1 Febbraio 2020

I chiarimenti di Telefisco 2020 sugli investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

In occasione di Telefisco 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle due principali agevolazioni per investimenti in beni strumentali attualmente applicabili: il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e il super e iper ammortamento in regime transitorio.

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) sostitutiva delle normative in materia di super e iper ammortamento, si contraddistingue per il passaggio da una logica deduttiva a una logica finanziaria e si applica agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2020 o entro il 30.06.2021 se “prenotati” al 31.12.2020.

La previgente disciplina di maggiorazione dell’ammortamento resta applicabile, secondo il regime transitorio disciplinato dal comma 196 dell’articolo 1, L. 160/2019, agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019” ovvero in caso di contestuale:

  • ordine confermato dal fornitore;
  • versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Sul tema l’Agenzia delle entrate ha confermato l’applicazione delle norme transitorie ad una particolare fattispecie: il caso in cui il bene sia stato “prenotato entro il 31.12.2018” e successivamente consegnato nel 2020.

La prenotazione al 31.12.2018 incardina dunque l’investimento effettuato nel 2020 alla previgente normativa dell’iper ammortamento.

Per quanto concerne i chiarimenti resi n materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, essi attengono il caso di sfasamento temporale tra anno di entrata in funzione del bene e anno di interconnessione di un bene rientrante nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, di cui al comma 189 dell’articolo 1, L. 160/2019.

Le tematiche affrontate sono relative in particolare a:

  • la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta;
  • la durata del periodo di fruizione in compensazione (numero di quote annuali) del credito d’imposta previsto per beni materiali 4.0, in caso di fruizione del credito del 6% previsto per beni materiali strumentali nuovi dal comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 ante interconnessione, che consente di beneficiare del maggiore credito del 40% o 20% previsto per beni materiali strumentali nuovi 4.0 dal comma 189;
  • la decorrenza del periodo di osservazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di recapture, previsto dal comma 193.

La decorrenza del diritto alla fruizione dell’agevolazione è ancorata all’anno solare, anche per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con esso, quindi scatta:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, per godere del credito d’imposta del 6% di cui al comma 188;
  • dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene 4.0, per godere del credito d’imposta maggiorato al 40% o 20% di cui al comma 189.

L’impresa con periodo d’imposta decorrente dal 01.04.2020 al 31.03.2021, in caso di entrata in funzione del bene 4.0 il 20.03.2020 e di interconnessione il 30.09.2020, farà valere in compensazione la prima quota del credito d’imposta di cui al comma 189 dal 01.01.2021, anche se i due momenti rilevanti (entrata in funzione e interconnessione) si sono verificati in due differenti periodi d’imposta dell’impresa.

L’espressa previsione dell’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 di iniziare a fruire del credito d’imposta del 6% di cui al comma 188 prima che si perfezioni con l’avvenuta interconnessione il diritto al credito d’imposta spettante per beni materiali 4.0 del 40% o 20% di cui al comma 189, rappresenta una facoltà per il contribuente.

Dunque, nel caso di investimento in un bene materiale 4.0 effettuato nel 2020, con entrata in funzione nel 2020 e interconnessione nel 2021 l’impresa potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

  • fruizione del credito del 6% di cui al comma 188 dal 2021 e successiva fruizione dal 2022 del beneficio con aliquota maggiorata del 40% o 20% di cui al comma 189, al netto di quanto fruito nel 2021;
  • fruizione del beneficio spettante nella misura del 40% o 20% di cui al comma 189 direttamente dal 2022.

Nel primo caso la fruizione anticipata del credito del 6% previsto dal comma 188 non determina la riduzione del periodo di riconoscimento del credito maggiorato in 4 quote annuali: ad avvenuta interconnessione decorre un nuovo quinquennio, in cui l’impresa ha diritto di beneficiare in quote costanti del credito d’imposta del 40% o 20% al netto della quota già fruita sul 6%.

Nel caso di investimento in un bene 4.0 di costo pari a euro 100.000 nel 2020, entrata in funzione del bene nel 2020 e interconnessione nel 2021 l’impresa potrà beneficiare:

  • nel 2021 di un credito d’imposta di 100.000 * 6% * 1/5 = 1.200 euro, ovvero la prima di cinque quote annuali del credito del 6% previsto dal comma 188;
  • dal 2022 di un credito d’imposta annuale di (100.000*40%-1.200)*1/5 = 7.760 euro, ovvero la prima di cinque quote annuali del credito del 40% previsto dal comma 189, al netto di quanto già fruito nel 2021.

Il meccanismo di recapture, previsto dal comma 193, è applicabile a tutti i beni agevolabili (non solo ai beni materiali 4.0) e prevede il recupero del beneficio fruito all’impresa in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene in un periodo di osservazione definito “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento”.

Nonostante il contrastante tenore letterale della norma di Legge, è stato chiarito che il periodo di osservazione decorre per i beni inclusi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 dall’anno di avvenuta entrata in funzione o interconnessione del bene, non potendo esserci decorrenza del meccanismo di recupero del credito senza che si sia verificata l’immissione del bene strumentale nel processo produttivo aziendale.

In conclusione, in caso di investimento effettuato nel 2020, entrata in funzione del bene nel 2020 e interconnessione nel 2021, il periodo di osservazione per l’applicazione del recapture consisterà nel biennio 2022-2023.

Infine, dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di compensazioni, risulta confermato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, credito di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello Redditi:

  • può essere compensato senza attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione per importi superiori a euro 5.000;
  • impone la presentazione del modello F24 esclusivamente coi servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

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La legge di bilancio 2021 alla luce dei recenti chiarimenti delle entrate