Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2018 |
Modifica agli oneri documentali | Legge di Bilancio 2019 | Chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019 |
Obbligo generalizzato di certificazione contabile | Estensione dell’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese ammissibili a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione. | L’attività di certificazione contabile non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri selettivi a campione. |
Utilizzo del credito subordinato all’avvenuta certificazione contabile | La compensazione del credito R&S deve avvenire subordinatamente all’avvenuta certificazione contabile. | Il dies a quoper la compensazione del credito è la data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione contabile, già a partire dal credito maturato nel 2018. |
Obbligo di relazione tecnica | Previsione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o sottoprogetto di R&S: - in caso di R&S interna predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- in caso di R&S esterna redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue la R&S.
| La relazione tecnica deve contenere: - la descrizione del progetto o sottoprogetto
- le incertezze scientifiche e tecnologiche non superabili con le conoscenze disponibili in base allo stato dell’arte del settore e al cui superamento è finalizzata la R&S,
- gli elementi di novità che caratterizzano il prodotto o processo,
- gli elementi che esprimono il grado di significatività dei miglioramenti.
Anche nel caso di attività di R&S commissionata all’interno del gruppo la relazione tecnica deve essere redatta dal commissionario. |
Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2019 |
Modifica alla modalità di calcolo dell’agevolazione | Legge di Bilancio 2019 | Chiarimenti della circolare 8/E/2019 |
Rimodulazione dell’aliquota in funzione della tipologia di spesa ammissibile con corrispondente modifica nella suddivisione delle tipologie previste | Tipologia di investimenti ammissibili | Misura del credito R&S | a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S | 50 % | a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S | 25 % | b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio | 25% | c) spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo) | 50% | c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo) | 25% | d) competenze tecniche e privative industriali | 25% | d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S | 25% |
| Le spese classificabili nella lett. c) e c-bis) sono quelle relative ad imprese estranee al gruppo: resta ferma la regola di riqualificazione in ricerca intra-muros di contratti di ricerca infragruppo. La definizione di organismo di ricerca ai fini dell’inclusione delle spese di ricerca extra-muros nella lett. c): - avviene con riferimento ai requisiti dei punti 17-20, paragrafo 2, Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01),
- prescinde dalla natura giuridica e dalla denominazione dell’organismo,
- avviene con riferimento alle attività svolte risultanti dal contratto di ricerca e da fatti e altri documenti.
Confermata la facoltà di non includere le spese della nuova lett. d-bis) nelle spese dell’anno e nella media del triennio, se si verifichi una riduzione dell’eccedenza di spesa agevolabile. Chiarita l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del credito R&S che prevede: - il calcolo preliminare dell’eccedenza agevolabile senza distinzione delle tipologie di spese
- il calcolo del credito con applicazione dell’aliquota del 25% o del 50% in ragione dell’incidenza in percentuale di ciascuna tipologia di spesa sulla spesa complessiva.
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Riduzione del limite massimo di credito R&S annuale spettante | Dimezzamento del limite massimo di credito annuale spettante a ciascuna impresa: da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. | Rammentato l’obbligo di ragguaglio del limite in caso di periodo d’imposta inferiore o superiore a dodici mesi. |
Chiarimenti al caso della ricerca commissionata dall’estero a commissionario italiano | La disciplina in vigore dal 2017 in materia di spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 prevede che, ai fini del calcolo del credito, rilevino esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano. | Possibilità di ravvedimento di comportamenti difformi sul periodo d’imposta 2017 senza applicazione di sanzioni per obiettive condizioni di incertezza applicativa. Il ravvedimento prevede: - la restituzione del credito indebitamente compensato maggiorato degli interessi,
- la presentazione della dichiarazione integrativa.
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