciplina del ravvedimento operoso, così come modificata dalla legge di stabilità per il 2015, fornendo due chiarimenti di un certo interesse.
La prima è relativa all’ambito di applicazione della lettera b-quater) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che stabilisce che la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se il ravvedimento operoso viene effettuato successivamente alla constatazione della violazione e quindi con un processo verbale di constatazione “in mano”.
A differenza delle previsioni delle precedenti lettere b-bis) e b-ter), che prevedono rispettivamente la riduzione della sanzione ad 1/7 e ad 1/6 del minimo entro ed oltre i due anni, la lettera b-quater) non stabilisce esplicitamente che la misura è applicabile ai soli “tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”: ciononostante il documento di prassi ritiene che l’ambito applicativo sia il medesimo e quindi che anche tale fattispecie “premiale” possa essere utilizzata soltanto quando la pretesa impositiva è riconducibile all’Agenzia.
L’altra precisazione, decisamente di maggior rilievo, riguarda sia l’ambito applicativo che il termine temporale per il perfezionamento del ravvedimento operoso nella fattispecie prevista dalla lettera a-bis).
La disposizione in questione stabilisce che le sanzioni sono ridotte ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione dell’errore.
Per quanto concerne il primo aspetto, la circolare precisa come la misura in questione si rende applicabile, a differenza delle altre, anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate: quindi anche ai tributi locali e regionali, tasse automobilistiche comprese.
In relazione invece al termine dei 90 giorni, ed alla sua decorrenza nel caso in cui la violazione sia comunque legata ad una dichiarazione, il dato letterale della norma portava a conseguenze poco logiche: ad esempio, nel caso di mancato versamento del saldo Irpef al 16 giugno 2015, il contribuente avrebbe potuto beneficiare della riduzione ad 1/9 soltanto per i 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione (cioè dal 1° ottobre fino al 29 dicembre), mentre fino al 30 settembre 2015, sfumati i 30 giorni e con essi la possibilità di ridurre le sanzioni ad 1/10, avrebbe dovuto pagare una sanzione maggiore (ridotta ad 1/8).
L’Agenzia, opportunamente, fornisce un’interpretazione non letterale, ma “sensata” della disposizione, stabilendo che, in un caso del genere, la regolarizzazione del versamento con la riduzione della sanzione ad 1/9 debba avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (e non dal termine di presentazione della dichiarazione alla quale il versamento è legato).
Il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si rende invece applicabile alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, come, ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto: la circolare fa al riguardo l’esempio della sanzione prevista per la mancata indicazione in dichiarazione dei costi black list.