19 Aprile 2016

I comportamenti per dare efficacia all’estromissione agevolata

di Luca Caramaschi
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Per dare efficacia all’operazione di estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, la legge di Stabilità per l’anno 2016 richiede che venga esercitata un’opzione entro la data del prossimo 31 maggio 2016, che produrrà i suoi effetti già con riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016.

Con riferimento ai comportamenti che l’imprenditore individuale deve adottare per esercitare correttamente tale facoltà – in assenza di chiare e precise indicazioni da parte del legislatore – l’Agenzia delle entrate, superando le precedenti considerazioni formulate nella circolare n. 39/E/2008, nella parte in cui veniva affermato che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, ha chiarito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della stessa comporta solamente l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973, fermo restando, quindi, la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

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