19 Aprile 2016

I comportamenti per dare efficacia all’estromissione agevolata

di Luca Caramaschi
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Per dare efficacia all’operazione di estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, la legge di Stabilità per l’anno 2016 richiede che venga esercitata un’opzione entro la data del prossimo 31 maggio 2016, che produrrà i suoi effetti già con riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016.

Con riferimento ai comportamenti che l’imprenditore individuale deve adottare per esercitare correttamente tale facoltà – in assenza di chiare e precise indicazioni da parte del legislatore – l’Agenzia delle entrate, superando le precedenti considerazioni formulate nella circolare n. 39/E/2008, nella parte in cui veniva affermato che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, ha chiarito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della stessa comporta solamente l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973, fermo restando, quindi, la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Secondo tale lettura, la condizione indispensabile affinché possa ritenersi perfezionata l’estromissione (e quindi ravvedibile il versamento dell’imposta sostitutiva) è data dalla corretta indicazione della volontà di voler escludere i beni dal patrimonio dell’impresa attraverso:

  • specifica contabilizzazione sul libro giornale (per i soggetti in contabilità ordinaria) ovvero sul registro dei cespiti ammortizzabili (per i soggetti in contabilità semplificata);
  • indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore individuale (quadro RQ del modello Unico PF) del valore dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

Circa la possibilità di integrare la dichiarazione ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 D.P.R. 322/1998, nei casi di omessa compilazione del quadro relativo all’estromissione dell’immobile, l’Agenzia ha chiarito, in un primo momento, che la violazione poteva essere sanata solo ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del citato decreto, con la presentazione della dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine, talché l’omissione non poteva essere sanata oltre.

A tal riguardo l’Agenzia, coerentemente con la risoluzione n. 325/E/2002, ebbe a precisare che le ipotesi di errore od omissione previste dal comma 8 dell’articolo 2 D.P.R. 322/1998 vanno tenute distinte dal “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate dal contribuente in sede di dichiarazione”.

Tuttavia, successivamente l’Agenzia, con la risoluzione n. 228/E/2009, ha ritenuto corretto il comportamento tenuto dal contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa oltre il citato termine di 90 giorni. Nel caso di specie, infatti, l’Ufficio ha ravvisato la volontà del contribuente di avvalersi della disciplina in esame anche in caso di assenza della espressa indicazione in Unico, poiché “la volontà di procedere all’estromissione risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito con riferimento all’estromissione di un cespite individuato in modo oggettivo attraverso la relativa tariffa d’estimo catastale cui è parametrata la base imponibile dell’imposta sostitutiva in esame”.

In pratica, la mancata compilazione del quadro RQ del modello Unico PF è riconducibile ad un’ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, e non già ad un’ipotesi di ripensamento circa precise scelte già fatte dal contribuente. Pertanto, l’integrazione del quadro RQ deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Nel caso oggetto della risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha giustamente riconosciuto che il contribuente ha validamente integrato la propria dichiarazione.

Occorre evidenziare, tuttavia, che in questi casi è importante che l’imposta sostitutiva sia versata regolarmente e correttamente.

In particolare, con riferimento alle modalità e termini di versamento dell’imposta sostitutiva (altro passaggio fondamentale per completare il processo di estromissione agevolata dell’immobile strumentale posseduto dall’impresa individuale), il comma 121 della legge di Stabilità 2016 rimanda alle precedenti disposizioni contemplate dai commi che vanno da 115 a 120, dedicate alle altre procedure agevolate di assegnazione e cessione ai soci dei beni della società commerciali, nonché di trasformazione delle immobiliari di gestione in società semplici (regole, quindi, che sotto questo profilo risultano uniformate per tutte le procedure agevolate introdotte dalla legge Stabilità 2016).

L’imprenditore, pertanto, che esercita l’opzione per l’estromissione dell’immobile è obbligato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della plusvalenza derivante dalla differenza tra il valore normale (rideterminabile secondo le regole catastali) e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile. Quindi:

Imposta sostitutiva = (valore normale (catastale) – costo fiscalmente riconosciuto) x 8%

L’imposta va versata in due rate:

  1. la prima pari al 60% entro il 30 novembre 2016;
  2. la seconda pari al 40% entro il 16 giugno 2017.

Le rate devono essere versate, precisa la norma, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 e quindi mediante modello unificato di pagamento F24 (va rilevato che diversamente dal passato non sono previsti interessi sulla seconda rata).

In conclusione, vale la pena ricordare che sotto il profilo Iva/registro l’operazione sconta le regole ordinarie (non essendo stata contemplata una imposta sostitutiva nel comparto indirette) previste per la cessione, trattandosi di operazione ad essa assimilata sotto tale profilo.