I chiarimenti delle Entrate sui crediti energia nei modelli Redditi
di Debora ReverberiL’Agenzia delle Entrate, con la Faq pubblicata il 23 giugno nella sezione “Dichiarazioni” del proprio sito istituzionale, ha fornito chiarimenti sulle modalità di esposizione nel modello Redditi dei crediti d’imposta energia.
Prima di analizzare nel dettaglio la Faq, si rammenta che i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica maturati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (per la generalità delle imprese nel 2022) trovano esposizione nella sezione I del quadro RU del modello Redditi 2023, con compilazione di un modulo per ciascuno specifico codice credito.
Inoltre, si rende necessario operare una variazione in diminuzione sia nel modello Redditi, sia nel modello Irap, utilizzando i codici residuali “99”, dal momento che “Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Dovrebbe escludersi la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, di cui al quadro RS, righi RS401 e RS402, in virtù della ragionevole qualifica dei crediti energia come “misure di carattere generale”, sebbene la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello 193/2023 non ne abbia escluso la natura di “Aiuto di Stato”, ritenendo insufficiente l’assenza di riferimenti espliciti alla disciplina comunitaria nelle fonti normative.
Nel modello Redditi 2023 devono, dunque, essere indicati:
- in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i crediti energia relativi al primo trimestre (credito spettante per le sole imprese c.d. “energivore”), secondo trimestre 2022, terzo trimestre 2022 nonché ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022;
- in caso di imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i crediti energia relativi al periodo oggetto di dichiarazione.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la Faq del 23 giugno riguarda proprio quest’ultimo tema: l’indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte di un’impresa con periodo non coincidente con l’anno solare.
Il caso trattato è quello di una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, che ha maturato il credito d’imposta imprese c.d. “energivore” riferito al secondo trimestre 2022, di cui all’articolo 4, D.L. 17/2022, codice credito “O2”.
L’impresa è tenuta, in relazione al periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, a utilizzare il modello Redditi SC 2022, con l’impossibilità di esporre il credito nel relativo quadro RU, che non contempla i codici credito istituiti nel modello Redditi 2023.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in relazione al caso prospettato possono essere sintetizzate come segue:
- l’impresa non deve indicare, nel quadro RU del modello Redditi 2022, il credito energia maturato nel secondo trimestre 2022;
- qualora il credito energia non sia stato integralmente fruito entro il 30 giugno 2022, data di fine periodo d’imposta, l’impresa deve indicare il credito residuo nel modello Redditi 2023.
Dunque, nei casi in cui l’impresa abbia maturato un credito d’imposta per acquisto di energia elettrica nel periodo d’imposta 2021/2022, il credito troverà esposizione solo nel modello Redditi 2023 ed esclusivamente in relazione all’eventuale quota residua inutilizzata al termine del periodo 2021/2022.
La quota di credito residuo nel modello Redditi 2023 deve essere trattata alla stregua di un importo maturato nel periodo d’imposta 2022/2023, esponendola al rigo RU5 colonna 3; la compilazione del rigo RU2 non troverebbe infatti alcuna corrispondenza nel modello Redditi precedente.
Pertanto, nel caso prospettato, l’importo residuo al 30 giugno 2022 del credito energia maturato nel secondo trimestre 2022 andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi 2023 come segue:
- al rigo RU1, colonna 1, utilizzando il codice credito “O2”;
- al rigo RU5, colonna 3, esponendo il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- al rigo RU6, indicando le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, termine ultimo di utilizzo in compensazione del credito energia del secondo trimestre 2022.
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano tutti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica (sia per imprese c.d. “energivore”, sia per imprese diverse dalle c.d. “energivore”) con i rispettivi codici credito da utilizzare nei modelli Redditi, termine ultimo di utilizzo in compensazione, codice tributo per la diretta compensazione e codice tributo utilizzabile dall’eventuale cessionario.
Credito d’imposta | Norma di riferimento | Codice credito | Termine di utilizzo in compensazione | Codice tributo | Codice tributo Cessionario |
Crediti energia imprese “energivore” | |||||
Primo trimestre 2022 | Articolo 15 D.L. 4/2022 |
O1 | 31/12/2022 | 6960 | 7720 |
Secondo trimestre 2022 | Articolo 4 D.L. 17/2022 |
O2 | 31/12/2022 | 6961 | 7721 |
Terzo trimestre 2022 | Articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022 | P3 | 30/09/2023 | 6968 | 7728 |
Ottobre-novembre 2022 | Articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022 | Q2 | 30/09/2023 | 6983 | 7733 |
Dicembre 2022 | Articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022 | Q8 | 30/09/2023 | 6993 | 7742 |
Primo trimestre 2023 | Articolo 1, comma 2, L. 197/2022 | R4 | 31/12/2023 | 7010 | 7746 |
Secondo trimestre 2023 | Articolo 4, comma 2, D.L. 34/2023 | – | 31/12/2023 | 7015 | n.d. |
Crediti energia imprese diverse dalle “energivore” | |||||
Secondo trimestre 2022 (contatori di potenza ≥ 16,5 kW) | Articolo 3 D.L. 21/2022 |
O7 | 31/12/2022 | 6963 | 7724 |
Terzo trimestre 2022 (contatori di potenza ≥ 16,5 kW) |
Articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022 | P5 | 30/09/2023 | 6970 | 7730 |
Ottobre-novembre 2022 (contatori di potenza ≥ 4,5 kW) |
Articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022 | Q4 | 30/09/2023 | 6985 | 7735 |
Dicembre 2022 (contatori di potenza ≥ 4,5 kW) |
Articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022 | R1 | 30/09/2023 | 6995 | 7744 |
Primo trimestre 2023 (contatori di potenza ≥ 4,5 kW) |
Articolo 1, comma 3, L. 197/2022 | R5 | 31/12/2023 | 7011 | 7747 |
Secondo trimestre 2023 (contatori di potenza ≥ 4,5 kW) |
Articolo 4, comma 3, D.L. 34/2023 | – | 31/12/2023 | 7016 | n.d. |