22 Settembre 2015

I contratti a canone concordato: è utile richiamare la convenzione?

di Leonardo Pietrobon
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È noto che, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1 L. n. 431/1998, i contratti di locazione per gli immobili abitativi possono essere stipulati in forma libera con un vincolo di durata di 4 anni, prorogabile di altri 4 anni (4+4), motivo per cui assumo la denominazione di “contratti a canone libero”, oppure, in alternativa, in base alle disposizioni di cui al successivo comma 3 della stessa disposizione normativa, secondo cui è possibile stipulare contratti “convenzionati” (o concordati) nei quali la durata è di 3 anni, prorogabile di altri 2 anni (3+2).

Sotto il profilo sostanziale, si tratta di un contratto-tipo definito sulla base di accordi locali negoziati tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini (tali accordi derivano dalla convenzione quadro a livello nazionale di cui al Decreto Interministeriale 30.12.2002).
In particolare gli accordi locali determinano un valore minimo e massimo del canone, in base ad una serie di parametri tra i quali la tipologia, lo stato di manutenzione dell’alloggio, gli spazi comuni, eccetera. Possono essere individuati canoni differenziati per zone omogenee del territorio comunale. Le parti determinano il canone all’interno di tali valori. Generalmente il contenuto degli accordi sottoscritti a livello territoriale è reperibile sul sito internet del Comune interessato.

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