I circoli velici e gli istruttori di vela
di Guido MartinelliIl D.Lgs. 229/2017 (in G.U. n. 23 del 29.01.2018) ha novellato il codice della nautica introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 171/2005, istituendo e disciplinando, agli articoli 49–quinquies e sexies, la figura professionale dell’istruttore di vela.
È considerato tale: “colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne”.
Viene previsto un elenco nazionale che abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. Per essere iscritti in detto elenco, oltre ad una serie di requisiti psicofisici, sarà necessario essere munito di apposita assicurazione e aver ottenuto un brevetto rilasciato dalla Marina militare, dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana. Ogni tre anni sarà necessario frequentare un corso di aggiornamento professionale al fine di mantenere l’iscrizione in detto elenco. Eventuali sanzioni saranno comminate dal Capo del compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta.
L’istruttore di vela diventa, così, la seconda figura professionale, dopo i maestri di sci (vedi Ec NEWS del 02.12.2015 “Gli Sci club e i maestri di sci”), nell’ambito dello sport, ad avere un riconoscimento legislativo che ne consente l’esercizio solo ai soggetti che ne posseggano i titoli individuati dal legislatore.
Si ricorda che la vela, come disciplina sportiva è a carattere dilettantistico e che i circoli velici affiliati alla Federazione Italiana Vela, di conseguenza, sono associazioni sportive dilettantistiche.
Si pone il problema, quindi, se sia applicabile, ai rapporti tra detti sodalizi e gli istruttori di vela la disciplina sui compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m) Tuir.
Stante la recente entrata in vigore della norma in esame, la prassi amministrativa esistente è relativa solo ai maestri di sci. L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Piemonte (Nota del 19 settembre 2001 prot. 01/67344, inedita) ha ritenuto che: “La prestazione che il maestro di sci effettua nei confronti degli iscritti allo sci club è attività che rientra nell’esercizio della professione, ciò che esclude che il reddito possa rientrare tra i redditi diversi elencati nell’articolo 81 comma 1 lett. m).”
Tale tesi è stata successivamente confermata dall’analogo ufficio della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con nota 07.01.2002 prot. 771 (inedita), in risposta ad istanza di interpello. Anche in questo caso l’ufficio ha ritenuto che: “…si evince che occorre preliminarmente verificare se l’attività di maestro di sci, ancorché esercitata in forma associata, costituisca attività di lavoro autonomo. Sullo specifico argomento, anche l’Inail, con circolare n. 53 del 12 luglio 2000, con riferimento all’obbligo assicurativo per i maestri di sci ha ribadito che essi sono considerati veri e propri lavoratori autonomi e…sotto il profilo fiscale con regolare posizione e iscrizione all’Iva”.
Successivamente la Direzione regionale dell’Abruzzo (Consulenza giuridica n. 915-1/2013 del 18.10.2013) ha mutato parzialmente orientamento, ritenendo che le agevolazioni sui compensi possano essere riconosciuti anche ai maestri di sci purché svolgano: “attività di natura non professionale nell’ambito dello sport dilettantistico”.
A seguire, la Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia (interpello 908-106/2014 del 15.07.2014) ha confermato la tesi che detti compensi sportivi siano riconoscibili solo al maestro di sci che svolga non professionalmente tale attività.
Tali documenti di prassi amministrativa dovranno, però, ora essere letti alla luce di quanto previsto dall’articolo 1, comma 358, L. 205/2017 che considera come collaborazioni coordinate e continuative le collaborazioni poste in essere in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche qualificandole, ai sensi del successivo comma 359 quali redditi diversi ai sensi, appunto, di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. m) Tuir.
Pertanto se ne deve far conseguire che, almeno a partire dall’entrata in vigore di detta norma, anche le prestazioni sportive dilettantistiche che abbiano come causa una prestazione di lavoro, possono rientrare nella disciplina dei redditi diversi e, come tali, non essere assoggettate a contribuzione previdenziale.
Ne deriva, appunto, che ove la prestazione sia svolta esclusivamente in favore di un circolo velico regolarmente riconosciuto ai fini sportivi e iscritto nel relativo registro Coni, anche se svolta in via professionale, alla luce della novella al codice della nautica, l’attività dell’istruttore di vela potrà rientrare tra quella di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m) Tuir.