7 Giugno 2021

I controlli documentali e preventivi nel modello 730/2021

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di controlli documentali a cui l’Agenzia delle entrate può sottoporre il modello 730 precompilato l’articolo 5 D.Lgs. 174/2014 prevede che:

  • se il modello 730 precompilato viene accettato senza effettuare modifiche e presentato diret­tamente tramite il sito dell’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale non viene effettuato il controllo formale su oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi (quali ad esempio interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), fatta salva la possibilità per l’A­genzia di effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni e altre agevolazioni in capo al contribuente (ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale). La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, ad esempio quando vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale;
  • nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle modifiche o inte­grazioni che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiara­zione precompilata) ed il modello venga presentato direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale la dichiarazione può essere sottoposta al controllo formale in capo al contribuente, anche con riferimento ad oneri già indicati nel modello precompilato;
  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata mediante CAF o professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Anche con tale modalità di presentazione del modello 730 il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni viene effettuato nei confronti del contribuente.

La medesima previsione deve essere applicata anche quando il contribuente presenta la dichiarazione secondo le modalità ordinarie (non utilizzando quindi il modello 730 precompilato). Nel caso in cui dal controllo emerga un maggior debito o un minor credito sarà a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

In tema di controlli preventivi invece il comma 3 bis all’articolo 5 D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

  • diretta o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,
  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
  • che presentano elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
  • ovvero che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (ad esempio nel caso di invio del modello 730 integrativo).

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Nel recente Provvedimento del 24.05.2021 n. 125708 l’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli “elementi di incoerenza” da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/202021.

In particolare viene previsto che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta sono individuati”:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • è altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come precisato nel citato provvedimento del 24.05.2021 l’Agenzia potrà effettuare i controlli preventivi anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.