I controlli dei limiti contabili di inizio anno
di Viviana GrippoOgni inizio anno il consulente è chiamato a fare le opportune verifiche in tema di rispetto dei limiti contabili.
In particolare si tratta di capire se il cliente semplificato può rimanere tale o se deve divenire un ordinario, se la liquidazione può essere comunque trimestrale o divenire mensile.
Riteniamo che un ripasso delle regole in tal senso sia utile in quanto, spesso, la concitazione del lavoro professionale porta a dare per scontato alcuni aspetti “pratici” che, se trascurati, possono generare gravi errori.
Con riferimento alla la tenuta della contabilità semplificata ricordiamo, innanzi tutto, che sono interessati da questa forma di “semplificazione” esclusivamente le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali.
Il punto normativo di partenza è l’art. 18 del d.P.R. n. 600/1973 il quale recita:
“Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.”
In sostanza per i soggetti già citati[1], le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i limiti di ricavi indicati. Tali limiti appaiono differenti a seconda del tipo di attività svolta e sono:
- 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per le altre attività.
La norma considera poi il caso in cui vengano svolte contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività. In tal caso possono verificarsi due fattispecie a seconda che il contribuente:
- annoti separatamente i ricavi,
- non annoti separatamente i ricavi.
Nel primo caso occorre far riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività prevalente, nel secondo devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro[2].
Per capire quindi se il limite dei ricavi è stato o meno superato è necessario comprendere quali sono i ricavi che interessano il calcolo, in particolare occorre ricordare che i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e che, in caso di inizio attività nell’anno, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (art. 18 citato, comma 7).
La verifica che ci accingiamo ad effettuare è necessaria in quanto, come sappiamo, il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga il contribuente ad adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo, quindi, nel nostro caso, dal trascorso 1° gennaio 2015.
In cosa consistono le semplificazioni contabili legate al regime semplificato?
Il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie, come per esempio quelle di magazzino.
Egli deve, invece, redigere i registri iva acquisti e vendite, in cui indicare tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.
Veniamo invece alla periodicità delle liquidazioni iva.
Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata:
- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.
Cambia però il parametro di calcolo dei limiti che, nel caso di tenuta della contabilità semplificata, è l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, mentre, per la liquidazione dell’iva, è il volume d’affari ai fini iva conseguito nel periodo di imposta precedente.
In tal caso, il riferimento normativo è l’art. 7 del d.P.R. n. 542/1999 il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:
- 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- 700.000 euro nel caso di altre attività
possano optare per la liquidazione dell’iva con cadenza trimestrale anziché mensile[3].
Nel caso quindi in cui il contribuente fosse stato trimestrale nel 2014, ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento dell’iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta in data 16 febbraio 2015.
[1] Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
[2] R.M. n.293/E/2007.
[3] In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.