15 Febbraio 2020

I contratti di “appalto” interessati dalle nuove regole

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’utilizzo occasionale di beni strumentali del committente non integra uno dei requisiti previsti dall’articolo 4 D.L. 124/2019 in tema di adempimenti e controlli sui contratti di appalto, subappalto e affidamento.

È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella circolare 1/E dello scorso 12 febbraio con cui l’Agenzia ha fornito i “primi” chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel citato articolo 4 D.L. 124/2019 (che ha inserito il nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997).

In merito ai contratti interessati dalla predetta normativa, l’Agenzia precisa che si deve aver riguardo non al nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma all’effettivo ricorrere, nei contratti comunque denominati, del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ciò determina, ad esempio, che vi rientrano anche i contratti di cessione dei beni con posa in opera, qualora ricorrano tutti i presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’articolo 17-bis.

Per quanto riguarda il requisito del prevalente utilizzo di manodopera, l’Agenzia ritiene che si debba procedere ad un calcolo in cui inserire al numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (visto l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973), e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La circolare precisa che la prevalenza si intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

In relazione al requisito che l’attività sia svolta presso la sede del committente, il documento di prassi sposa un’interpretazione ampia del termine, poiché ritiene che si debba aver riguardo a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente.

Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in merito alla necessità, quale condizione per l’applicazione della norma, che l’appaltatore utilizzi i beni strumentali del committente per l’esecuzione del contratto.

Non era infatti chiaro se dovesse trattarsi di un uso esclusivo dei beni del committente, ovvero se potesse bastare anche un utilizzo occasionale di un solo bene del committente al fine di integrare il requisito in questione.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate precisa innanzitutto che deve trattarsi di beni strumentali (tipicamente impianti, macchinari e attrezzature) posseduti dal committente a vario titolo (proprietà, leasing, noleggio, ecc.). Viceversa, laddove i beni strumentali utilizzati siano riferibili al soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario il requisito in questione non è integrato con conseguente esclusione degli obblighi previsti dalla norma.

Infine, l’Agenzia precisa che “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Tale precisazione assume rilievo in quanto dal tenore letterale della norma, come detto, non era chiaro se per poter escludere l’applicazione della norma fosse necessario che nessun bene strumentale del committente fosse impiegato per l’esecuzione del contratto.

Del pari, precisa infine l’Agenzia, non si considera integrato il requisito in questione laddove il soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario impieghi anche beni strumentali del committente quali beni non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.