I chiarimenti delle Entrate sui crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica
di Debora ReverberiLa circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.
La panoramica di bonus fruibili “al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica …, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina” comprende attualmente:
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
- il credito d’imposta per “imprese non energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.
I crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati:
- alle “imprese a forte consumo di energia elettrica” come definite dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017:
- che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, calcolato rispettivamente fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito relativo al primo trimestre 2022)ovvero fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito relativo al secondo trimestre 2022).
In relazione al requisito soggettivo di “imprese energivore” la circolare 13/E/2022 chiarisce che per fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti dell’articolo 3 D.M. 21.12.2017, è necessaria la regolare e definitiva iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli interessi.
Le “imprese non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono accedere al credito d’imposta in presenza di un incremento significativo del costo per kWh, calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Per quanto riguarda l’incremento significativo la circolare precisa quanto segue:
- ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si tiene conto della voce in fattura “spesa per la materia energia” (costi sostenuti per l’energia elettrica incluse le perdite di rete, il dispacciamento inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità e la commercializzazione), non rilevando le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia;
- è irrilevante che il prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
- per “sussidi”, da nettizzare nel calcolo, si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”;
- in relazione al credito del primo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.10.2019 si assume, come parametro di riferimento, 59,91 euro/MWh (pari alla somma fra il valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso – PUN – e il valore di riferimento del prezzo di dispacciamento – PD – nell’ultimo trimestre 2019);
- in relazione al credito del secondo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento, 69,26 euro/MWh;
- per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dal credito “imprese non energivore”, concorrono al calcolo anche i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
I crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica spettano nelle seguenti misure:
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022 è pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata;
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022 è pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata o prodotta e autoconsumata, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%;
- il credito d’imposta per “imprese non energivore” relativo al secondo trimestre 2022 è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.
La circolare precisa che si considera spesa agevolabile il costo individuato in fattura, sulla base dei consumi effettivi, con la voce “spesa per la materia energia”, comprensiva di costi per l’energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione ed escluso ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto.
Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute ex articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, previo possesso delle fatture di acquisto.
I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non sono ammissibili e sarà necessario fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.
I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica sono utilizzabili:
- esclusivamente in compensazione in modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- entro il 31.12.2022;
- con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3 comma 3 e 9, D.L. 21/2022;
- con disapplicazione dei limiti generali di compensazione.
Per quanto concerne l’utilizzo dei crediti la circolare 13/E/2022 precisa quanto segue:
- il termine iniziale di fruizione decorre dal momento di maturazione del credito e di sostenimento delle relative spese purché documentato da fatture e può dunque essere antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento (in coerenza con la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’11.04.2022);
- l’utilizzo parziale di un credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata, essendo ammessa solo la cessione “per intero”;
- il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.
Il documento di prassi rammenta infine:
- l’irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
- la cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.
Nella seguente tabella si riepilogano i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, istituiti con le risoluzioni AdE 13/E/2022 e 18/E/2022:
Credito d’imposta | Codice tributo | Anno di riferimento |
“Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4” | 6960 | 2022 |
“Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022) – articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17” |
6961 | 2022 |
“Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. | 6963 | 2022 |