I controlli esperibili dai soci di Srl: il diritto di accesso alle informazioni, tra possibilità di regolamentazione statutaria e recente giurisprudenza
di Edoardo PattonGianluca CristoforiL’articolo 2476, comma 2, cod. civ. stabilisce che “… i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Nel presente contributo, dopo aver analizzato la natura e la portata del diritto di controllo accordato dal Legislatore ai soci di società a responsabilità limitata (nel prosieguo, anche più semplicemente richiamata con l’acronimo Srl), ne verranno analizzati i limiti e le condizioni di esercizio, in particolare, in presenza di altre società a loro volta controllate, anche sulla scorta di alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito.
Natura del diritto di controllo
Con il D.Lgs. n. 6/2003, emanato nell’ambito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, è stata introdotta una sorta di “privatizzazione” del controllo gestionale[1] da parte dei soci non amministratori, sulla falsariga degli strumenti di controllo tipicamente riconosciuti ai soci di società di persone.
Sul punto, la giurisprudenza di merito[2], ha avuto modo di affermare che: “… tale diritto svolge, nel sistema normativo delle srl derivante dalla riforma del 2003, una precisa funzione compensativa dell’eliminazione del controllo pubblico, precedentemente previsto attraverso l’istituto di cui all’articolo 2409, cod. civ., quantomeno laddove non sia istituito l’organo di controllo, tanto che in giurisprudenza si è parlato di privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo”.
La rilevanza della posizione dei soci non amministratori viene enfatizzata attraverso il riconoscimento del diritto di informazione e controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta.
Il Legislatore ha dunque inteso riconoscere ai soci non amministratori, anche in presenza di un organo di controllo[3], un penetrante potere di controllo sulla gestione sociale, facendo sorgere, di converso, un dovere della società e, per essa, dell’organo amministrativo.
Contenuti e modalità di esercizio del diritto di controllo
Quanto alla latitudine del diritto di controllo dei soci non amministratori, dal dettato normativo dell’articolo 2476, comma 2, cod. civ., è possibile evincere due distinti diritti potestativi:
Diritto d’informazione
L’ambito del diritto d’informazione, vista la generica formulazione della norma, è tale da ricomprendere sia informazioni di carattere generale sull’andamento dell’amministrazione della società, sia informazioni riguardanti singoli atti di amministrazione già intrapresi o da intraprendere. Secondo la Fnc[6], vanno ricompresi, a titolo esemplificativo, nel concetto di “affari sociali”, le operazioni che riguardano:
- gli impieghi dell’attivo patrimoniale;
- i programmi di acquisizione e alienazione;
- le relazioni commerciali;
- le partecipazioni sociali;
- le concessioni di prestiti;
- i compensi attribuiti agli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- le informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con le società controllate.
Ciò che sembrerebbe escluso, sulla base di una lettura fornita dalla giurisprudenza di merito[7], è il diritto del socio non amministratore di chiedere un’elaborazione dei dati a disposizione all’organo amministrativo.
In questo senso, il Tribunale di Milano[8] ha infatti stabilito come: “… debba essere garantito l’accesso alla sola documentazione esistente, non potendo il diritto di cui all’articolo 2476, comma 2, cod. civ. estendersi al punto di costringere la società alla redazione di documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli stessi organi sociali, né l’amministratore a relazionare, attestare o certificare alcunché o compiere attività ulteriore rispetto a quella strettamente necessaria per l’accesso ai documenti”.
Anche le “… valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione”[9] non rientrerebbero tra le informazioni che il socio può legittimamente chiedere. Sul punto, parte della dottrina[10] ha rappresentato le propria perplessità, in quanto una siffatta preclusione porterebbe, inevitabilmente, a una incompleta valutazione, da parte del socio, delle ragioni sottostanti le decisioni prese dall’organo amministrativo. Solamente con una preventiva e adeguata attività d’informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori, il socio non amministratore, come esplicitato anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 6/2003[11], potrebbe infatti valutare adeguatamente l’opportunità di agire per far valere i diritti sanzionatori di cui dispone.
Quanto alla forma della richiesta d’informazioni, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che non sussistono particolari formalità da rispettare, potendo il socio avanzare le proprie richieste anche oralmente e “… in qualunque momento dell’esercizio sociale”[12].
