21 Giugno 2016

I contributi alla Gestione separata INPS nel quadro RR di Unico 2016

di Luca Mambrin
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Come già chiarito in un precedente articolo, la sezione II del quadro RR  deve essere compilata dai contribuenti titolari di partita Iva che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Tuir, e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ai sensi dell’ articolo 2, comma 26,della L. 335/1995 in quanto  privi di altra copertura previdenziale; non sono infatti tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e alla compilazione del quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative. Le istruzioni alla compilazione del quadro RR del modello Unico PF precisano poi che sono altresì obbligati al versamento alla gestione separata anche coloro che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti e regolamenti.

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal reddito imponibile calcolato a fini Irpef relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

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