I coniugi separati non decadono dall’agevolazione “prima casa”
di Laura FavaL’Agenzia delle entrate ha dichiarato superati i chiarimenti forniti con la circolare 27/E/2012 in materia di decadenza dell’agevolazione “prima casa” nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi, avvenuta nell’ambito di un accordo di separazione o divorzio entro il quinquennio dalla data di acquisto.
In particolare, con la sopracitata circolare, l’Agenzia delle entrate aveva:
- escluso la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui la quota del 50% della casa coniugale, acquistata dai coniugi con l’agevolazione “prima casa”, fosse stata trasferita da parte di uno dei due coniugi all’altro – seppur entro i 5 anni dall’acquisto – in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, indipendentemente dal fatto che il coniuge cedente avesse proceduto o meno ad acquistare un nuovo immobile, da adibire ad abitazione principale, entro l’anno. In tale ipotesi, infatti, trova corretta applicazione l’articolo 19 L. 74/1987 secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La preservazione dell’agevolazione, normativamente predisposta, è volta a favorire gli “atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge” al fine di “favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (Corte di cassazione, sentenza n. 7493/2002 e n. 2347/2001).
- escluso dal regime di esenzione di cui all’articolo 19 L. 74/1987 l’ipotesi di trasferimento dell’immobile ai terzi “in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio”. Tuttavia, era stato altresì precisato che nell’ipotesi in cui uno dei coniugi avesse rinunciato, a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della vendita, la decadenza dell’agevolazione poteva ritenersi esclusa solamente nel caso in cui il coniuge, assegnatario dell’intero corrispettivo di vendita, avesse riacquistato entro un anno dall’alienazione un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
I chiarimenti evidenziati al punto 2 devono ritenersi superati, alla luce della nuova interpretazione fornita con la risoluzione 80/E/2019.
Più nel dettaglio, gli istanti dichiarano di aver acquistato nel 2015 un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” e di aver proceduto alla sua vendita nel 2018 (quindi, prima del decorso del quinquennio richiesto ai fini della conservazione dell’agevolazione), in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, con ripartizione del ricavato tra i coniugi stessi in misura paritetica (50% ciascuno).
L’istante sostiene di non decadere dall’agevolazione “prima casa” ai sensi dell’articolo 19 L. 74/1987 nonché in forza dell’interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 7966/2019, secondo cui:
- l’articolo 19 L. 74/1987 avrebbe una portata assolutamente generale, pertanto, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, trova applicazione senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi;
- la ratio della disposizione normativa citata è, senza dubbio, quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;
- sarebbe contrario alla ratio della disposizione normativa il recupero dell’imposta in conseguenza del trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra coniugi.
In accoglimento delle osservazioni dell’istante, l’Agenzia delle entrate esclude dalla decadenza dal beneficio “prima casa” la cessione a terzi dell’immobile in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.