21 Dicembre 2023

I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: il possesso di quote di Srl

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i controlli che il soggetto forfettario deve eseguire per verificare se può mantenere tale regime ve ne sono alcuni che riguardano eventi accaduti in corso di esercizio e che possono comportare l’obbligo di fuoriuscire dalle agevolazioni forfettarie dall’anno successivo.  Sul punto, a scanso di equivoci, bisogna chiarire un concetto: tutti gli eventi ostativi al regime forfettario (tranne il superamento del tetto di euro 100.000 di ricavi o compensi incassati) generano la fuoriuscita dall’anno successivo, ma alcuni eventi, se presenti nell’anno precedente, rendono impossibile l’applicazione del regime di cui alla L. 190/2014, mentre altri non lo rendono impossibile, ma determinano un controllo ulteriore che va eseguito durante l’esercizio in corso. Pertanto, è diversa l’ottica con cui si controllano gli eventi stessi: alcuni per il semplice fatto che si sono verificati l’anno precedente vietano l’applicazione del regime forfettario, altri vanno monitorati perché potrebbero comportare la fuoriuscita dall’anno successivo.

L’esempio tipico di questa differenza è la detenzione di partecipazioni societarie. Se nel 2022 fosse stata detenuta una partecipazione in una società di persone ancora esistente alla data del 31.12.2022, e nel 2023 un soggetto intendesse iniziare una attività economica in regime forfetario, la scelta sarebbe preclusa semplicemente a fronte della detenzione della partecipazione. Se, invece, nel 2022 fosse stata detenuta una partecipazione di controllo in una Srl e nel 2023 il soggetto aprisse l’attività come forfettario lo potrebbe legittimamente fare, ma poi dovrebbe verificare se nel 2023 la gestione di quella partecipazione comporti o meno la decadenza del regime forfettario stesso.

Tra gli eventi che vanno monitorati in corso d’anno, l’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, ne prevede due particolarmente rilevanti:

  • la detenzione di partecipazioni di controllo in Srl la cui attività sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente socio (in regime forfettario);
  • l’effettuazione di operazioni prevalentemente con colui che è stato (o è tuttora) datore di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (oggetto di un futuro intervento sulle colonne di questo quotidiano).

 

Il controllo di Srl   

La causa ostativa al regime forfettario di cui alla Lett. d), dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, va idealmente suddivisa in due comparti:

  • le partecipazioni (di qualunque entità) in società di persone, oppure la collaborazione in imprese familiari o coniugali che comportano una verifica retroattiva;
  • le partecipazioni di controllo in Srl che comportano verifica in corso di anno.

Sul tema del controllo in Srl sono stati prodotti interpelli in numero davvero molto rilevante, talvolta sono state assunte dalla Agenzia delle entrate posizioni condivisibili, altre volte le tesi sostenute sono eccessivamente rigorose e penalizzanti. Partiamo dal tema del controllo, che comprende tutte le ipotesi di cui all’articolo 2359 cod. civ., quindi:

  • controllo di diritto per espressione del voto assembleare;
  • controllo per influenza dominante del voto assembleare;
  • controllo per condizioni contrattuali.

Sul controllo di diritto c’è poco da dire, nel senso che esso si esprime con la detenzione del 51% dei voti assembleari. Sul tema della influenza dominante, invece, si apre uno spazio interpretativo opinabile, nel senso che se un socio detiene il 40% ed il restante 60% è suddiviso in decine di altri soci, si può dire che sussiste influenza dominante, ma la stessa conclusione, a parere di chi scrive, diviene non condivisibile a fronte di una compagine di due soci: chi detiene il 40% non genera alcuna influenza dominante sulle scelte societarie che potrebbero essere facilmente assunte dall’altro socio titolare del 60% del capitale sociale. Discorso diverso va fatto per la detenzione del 50% delle quote, poiché, salvo particolari clausole statutarie, tale partecipazione esprime sempre una influenza dominante, come del resto ha rilevato la risposta ad Interpello n. 108/2019.

Ma affinché la detenzione della partecipazione di controllo nella Srl comporti l’insorgenza della causa ostativa, è necessario che si verifichino alcune situazioni che potrebbe emergere o meno a seconda di scelte aziendalistiche che, in un dato esercizio, potrebbero essere fatte, in un altro esercizio non fatte. Quindi, la detenzione della partecipazione di controllo nella Srl, in sé non è ostativa, ma lo può diventare se viene esercitata, da parte del soggetto forfettario, l’attività direttamente riconducibile rispetto a quella della società (stessa sezione codice Ateco). Si potrebbe dire che tale elemento è oggettivo e non dipende da scelte eseguite nell’esercizio, ma poi per realizzare in concreto la causa ostativa serve lo svolgimento di attività economica da parte del forfettario a favore della società e, questo evento può sussistere in un dato esercizio, mentre può non sussistere in altro esercizio, fermo restando che la partecipazione di controllo è sempre detenuta. Ecco perché la circolare n. 9/E/2019 afferma che tale causa va monitorata in corso di esercizio…Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in SRL opera, assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente…”.  Peraltro, anche in presenza di attività prestata a favore della società (compreso il compenso per ruolo di amministratore se esso rientra nell’attività tipica del soggetto forfettario) si potrebbe escludere la causa ostativa rendendo indeducibile il costo sostenuto dalla società per il compenso pagato al soggetto forfettario. Sul punto, non è chiaro se l’indeducibilità in questione debba essere oggettiva (quindi derivante da legge) o se possa essere il frutto di una scelta soggettiva del committente, come pare potersi concludere atteso che il costo addebitato dal soggetto forfettario, di regola, è deducibile. Ma se questa è la conclusione corretta, allora si può dire addirittura che il controllo viene rimandato all’anno ulteriormente successivo rispetto a quello in cui è svolta l’attività a favore della società, poiché si tratta di una scelta dichiarativa che la Srl potrebbe assumere in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.

Il concetto succitato può essere riassunto con il seguente esempio:

Tizio, soggetto forfettario, detiene il controllo di una Srl (partecipazione al 70%), svolge attività nel 2023 direttamente riconducibile, nel senso sia società che socio presentano codici Ateco nella stessa sezione. Inoltre, Tizio fattura e incassa prestazioni di consulenza, sempre nel 2023, alla propria società. Ci sarebbero tutte le condizioni per affermare che nel 2024 Tizio deve abbandonare il regime forfettario; tuttavia, se entro il 30.9.2024 (nuovo termine per invio modello redditi società previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023), la Srl rende indeducibile il costo, si ripristina ab origine la condizione di legittimità nel mantenimento del regime forfettario per Tizio.