Il socio deve, quindi, unicamente astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di mera turbativa dell’operato di questi ultimi, con la richiesta di informazioni di cui lo stesso non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non dovrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravoso l’esercizio dell’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni.
Diritto di consultazione
Anche il diritto di consultazione risulta avere un oggetto molto esteso, tanto che la giurisprudenza, in più occasioni[13], si è occupata della documentazione afferente la gestione societaria (rectius, dei “[…] documenti relativi all’amministrazione”), tra i quali, in particolare:
- il libro dei soci (oggi, tuttavia, non più previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
- il libro degli inventari;
- il libro giornale e le schede di mastro;
- i registri Iva;
- le dichiarazioni fiscali;
- le fatture di acquisto e di vendita;
- gli estratti conto bancari;
- i contratti di acquisto, di locazione e affitto.
Recentemente, il Tribunale di Cagliari[14], nel solco di quanto già statuito dal Tribunale di Milano nel 2004, ha inoltre affermato che “… il diritto di accesso del socio si estende non soltanto ai libri sociali ma a tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo – contabile da quella più prettamente commerciale”.
Sulla possibilità per il socio di accedere anche alle scritture contabili si è espresso il Tribunale di Napoli[15], il quale ha sostenuto che “… l’ampia formulazione della norma consente di risolvere un quesito che vede discorde da tempo dottrina e giurisprudenza: oggi non solo il singolo socio può esaminare tutti i libri sociali, ma non v’è alcun motivo per negare che la consultazione possa estendersi anche alle scritture contabili. D’altro canto, soprattutto dal loro esame, il socio può desumere l’andamento dell’amministrazione ed esercitare così individualmente quel controllo sulla gestione che la legge gli consente anche in presenza dell’organo di controllo o del revisore. Tale controllo, infatti, non può effettuarsi se non attraverso la consultazione dei libri e documenti in cui i fatti e le vicende sociali sono esposti, vale a dire registri, fatture, estratti conto, verbali di accertamento fiscale, atti giudiziari ed amministrativi, contratti e accordi stipulati dalla società, etc.”.
Come rinvenibile nello stesso dettato normativo, ai soci non amministratori è anche consentito, in sede di consultazione della documentazione richiesta, di farsi assistere da professionisti di loro fiducia. Qualora il socio intendesse servirsi dell’ausilio di un professionista, è tuttavia indubbio che l’obbligo di riservatezza, in relazione alle informazioni sensibili contenute nei documenti consultati, debba essere esteso anche a quest’ultimo[16].
Per quanto riguarda il diritto di acquisire copia della documentazione consultata dal socio richiedente, nel silenzio della norma, la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, due orientamenti contrapposti.
Partendo dal dato letterale della norma, la quale, anche a fronte della novella del 2003, ha mantenuto inalterato il solo diritto di “consultazione” della documentazione, un primo e più risalente orientamento milita a favore del fatto che l’articolo 2476, comma 2, cod. civ. circoscriverebbe “… il diritto di informazione alle notizie da attingere dagli amministratori “sullo svolgimento degli affari sociali” ed alla consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, senza estenderlo anche all’ottenimento di copie (ed ancor meno alla consegna degli originali)”[17].
Un secondo e maggioritario orientamento[18] sostiene, invece, che “… la negazione del diritto di estrarre copia di tale documentazione vanificherebbe il potere di controllo del socio stante la complessità dello studio della documentazione, che non può ritenersi esauribile con la sola consultazione della stessa”.
Di recente, nel solco di quest’ultimo orientamento, il Tribunale di Torino[19] ha avuto modo di statuire che, “… salvi casi di palese violazione del dovere di buona fede e salve le esigenze di riservatezza della società, che possono comportare l’adozione di accorgimenti opportuni, come il mascheramento di dati sensibili o la stipulazione di accordi di riservatezza, negare al socio la possibilità di estrarre copia dei documenti, sia pure a sue spese, si traduce in una violazione mediata del diritto del socio a esercitare il controllo ex articolo 2476 comma 2 cod. civ.”.
Diritto di consultazione e impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
Particolarmente interessante è il rapporto tra il (negato) diritto di consultazione della documentazione contabile e l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio.
Com’è noto, in vista dell’assemblea di approvazione del bilancio, il socio gode del diritto, ai sensi dell’articolo 2429, cod. civ. (applicabile alle Srl in forza del richiamo di cui all’articolo 2478-bis, cod. civ.) di prendere visione del “… bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate”, nonché delle “… relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
Sia l’articolo 2429 cod. civ. sia l’articolo 2476, comma 2, cod. civ. riguardano il potere di controllo dei soci non amministratori sull’andamento della gestione societaria, poiché offrono uno strumento essenziale per una partecipazione consapevole alle deliberazioni assembleari. Essi si differenziano, tuttavia, per oggetto e finalità. Di conseguenza, anche nel caso in cui l’amministratore impedisse al socio non amministratore di esercitare il diritto di consultazione, ciò non invaliderebbe il procedimento di approvazione del bilancio, a condizione che l’organo gestorio abbia comunque reso disponibile il progetto di bilancio e la documentazione correlata nei tempi e nei modi prescritti dalla norma. Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, quand’anche fosse stato negato il diritto alla consultazione della documentazione inerente la gestione della società, in prossimità dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, il mancato rispetto del diritto di cui all’articolo 2476, comma 2, cod. civ. non sarebbe, di per sé solo, sufficiente a rendere fondata la richiesta di annullamento della delibera per vizi del procedimento. Il Tribunale di Milano[20] ha infatti precisato che “… l’articolo 2476, secondo comma, cod. civ. garantisce al socio l’accesso ai documenti inerenti la gestione della società prevedendo un preciso obbligo degli amministratori, volto a garantire l’effettività di detto diritto; la violazione di questo obbligo può determinare una responsabilità degli organi di gestione, non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio, come pretende l’attore, poiché tra gli atti che devono comporre l’iter formativo della delibera di approvazione del bilancio non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società (bensì la convocazione dell’assemblea, e il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti); pertanto quand’anche gli amministratori non avessero consentito al socio … di esercitare il suo diritto di ispezione ex articolo 2476 cod. civ. non si sarebbe verificato alcun vizio del procedimento di formazione della delibera …, la delibera pertanto non è, sotto detto profilo, annullabile”.
Limiti all’esercizio del diritto di controllo da parte dei soci
Come in precedenza accennato, la norma in esame non richiede al socio non amministratore di essere portatore di un interesse qualificato, né la società può subordinare l’adempimento all’esplicitazione delle motivazioni del socio.
Pur in assenza di particolari limitazioni, va tuttavia segnalato come sia ampiamente condiviso in giurisprudenza[21] che il diritto in questione debba essere comunque esercitato nel rispetto di un limite giuridico implicito, rappresentato dai principi generali di correttezza (articolo 1175, cod. civ.) e buona fede (articolo 1375, cod. civ.).
Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, il diritto di controllo potrà essere quindi negato solo ove la richiesta effettuata dal socio non amministratore fosse palesemente motivata da fini meramente dilatori e/o ostruzionistici[22].
Il socio non amministratore, quindi, deve astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi, con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non dovrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi meramente dilatori e/o ostruzionistici, idonei a rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni.
Come rilevato dal Tribunale di Roma[23], “… in siffatti casi sussisterebbe un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili[24] verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa”.
Recentemente, il Tribunale di Venezia[25] ha inoltre avuto modo di affermare che “… devono … ritenersi illegittime le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società, ossia quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al fine di pregiudicare la società e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva”. La pronuncia risulta però interessante, in quanto ha d’altro canto escluso, inter alia, la presenza di mala fede nella richiesta di informazioni da parte del socio non amministratore ai fini della liquidazione della quota sociale di partecipazione, non ravvisando, inoltre, alcun atteggiamento dilatorio nel fatto che il socio richiedente fosse già in possesso di alcune delle informazioni richieste[26].
Altro limite ricavabile dalle pronunce di merito è quello della diffusione di dati sensibili da parte della società, in quanto, secondo la giurisprudenza, “… il diritto di controllo del socio può essere contemperato con quella della società a non estendere dati sensibili, ove ciò risponda a sue esigenze di riservatezza e di tutela della libera e corretta concorrenza”[27].
Sulla portata della limitazione riconducibile al diritto alla riservatezza della società ha peraltro avuto modo di esprimersi ampiamente anche il Tribunale di Milano[28], ricordando che “… l’esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non appare dunque costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui determinazione sia rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stessa stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l’esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell’esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad esempio, atti emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di un controllo documentale nei confronti di una società che pure gli abbia esibito senza reticenze i documenti disponibili relativi all’amministrazione)”. Nella pronuncia in esame viene inoltre sottolineato che, “… nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo “sbilanciamento” a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al giudice ridisegnare quell’assetto con l’introduzione di limiti all’esercizio del diritto di controllo in quanto tale”.
Si segnala, inoltre, che, recentemente, in una situazione di concorrenza potenziale tra il socio richiedente e la società, il Tribunale di Venezia[29], in accoglimento della richiesta del ricorrente, ha ordinato alla società di fornire la documentazione richiesta, indicando, per ogni tipologia di documento, le parti che avrebbero dovuto essere oscurate per ragioni di privacy. A ulteriore tutela della società, il Tribunale ha anche statuito che il richiedente avrebbe potuto accedere ai documenti sociali solamente con l’interposizione di professionisti di fiducia, i quali sarebbero dovuti sottostare all’obbligo di mantenere il segreto professionale relativamente alle informazioni apprese.
Nello svolgimento dell’attività di controllo in esame e, in particolare, nel caso – non residuale – in cui il socio non amministratore rivesta una potenziale posizione in conflitto d’interessi, è frequente il ricorso a “Non Disclosure Agreement” (“NDA”), ovverosia ad accordi di riservatezza tesi a meglio definire la concreta portata di tale obbligo, nonché le conseguenze di eventuali violazioni.
Anche la giurisprudenza[30], in detti casi, ha acconsentito all’accesso alla documentazione previa stipula di un accordo di riservatezza garantito da congrua penale.
In ogni caso, va ricordato che, anche qualora il socio non amministratore esercitasse (direttamente o indirettamente) attività in concorrenza con quella della società, quest’ultima non potrebbe opporsi alla richiesta di esibizione di documenti senza provare, in concreto, l’abusività della richiesta del socio. Non è, infatti, sufficiente la mera veste di potenziale concorrente del socio per ritenere l’esercizio del diritto come connotato da un carattere di abusività[31].
Esula, infine, dal diritto di controllo del socio non amministratore, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza[32], la possibilità di procedere a ispezioni indiscriminate nei luoghi di esercizio dell’impresa, nonché la richiesta di informazioni rivolta al personale.
I controlli di cui venga chiesta l’estensione alle società controllate
Una questione di particolare interesse risulta essere quella relativa al diritto dei soci non amministratori di chiedere informazioni e documentazione attinente a una società controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
Al riguardo, va anzitutto evidenziato come non esista alcuna norma che consente al socio di una società “controllante” di accedere direttamente anche alla documentazione della società “controllata”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in assenza di una specifica previsione normativa, essendo la società controllata un’entità formalmente distinta dalla controllante, il socio della controllante non può far valere i diritti di cui all’articolo 2476, comma 2, cod. civ. direttamente nei confronti della controllata nella quale non ricopra anche la qualifica di socio.
Il Tribunale di Milano[33], tuttavia, ha tratteggiato qualche distinguo con riguardo al diritto di informazione spettante al socio di Srl che esercitasse l’attività tipica delle holding di partecipazioni, ove tale società detenesse partecipazioni totalitarie in altre società, anche costituite secondo il tipo della Spa che – come noto – non offre ai propri soci non amministratori le tutele previste dal comma 2 dell’articolo 2476, cod. civ.. Il caso riguardava la richiesta di un socio di Srl, avente funzione di holding di partecipazioni, titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale, di accedere alla documentazione sociale e contabile di una Spa interamente partecipata dalla predetta holding. I giudici, nel caso di specie, hanno ritenuto dirimente l’esistenza di una “… gestione accentrata delle attività delle partecipate, con piena disponibilità e concreto utilizzo da parte dell’organo amministrativo della controllante … [Srl] dell’intera documentazione amministrativa e contabile della partecipata … [Spa] con la conseguente legittimità della richiesta dell’odierno ricorrente di estensione alla medesima documentazione del proprio diritto di ispezione – non già quale titolare di una presunta partecipazione “indiretta” nella … (diritto certamente inesistente) ma piuttosto propriamente ed esattamente nell’esercizio del potere di controllo allo stesso conferito ex lege sulla attività degli amministratori della “propria” società”.
Il Tribunale di Milano ha fondato le proprie motivazioni anche sulla base delle seguenti circostanze verificate in capo alla holding Srl:
- “… vede limitata la propria attività alla gestione delle partecipate;
- … detiene una partecipazione totalitaria in … Spa (con un conseguente obbligo di redazione di bilancio consolidato e la presunzione di cui all’art. 2497-sexies cod. civ.);
- riscontra una quasi integrale coincidenza dei propri amministratori con quelli della … Spa (nonché di tutte le altre partecipate), peraltro tutti riferibili ad un unico gruppo familiare;
- ha intrattenuto nel tempo articolati rapporti di finanziamento attivo e passivo nell’ambito del gruppo, con posizioni di debito/credito tuttora aperte;
- vede la propria partecipata in una gravissima crisi societaria tale da imporre il ricorso a procedure concorsuali”.
Anche il Tribunale di Torino[34] ha ritenuto di distinguere – assumendo una posizione di particolare “apertura” – il caso in cui il diritto di consultazione e il diritto di informazione del socio di una società holding che detenesse il 100% delle partecipazioni delle società controllate. Il Tribunale, pur partendo dall’assunto che “… si deve escludere che la ricorrente possa esercitare in via diretta il diritto di accesso alla documentazione di una società della quale non è socia (Beta nel caso di specie), trattandosi di opzione sicuramente estranea alla cornice disegnata dall’articolo 2476 comma 2 cod. civ. e priva di altra base normativa”, ha infatti riconosciuto che “… è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio M. della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.
Tale assunto trae fondamento dalla circostanza che il diritto di informazione del socio, in relazione ai documenti inerenti all’amministrazione della società da lui partecipata, si estenderebbe a tutta la documentazione che risulti ragionevolmente necessaria per comprendere l’andamento della gestione sociale. Questo include, non solo i documenti formalmente destinati all’organo amministrativo, ma anche quelli effettivamente esaminati o utilizzati per l’esercizio del suo ruolo gestorio.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, si è quindi riconosciuto il diritto di ottenere informazioni su aspetti riguardanti la gestione di una società di cui il richiedente non era socio, in quanto l’organo amministrativo della holding doveva senz’altro disporre anche della documentazione sociale e di quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza delle società controllate.
Recentemente, si è espresso in senso conforme anche il Tribunale di Venezia[35], il quale, sia pur limitatamente al diritto di informazione, ha affermato che, “… se il diritto di accesso non può, quindi, essere direttamente esercitato dal socio della controllante nei confronti della controllata, appare infondata, sotto il profilo del fumus boni iuris, la domanda svolta da Alfa s.r.l.s. nei confronti di Gamma s.r.l., potendo cionondimeno la ricorrente ottenere informazioni relative alla gestione della controllata dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio”.
Diverso, ancora, è il caso in cui la società controllata rivesta la forma societaria della Spa, poiché per i soci di Spa non sussiste alcun potere di controllo nei confronti dell’organo amministrativo.
In questi casi, in assenza di un potere di controllo e ispezione da parte del socio di una Spa, la concessione del diritto ex articolo 2476, comma 2, cod. civ. ai soci della controllante (Srl) avrebbe comportato il paradosso di non riconoscere alcun diritto di ispezione al socio (diretto) della Spa, riconoscendolo, invece, al socio della controllante (Srl), con un’evidente e ingiustificabile disparità di trattamento.
In un caso simile, è intervenuto il Tribunale di Vicenza[36], il quale, sulla scorta di quanto già affermato nel 2017 dal Tribunale di Milano[37], ha affermato che “… l’accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell’ambito dell’articolo 2476 comma 2 cod. civ. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex articolo 2476 cod. civ., alla gestione della s.r.l.”.
In entrambi i casi, pur senza mai mettere in discussione l’orientamento che esclude il diritto di ispezione sulle società indirettamente partecipate, l’accesso alla documentazione è stato inteso in modo ampio, includendo tutti i documenti ragionevolmente necessari e/o effettivamente utilizzati dall’organo amministrativo per l’esercizio delle proprie funzioni, in virtù della stretta correlazione tra poteri di gestione e poteri di controllo. Di conseguenza, tale potere di controllo si estenderebbe all’intera documentazione necessaria all’organo amministrativo per finalità gestorie. In sostanza, la posizione del socio non amministratore di Srl non dovrebbe essere parametrata a quella dei soci delle società controllate, bensì a quella degli amministratori della Srl dallo stesso partecipata.
In sintesi, stando alle succitate pronunce, la giurisprudenza parrebbe aver “superato” i limiti di accesso alle informazioni relative alle società controllate (siano esse costituite in forma di Srl o Spa), concentrandosi sul diritto di controllo dei soci nei confronti degli amministratori della società direttamente partecipata, evitando, così, di far emergere un possibile indebito vantaggio per i soci della controllante, rispetto a quelli delle controllate.
La possibilità di regolamentare la fattispecie nell’ambito delle disposizioni statutarie
Dalle pronunce esaminate emerge che, nell’ambito delle società aventi funzione di holding di partecipazioni, costituite secondo il tipo societario della Srl, il diritto d’informazione del socio non amministratore si estenderebbe anche alla documentazione e alle informazioni relative alle società controllate che fossero comunque accessibili agli amministratori della holding nell’esercizio del proprio mandato. L’accesso alla documentazione e alle informazioni delle società controllate parrebbe ammettersi anche con riguardo a quelle costituite secondo il tipo societario della Spa, quantomeno nell’ipotesi di detenzione di una partecipazione totalitaria da parte della società capogruppo avente funzione di holding pura. Le “maggiori” tutele offerte al socio non amministratore di Srl, nell’ambito dei gruppi di imprese, parrebbero infatti dipendere anche dalla peculiare attività svolta dalla società capogruppo da questi partecipata (ovverosia quella tipica della holding di partecipazioni di controllo). La giurisprudenza di merito, tuttavia, sembra valorizzare anche la sussistenza di una partecipazione, non solo di controllo, bensì totalitaria, e la coincidenza tra gli amministratori della holding e quelli delle controllate operative cui si riferiscono le informazioni.
Ciò detto, nel contesto di una holding di partecipazioni costituita secondo il tipo societario della S.r.l. si pone, quindi, anche l’opportunità di valutare l’eventuale regolamentazione statutaria in ordine alle concrete modalità di esercizio del diritto di informazione previsto dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ., anche per quanto concerne la documentazione e le informazioni afferenti le società controllate. Ciò, per esempio, per garantire una più chiara e compiuta tutela dei soci non coinvolti nella gestione della holding e/o delle società controllate, ovvero che non dispongono di un numero sufficiente di voti o di diritti, anche “particolari”, per garantirsi un’adeguata rappresentanza in seno all’organo amministrativo della capogruppo.
Pare acquisito che il potere di controllo dei soci non amministratori non possa trovare nello statuto una regolamentazione in peius, se non solo parzialmente[38], potendosi invece prevedere pattuizioni statutarie in melius[39].
Invero, nell’ambito delle Srl-pmi, la massima n.176 del Consiglio notarile di Milano, ha ammesso la legittimità di una clausola che preveda una limitazione o, addirittura, un’esclusione dei diritti previsti dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. con riguardo a una o più categorie di quote, ammesso che, per il medesimo periodo per il quale il diritto del socio non amministratore subisse una compressione, sia stato nominato, per obbligo legale o per decisione dei soci, il collegio sindacale o l’organo monocratico di controllo. In ogni caso, anche secondo la massima n.176 del Consiglio notarile di Milano, non può essere escluso il diritto alla consultazione del libro delle decisioni dei soci e, ove esistente, del libro dei soci (tuttavia non più obbligatorio per le Srl).
Anche il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, con gli orientamenti societari n. 41/2014 e n. 63/2016, ha ammesso la possibilità di emettere categorie di quote per le quali sono limitati o esclusi i diritti di informativa e consultazione previsti dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. – rispettivamente – per le start up innovative (ex articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012) e per le Srl-pmi che operano nel campo dell’innovazione tecnologica (in forza del richiamo contenuto nell’articolo 4, D.L. 3/2015 all’articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012).
Con particolare riguardo alle Srl-pmi e alla loro diffusione nel contesto del crowdfunding, autorevole dottrina[40] ha comunque ritenuto di dovere distinguere tra Srl “chiuse” e “aperte”, subordinando – in ogni caso – la possibile compressione dei diritti previsti dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. alla nomina del collegio sindacale o dell’organo monocratico di controllo, fermo restando il diritto di consultare il libro delle decisioni dei soci.
In conclusione, nel (diverso) contesto di una società che svolgesse l’attività tipica delle holding di partecipazioni e che si contraddistingue per una compagine sociale “chiusa”, nella quale, tuttavia, non tutti i soci risultano coinvolti nell’amministrazione – come, peraltro, tipicamente avviene nel contesto delle holding “di famiglia”, con il susseguirsi delle generazioni – sembra, oltre che possibile, anche potenzialmente utile valutare l’opportunità di introdurre una clausola che preveda espressamente, per esempio, il diritto dei soci non amministratori della controllante di accedere anche alla documentazione e alle informazioni relative alle società controllate di cui gli amministratori della holding disponessero nell’esercizio del proprio mandato, se del caso prevedendo, in dettaglio, le formalità per la richiesta e/o i termini di preavviso da concedersi agli amministratori, le concrete modalità di esercizio del diritto, gli obblighi di riservatezza ed eventuali relative penali, etc..
[1] In questi termini, Tribunale di Napoli, sezione VII, 22 luglio 2011.
[2] Cfr. Tribunale di Torino, 3 luglio 2015.
[3] Com’è noto, l’abrogato articolo 2409, cod. civ. attribuiva al socio non amministratore di Srl il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, solamente in assenza di nomina del collegio sindacale.
[4] “… avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali”.
[5] “… consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
[6] Cfr. M. Rosmino, “Il controllo individuale dei soci di sull’amministrazione della S.r.l.” in Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 15 ottobre 2016.
[7] Cfr. Tribunale di Milano, 8 maggio 2014.
[8] Tribunale di Milano, 12 marzo 2018.
[9] Così il Tribunale di Torino, 7 aprile 2017.
[10] “A mio avviso, il diritto di informazione, vista la sua finalità diretta a consentire un controllo sulla gestione, non può limitarsi a meri dati relativi a determinate operazione, ma si estende anche alle ragioni che hanno indotto a porre in essere tali operazioni o alle finalità perseguite, nonché ai motivi per cui il fatto di gestione è rappresentato contabilmente in un certo modo”. O. Cagnasso, in Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2018, pag. 888.
[11] “Particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell’art. 2476. essa s’impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali”.
[12] Così il Tribunale di Napoli, sezione VII, 22 luglio 2011.
[13] Cfr. Tribunale di Bari, 3 gennaio 2012 e Tribunale di Macerata 4 ottobre 2007.
[14] Tribunale di Cagliari, 12 gennaio 2023.
[15] Tribunale di Napoli, 18 gennaio 2019.
[16] In questo senso, il Tribunale di Venezia, 22 luglio 2024.
[17] Così il Tribunale di Parma, 25 ottobre 2004. Conforme il Tribunale di Milano, 30 novembre 2004.
[18] Cfr. Tribunale di Pavia, 1° agosto 2007. Conformi, ex multis, Tribunale di Milano, 22 luglio 2012, Tribunale di Torino, 21 ottobre 2015, Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2017 e Tribunale di Torino, 22 febbraio 2023.
[19] Tribunale di Torino, 10 febbraio 2023.
[20] Tribunale di Milano n. 13186 del 10 novembre 2014. Conforme anche il Tribunale di Napoli n. 5315 del 23 maggio 2023.
[21] Ex multis Tribunale di Torino, 3 luglio 2015 e Tribunale di Milano, 12 agosto 2019.
[22] Da ultimo, il Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2017, ha affermato che “… la duplice esigenza di contemperare gli interessi della società e del socio nonché di evitare ogni comportamento abusivo richiede di precisare i confini dei diritti in esame: a tal fine, è necessario il ricorso ai principi generali dell’ordinamento civile, con particolare riguardo alla buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto”.
[23] Tribunale di Roma, 17 luglio 2017.
