I contributi a saldo 2014 e l’acconto 2015 alla Gestione Separata Inps
di Luca MambrinI contribuenti in possesso di partita Iva, esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Tuir e privi di altra copertura previdenziale devono iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps e versare i relativi contributi entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata istituita presso l’Inps e alla compilazione del quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative.
La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal reddito imponibile calcolato a fini Irpef, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce, dato dalla differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti nel corso dell’anno.
La Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013, ha modificato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, intervenendo in particolare:
- da un lato (con il comma 491), nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata ma titolari di un’altra posizione previdenziale o pensionati, incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge n. 92/2012 e fissando per il 2014 l’aliquota al 22% (rispetto al 21% previsto);
- dall’ altro (con il comma 744), per i soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, bloccando l’incremento dell’aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione Separata (quali ad esempio collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi quali i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stata fissata al 28,72%.
Pertanto le aliquote previste per l’anno 2014, come confermate dalla Circolare Inps 18/2014 sono:
Liberi professionisti |
Aliquota 2014 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
22% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquota 2014 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
28,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
22% |
Le predette aliquote sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro 100.123,00.
Ad esempio un contribuente, pensionato, che dal 1 gennaio 2014 esercita attività di consulenza alle imprese conseguendo un reddito di euro 30.000 il contributo Inps da versare a saldo per l’anno 2014 sarà pari a:
€ 30.000*22% = € 6.600
Acconto 2015
L’acconto per l’anno 2015 è pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2014 ed è desumibile da:
- rigo RE25 del modello Unico 2015 PF;
- rigo RE21 del modello Unico 2015 PF, nel caso di soggetti nel regime delle nuove iniziative produttive;
- rigo LM6 (ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9) del modello Unico 2015 PF per i contribuenti minimi.
Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2015, come precisato nella circolare Inps n. 27/2015:
- l’art. 2, co. 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della L. n. 335/95, l’aliquota contributiva è elevata per l’anno 2015 al 30% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%). Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva;
- per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%.
Con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe”, D.L. 192/2014, è stato previsto che anche per il 2015 la misura dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata INPS venga “bloccata” al 27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita Iva.
Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata la differenziazione dell’aliquota, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti |
Aliquota 2015 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquota 2015 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
30,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Con riferimento all’esempio precedente il contribuente dovrà versare l’acconto 2015 così determinato:
€ 30.000*23,50% = € 7.050
€ 7.050*80% = € 5.640
L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo (€ 2.820 a rata) entro i termini di versamento dell’acconto Irpef.