18 Luglio 2015

I chiarimenti dell’Agenzia sugli studi di settore per il 2014

di Alessandro Bonuzzi
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La
circolare n.28/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014. Le novità evidenziate riguardano soprattutto i 68 studi oggetto di revisione nonché tre specifici indicatori territoriali introdotti al fine di tener conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
L’evoluzione dei 68 studi è stata effettuata analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2012. Da ciò deriva la precisazione secondo cui, in relazione all’attività di accertamento, i risultati degli studi evoluti per il 2014 – senza tener conto dei relativi correttivi anticrisi di cui si dirà – potrebbero trovare applicazione per l’eventuale rideterminazione, in sede di contraddittorio, della
pretesa tributaria relativa all’anno 2012; in tal senso la circolare parla di applicazione retroattiva.
Sempre in tema di accertamento, viene precisato che tali studi comunque non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
Con riferimento al secondo aspetto, il documento analizza le
nuove territorialità approvate con il D.M. 29 dicembre 2014 e applicabili agli studi di settore per il periodo d’imposta 2014. Trattasi di tre indicatori:
  • territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali elaborato – a livello comunale – al fine di tener conto dell’influenza degli affitti sulla determinazione del ricarico;
  • territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef elaborato – a livello comunale – per tener conto dell’influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi;
  • territorialità del livello delle retribuzioni determinato – a livello provinciale – al fine di tener conto dell’influenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
Peraltro, viene segnalato come, con D.M. 30 marzo 2015, le analisi territoriali a livello comunale sono state
aggiornate a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni ovvero della modifica della denominazione di comuni già esistenti.
Anche per il periodo d’imposta 2014 sono stati previsti i correttivi anticrisi, che vengono suddivisi in quattro tipologie:
  1. i correttivi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti la durata delle scorte e applicabili a soggetti che presentano una serie di particolari condizioni elencate nella circolare. La soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica;
  2. i correttivi congiunturali di settore il cui ambito applicativo comprende tutti i 204 studi di settore. In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe, per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività, per 193 studi di settore;
  3. i correttivi congiunturali territoriali che tengono conto, per i 193 studi di settore, della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio;
  4. i correttivi congiunturali individuali che tengono conto della contrazione dell’efficienza produttiva – per i 193 studi di settore – e della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese – per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali.
A riguardo, si osserva che la principale novità è rappresentata da un
apposito studio sull’analisi dell’efficienza produttiva per i 193 studi di settore.
Inoltre, gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel 2014, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica.
Per quanto riguarda la
modulistica, in relazione ai
quadri F e G vale la pena di evidenziare le seguenti modifiche rispetto all’annualità 2013:
  • indicazione, tra le spese afferenti il lavoro dipendente, delle spese per prestazioni di lavoro accessorio sostenute mediante l’acquisto di buoni orari (cd. vouchers);
  • inserimento (nei righi F20 e G12) del riferimento al 20 per cento dell’Imu, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
  • aggiornamento (dei righi F40 e G23) per tener conto del caso in cui il contribuente, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • accorpamento del contenuto dei righi F14 e F15 cosicché il nuovo campo F14 include sia i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, con l’esclusione di quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso che l’ammontare dei costi per la produzione dei servizi.
La circolare, poi, afferma due concetti importanti.
Il primo riguarda il
regime premiale previsto per i soggetti congrui, coerenti e normali: “
l’infedele compilazione di uno dei campi previsti nella modulistica degli studi di settore che abbia riflessi sull’assegnazione ai cluster, la stima di congruità o il posizionamento degli indicatori di coerenza e normalità comporta la decadenza dai benefici premiali,

a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori”.
Il secondo, invece, è relativo al caso in cui lo studio
non garantisca un adeguato livello di attendibilità. In questa circostanza “
non può essere fatta valere la causa di disapplicazione della normativa delle società di comodo legata alla sussistenza della congruità e coerenza agli studi di settore”.
Infine, viene ricordato che la
comunicazione delle anomalie dei dati degli studi di settore viene effettuata utilizzando esclusivamente le funzionalità del “Cassetto fiscale”, attraverso la pubblicazione delle comunicazioni al suo interno, e del canale Entratel. E, dal 2015, ai soggetti che in Unico non hanno incaricato l’intermediario a ricevere la comunicazione telematica, viene inviato un messaggio utilizzando l’indirizzo pec nel quale è evidenziato che la sezione degli studi di settore del cassetto fiscale è stata aggiornata.