8 Luglio 2015

I chiarimenti dell’Agenzia sulla precompilata

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare n.26/E di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni interpretative riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata e la proroga del termine di presentazione del 730/2015 recata dal DPCM 26 giugno 2015. Qui di seguito vengono riassunte le indicazioni suddivise per problematica.

 

Rettifica della dichiarazione presentata on line

A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Qualora la correzione comporti un maggior debito o un minor credito (ad esempio, l’inserimento di un reddito derivante da una collaborazione occasionale), è necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.

 

730 precompilato accettato senza l’indicazione di un reddito

Nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.

 

Presentazione della dichiarazione senza l’indicazione del numero dei giorni di lavoro o di pensione

Qualora il contribuente abbia inviato il modello 730 senza indicare i giorni e non lo abbia corretto presentando un 730 sostitutivo entro il 29 giugno, può rettificare la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari, quindi presentando

  • entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato
  • oppure presentando un modello Unico entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini)
  • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

 

Conservazione della documentazione da parte del contribuente

Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito

Il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza effettuare l’opzione per la rateazione poteva operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29 giugno.

 

Difformità tra la dichiarazione trasmessa dall’intermediario e quella autocompilata dal contribuente

Il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non è stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista. In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere attribuita al soggetto che ha prestato l’assistenza.

 

Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata

La delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. Per la sottoscrizione elettronica della delega, è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta PEC-ID).

 

Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in start up

La detrazione per investimenti in start up, di cui all’art.29 del D.L. n.179/2012, può essere fruita esclusivamente presentando il modello Unico.

 

Mancata presentazione del RW e responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità

Il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW; pertanto, le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730.

 

Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato e responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità

Se il contribuente ha trasmesso, tramite un intermediario, una dichiarazione dei redditi nella quale sia stato riportato un credito derivante dal periodo precedente che, a seguito di un successivo controllo ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n.600/1973, sia stato rilevato in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, non si rilevano profili di responsabilità in capo all’intermediario che abbia apposto il visto di conformità. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.

 

Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d’imposta nella compilazione della Certificazione Unica e responsabilità del contribuente o del Caf/professionista

È esclusa la responsabilità del Caf o professionista che ha apposto il visto di conformità. La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul sostituto d’imposta, per l’importo delle sanzioni. Al sostituto è applicabile, inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 per la trasmissione di una certificazione errata.

 

Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone

Il socio (anche se pensionato) di una società di persone anche con redditi negativi e in liquidazione, non può presentare il modello 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in società di persone nel modello Unico Persone Fisiche e, in particolare, nel quadro RH.

 

Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore rispetto a quella indicata nel 730

Qualora l’errore sia stato rilevato dopo il 29 giugno 2015, il contribuente deve presentare il modello Unico 2015 Persone fisiche

  • entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini) o
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)

nonché provvedere al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta, dei relativi interessi e delle sanzioni.

 

Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730

Queste certificazioni devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

 

Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario

Il Caf/professionista che vista il modello 730 del comodatario è tenuto al controllo del contratto di comodato e della relativa registrazione.

 

Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all’Imu

Il reddito complessivo del familiare a carico, che a tal fine non deve superare i 2.840,51 euro, deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad Imu.

 

Compilazione online del modello 730 e rilevanza del bonus 80 euro in presenza di oneri deducibili

Per determinare l’ammontare del bonus Irpef spettante non rilevano gli oneri deducibili sostenuti dal contribuente.

 

Certificazioni Uniche rilasciate dall’Inps non recanti il numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro

Qualora si verifichi l’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di una sola Certificazione Unica rilasciata dall’Inps senza indicazione di giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata, nel modello 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato. Resta fermo che il numero complessivo dei giorni non può superare 365.

 

Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato in forma libera

Nell’ipotesi di certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e non trasmesse all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, si ritiene che i dati desunti dalla certificazione, ancorché redatta informalmente, debbano essere riportati in dichiarazione, nel caso in cui dalla certificazione emerga che il reddito rientra tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730.

 

Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini

La sanzione prevista per l’eliminazione di errori derivanti da un visto di conformità infedele non si applica nel caso in cui la trasmissione del modello 730 rettificativo sia effettuata entro il termine previsto ordinariamente per l’invio del modello 730. Per il 2015, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve considerarsi il 23 luglio 2015.

 

Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014

Per il versamento della sanzione prevista per l’eliminazione di errori derivanti da un visto di conformità infedele mediante la presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, il Caf/professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione.

 

Termine di presentazione del 730 direttamente all’Agenzia tramite l’applicazione web in considerazione della proroga attività di assistenza fiscale recata dal DPCM 26 giugno 2015

L’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti.

 

Termine per la ritrasmissione delle dichiarazione trasmesse entro il 7 luglio e scartate in considerazione della proroga attività di assistenza fiscale recata dal DPCM 26 giugno 2015

Ai Caf e professionisti che abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni entro il 7 luglio 2015, non si applica la sanzione prevista in caso di tradiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni (ex art.7-bis del D.Lgs. n.241/1997) anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio.