20 Giugno 2014

I contributi alla gestione separata INPS nel quadro RR del modello Unico 2014

di Luca Mambrin
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La sezione II del quadro RR deve essere compilata dai contribuenti titolari di partita iva che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir, e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ai sensi dell’ art. 2, comma 26, della L. 335/1995 in quanto privi di altra copertura previdenziale; non sono infatti tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e alla compilazione del quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative.

 

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal reddito imponibile calcolato a fini Irpef relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

In particolare per l’anno 2013:

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 99.034,00 (reddito imponibile massimo);
  • le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 20% per i professionisti già coperti per l’anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità) e 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Interessanti sono le novità relative alla compilazione del quadro RR (rigo RR5) anche alla luce delle precisazioni dell’INPS contenute nella circolare n. 74 del 6 giugno 2014.

Da quest’ anno infatti è necessario indicare nelle colonne 1, 3, 5, 7, 9 del rigo RR5 i nuovi codici che contraddistinguono il reddito percepito, ovvero:

  • “1”reddito da lavoro autonomo (in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE (RE22, RE23, RE25) – RH (RH15, RH16, RH18) e/o LM (LM6-LM9);
  • “2”amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.357,00; per i mandati inferiori all’anno la somma deve essere rapportata a mese;
  • “3”parasubordinati, quindi i redditi soggetti al contributo della Gestione separata di cui all’art. 50, co. 1 lett. c bis) del Tuir; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c)); i redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67 comma 1 lett. l) quali lavoro autonomo occasionale.
  • “4”redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica);
  • “5”il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc).

I redditi contraddistinti dai codici da 1 a 4 sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata e concorrono alla formazione del massimale annuo mentre i redditi indicati con il codice 5 non devono essere assoggettati alla Gestione separata e non concorrono alla formazione del massimale annuo.

La circolare INPS n. 74 del 6 giugno 2014 ha dapprima preso atto che “per determinare la corretta contribuzione dovuta, con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto al modello 2013” ha poi precisato che “poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti”.

Per la corretta determinazione del reddito imponibile da assoggettare a contribuzione da indicare alla colonna 11 del rigo RR5 è necessario quindi individuare e classificare con il corretto codice i redditi già assoggettati a contribuzione nei confronti della Gestione separata ovvero quei redditi già assoggettati ad altre casse previdenziali e che non concorrono alla formazione del massimale.

Si ipotizzi ad esempio che un contribuente (pensionato) abbia conseguito nell’anno 2013 (oltre al reddito da pensione) un reddito da attività professionale pari ad euro 18.098 e un reddito da collaborazione a progetto pari ad euro 85.000.

La sezione II del quadro RR dovrà essere così compilata:

 

Il reddito imponibile sul quale deve essere calcolato il contributo sarà pari ad euro 14.034, dato che su euro 85.000 (collaborazione a progetto) sono già stati versati i contributi alla Gestione separata, mentre i contributi sul reddito professionale saranno dovuti solo fino al raggiungimento del massimale annuo (euro 99.034).