I costi black list nel modello Unico SC 2016
di Federica FurlaniLe spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, Tuir derivanti da:
- operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
ovvero
- derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il predetto decreto,
devono essere separatamente indicati nel modello Unico, per espressa previsione dell’art. 110 Tuir.
In particolare, questi costi nel modello Unico SC 2016 vanno indicati:
- tra le variazioni in aumento nel rigo RF29;
- tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF 52.
La novità del modello di quest’anno riguarda la previsione della colonna 1 in cui va dichiarata la quota delle spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del Tuir, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale quota va ricompresa anche nella colonna 2.
La modifica recepisce quanto previsto dall’art. 5 del c.d. “decreto internazionalizzazione” (D.L. 147/2015) che, modificando l’art. 110, comma 10, Tuir ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9.
Si passa pertanto dall’indeducibilità dei costi del previgente regime alle deducibilità limitata in base al valore normale.
Tuttavia, la deducibilità limitata non si applica e il costo è deducibile anche se superiore al valore normale (e va indicato nella colonna 1 del rigo RF52), se il contribuente riesce a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.
È stata infatti abrogata la prima esimente prevista dal comma 11 dell’art. 110 Tuir, in base alla quale la deducibilità dei costi era subordinata alla condizione dell’esercizio prevalente ed effettivo di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera. Resta pertanto in piedi solo la seconda esimente secondo cui le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Per completezza va rilevato l’ulteriore intervento della legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 142 lett. a), L. 208/2015), che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 Tuir.
Di conseguenza dal 2016 (e dal modello Unico 2017) la deducibilità dei costi c.d. “black list” diventa assoggettata alle stesse condizioni previste per ogni tipo di costo “domestico”: inerenza, competenza ed effettività dell’operazione.