[24] In questi termini, cfr. Tribunale di Roma, 9 luglio 2009, secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di Srl, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell’interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio.
[25] Tribunale di Venezia, 19 aprile 2024.
[26] “Va, altresì, esclusa la natura emulativa delle richieste, anche laddove si consideri che alcune informazioni potessero già essere in possesso della ricorrente, poiché, per le ragioni sopra viste, il fatto che la socia fosse a conoscenza di alcuni dati inerenti la gestione della società resistente per averle prestato attività di consulenza in determinati ambiti non esclude per ciò solo il diritto della stessa ad avere un pieno, attuale e completo accesso alla documentazione sociale”.
[27] Così il Tribunale di Napoli 31 luglio 2018, in un caso che riguardava la richiesta da parte del socio non amministratore di aver accesso ai dati di fornitori e/o beneficiari dei versamenti e pagamenti effettuati dalla società.
[28] Tribunale di Milano, 30 novembre 2004.
[29] Tribunale di Venezia, 22 luglio 2024.
[30] Cfr. Tribunale di Milano, 25 settembre 2019. Nello stesso senso anche, recentemente, Tribunale di Catanzaro, 10 gennaio 2024: “… tra le esigenze che giustificano il rispetto di determinate condizioni e modalità di accesso a taluni documenti o informazioni rientrano la salvaguardia dei dati e del ‘know-how’ aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d’ispezione da parte del socio”.
[31] In questo senso, il Tribunale di Bologna, 11 dicembre 2012.
[32] Così il Tribunale di Milano, 30 novembre 2004, il quale ha chiarito, formulando un’interpretazione in aderenza al dato testuale della norma, che “… non può essere consentita la richiesta di informazioni al personale ovvero l’accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi l’accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi”.
[33] Tribunale di Milano, 27 settembre 2019.
[34] Tribunale di Torino, 20 febbraio 2019.
[35] Tribunale di Venezia 19 aprile 2024.
[36] Tribunale di Venezia 19 settembre 2020.
[37] Tribunale di Milano, 27 settembre 2017.
[38] Hanno sostenuto la possibilità di prevedere una parziale derogabilità in peius dei diritti di informazione previsti dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ.: G.A. Rescio, “La nuova disciplina della s.r.l.: autonomia statutaria e le decisioni dei soci”, in “La riforma del diritto societario”; N. Abriani, “Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’“audit” per abbassare la “voice”?, Analisi Giuridica dell’Economia”, 2003, pag. 350 e ss.; N. Abriani, “Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata”, studio n. 5301/2005 del Consiglio nazionale del Notariato in Rivista studi e materiali del Cnn, pag. 259 e ss.; P. Benazzo, “I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione”, in Rivista delle società, 2010, pag. 18 e ss.; G. Fernandez, “I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella “nuova” s.r.l.”, Padova, 2010, pag. 103e ss.; M.G. Paolucci, “La tutela del socio nella società a responsabilità limitata”, in “Quaderni di giurisprudenza commerciale”, Milano, 2010, pag. 33 e ss.; G. Zanarone, “Commento all’art. 2476 c.c.”, in “Della società a responsabilità limitata, Il Codice Civile, Commentario”, Milano, 2010, pag. 1116 e ss..
[39] Sul punto, Tribunale di Bari, 10 maggio 2004, ha avuto modo di affermare, a seguito della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003, che “… anche nel vigore della novella il diritto di controllo del socio debba ritenersi indisponibile e non derogabile mercé clausola statutaria, se non in melius rispetto alla previsione normativa in epoca”.
[40] O. Cagnasso, “Il socio di s.r.l. privo del diritto di voto. Qualche riflessione in tema di proprietà e controllo nell’ambito delle società P.M.I.”, paper presentato al IX Convegno annuale dell’associazione “Orizzonti del diritto commerciale”, Roma 22-23 febbraio 2018, pag. 25; N. Abriani, “Struttura finanziaria, assetti proprietari e assetti organizzativi della società a responsabilità limitata PMI, “Que reste-t-il della s.r.l.?””, paper presentato al IX Convegno annuale dell’associazione “Orizzonti del diritto commerciale”, Roma 22-23 febbraio 2018, pag. 10.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.





