Si fa riferimento ai c.d. “contratti di service” qualora il contratto sia caratterizzato da una pluralità di prestazioni finalizzate a supportare lo svolgimento di una attività lavorativa, quali ad esempio servizi di segreteria, postali ecc. e la concessione di occupare alcuni spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare una prestazione complessa. In tal caso, non si è di fronte a una locazione, bensì ad una prestazione di servizi generica, soggetta all’applicazione dell’Iva in base ai criteri ordinari ed estranea al regime di esenzione di cui all’articolo 10 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/72, previsto invece (come regola generale) per i contratti di locazione immobiliare.
La seconda tipologia contrattuale che potrebbe creare “confusione” è rappresentata dal contratto di franchising (affiliazione commerciale), ossia quella forma contrattuale di collaborazione tra imprenditori per la produzione o distribuzione di servizi e/o beni, nella quale sono presenti due figure, quali un’azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall’altra una società o una persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula. Dal punto di vista pratico, l’azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi di una determinata marca od insegna, concede all’affiliato, in genere rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l’affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto dall’affiliante all’affiliato in cambio del pagamento di una percentuale sul fatturato (royalty) e/o di una commissione di ingresso (fee) insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la R.M. n. 49/E/2007, la quale ha previsto che nell’ipotesi in cui nell’insieme di beni e diritti concessi in godimento dal franchisor (affiliante) sia compreso anche l’immobile in cui viene esercitata l’attività commerciale del franchisee (affiliato), l’atto di concessione in godimento dell’immobile è soggetto, separatamente, all’imposta proporzionale di registro dell’1%.
La concessione del diritto di godimento di un immobile, infatti, non rientra tra le prestazioni riconducibili nello schema tipico del contratto di franchising di cui alla L. n. 129/2004, sicché, ai fini dell’imposta di registro, deve essere inquadrata come “contratto di locazione”. Viceversa, se il contratto di franchising e locazione di immobile integra la fattispecie del contratto di affitto di azienda, allora si applica la disciplina propria di questa tipologia contrattuale, compresa la clausola antielusiva di cui all’articolo 35 comma 10-quater del D.L. n. 223/2006, come noto volta ad evitare il ricorso al contratto di affitto d’azienda, anziché a quello di locazione immobiliare, al solo fine di evitare il prelievo fiscale legato alla disciplina delle imposte indirette gravanti sulle locazioni di fabbricati strumentali.
La citata norma prevede infatti che, a determinate condizioni, all’affitto d’azienda, in deroga al regime fiscale proprio dell’operazione, si applichino le disposizioni previste in materia di imposte indirette per la locazione di fabbricati.
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