17 Aprile 2019

I chiarimenti sulle modifiche al credito R&S

di Debora Reverberi
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Con la circolare Ade 8/E/2019 pubblicata il 10.04.2019 sono stati chiariti alcuni aspetti inerenti le modifiche apportate dall’articolo 1, commi 7072, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) alla disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014.

Le modifiche, introdotte nell’ambito di una complessiva “risistemazione” della normativa, lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile, riguardando prevalentemente i seguenti due aspetti:

  • gli oneri documentali – certificazione contabile e relazione tecnica;
  • la modalità di calcolo dell’agevolazione – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.

Per quanto concerne gli oneri documentali essi trovano applicazione già per i crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2018.

Le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali invece entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per la generalità delle imprese dai crediti maturati nel 2019).

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 integrate dai relativi chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019:

Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2018

Modifica agli oneri documentali Legge di Bilancio 2019

Chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019

Obbligo generalizzato di certificazione contabile

Estensione dell’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese ammissibili a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.

L’attività di certificazione contabile non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri selettivi a campione.

Utilizzo del credito subordinato all’avvenuta certificazione contabile

La compensazione del credito R&S deve avvenire subordinatamente all’avvenuta certificazione contabile.

Il dies a quo per la compensazione del credito è la data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione contabile, già a partire dal credito maturato nel 2018.

Obbligo di relazione tecnica

Previsione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o sottoprogetto di R&S:

  • in caso di R&S interna predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • in caso di R&S esterna redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue la R&S.

La relazione tecnica deve contenere:

  • la descrizione del progetto o sottoprogetto
  • le incertezze scientifiche e tecnologiche non superabili con le conoscenze disponibili in base allo stato dell’arte del settore e al cui superamento è finalizzata la R&S,
  • gli elementi di novità che caratterizzano il prodotto o processo,
  • gli elementi che esprimono il grado di significatività dei miglioramenti.

Anche nel caso di attività di R&S commissionata all’interno del gruppo la relazione tecnica deve essere redatta dal commissionario.

Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2019

Modifica alla modalità di calcolo dell’agevolazione

Legge di Bilancio 2019 Chiarimenti della circolare 8/E/2019
Rimodulazione dell’aliquota in funzione della tipologia di spesa ammissibile con corrispondente modifica nella suddivisione delle tipologie previste  

Tipologia di investimenti ammissibili

Misura del credito R&S

a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S

50 %

a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S

 

25 %

b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio

 

25%

c)  spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)

50%

c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)

25%

d) competenze tecniche e privative industriali

 

25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S 25%

Le spese classificabili nella lett. c) e c-bis) sono quelle relative ad imprese estranee al gruppo: resta ferma la regola di riqualificazione in ricerca intra-muros di contratti di ricerca infragruppo.

La definizione di organismo di ricerca ai fini dell’inclusione delle spese di ricerca extra-muros nella lett. c):

  • avviene con riferimento ai requisiti dei punti 17-20, paragrafo 2, Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01),
  • prescinde dalla natura giuridica e dalla denominazione dell’organismo,
  • avviene con riferimento alle attività svolte risultanti dal contratto di ricerca e da fatti e altri documenti.

Confermata la facoltà di non includere le spese della nuova lett. d-bis) nelle spese dell’anno e nella media del triennio, se si verifichi una riduzione dell’eccedenza di spesa agevolabile.

Chiarita l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del credito R&S che prevede:

  • il calcolo preliminare dell’eccedenza agevolabile senza distinzione delle tipologie di spese
  • il calcolo del credito con applicazione dell’aliquota del 25% o del 50% in ragione dell’incidenza in percentuale di ciascuna tipologia di spesa sulla spesa complessiva.

Riduzione del limite massimo di credito R&S annuale spettante

Dimezzamento del limite massimo di credito annuale spettante a ciascuna impresa: da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro.

Rammentato l’obbligo di ragguaglio del limite in caso di periodo d’imposta inferiore o superiore a dodici mesi.

Chiarimenti al caso della ricerca commissionata dall’estero a commissionario italiano

La disciplina in vigore dal 2017 in materia di spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 prevede che, ai fini del calcolo del credito, rilevino esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.

Possibilità di ravvedimento di comportamenti difformi sul periodo d’imposta 2017 senza applicazione di sanzioni per obiettive condizioni di incertezza applicativa.

Il ravvedimento prevede:

  • la restituzione del credito indebitamente compensato maggiorato degli interessi,
  • la presentazione della dichiarazione integrativa.

Oltre alle spiegazioni circa le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito R&S, nella circolare Ade 8/E/2019 l’Agenzia delle entrate precisa gli ambiti della propria attività di controllo:

  • verifica delle attività ammissibili;
  • verifica delle spese ammissibili.

Oggetto di attività di controllo sono in via preliminare i contenuti delle attività di R&S svolte dall’impresa ai fini di definirne l’ammissibilità al beneficio.

In quest’ottica ben si inquadra l’introdotto obbligo di una relazione tecnica che contenga le informazioni necessarie agli agenti accertatori per inquadrare l’attività svolta.

L’attività di controllo riguarda inoltre la verifica delle spese ammissibili indicate dall’impresa in termini di:

  • effettività;
  • ammissibilità;
  • pertinenza;
  • congruità.

In relazione alla natura e alla funzione della certificazione contabile l’Agenzia delle entrate rammenta che essa deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti per la disciplina e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio; la certificazione contabile non comporta alcuna valutazione di carattere tecnico sull’ammissibilità delle attività, come era stato ribadito dalla circolare Mise n. 38584 del 15.02.2019.

Nel corso dell’attività di controllo l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi, in ragione delle competenze specialistiche di settore richieste in sede di verifica, del supporto del Mise tramite la richiesta di pareri tecnici in merito ai seguenti aspetti:

  • qualificazione delle attività di R&S;
  • pertinenza e congruità delle spese sostenute.
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