16 Novembre 2020

I “costi” del nuovo lavoro sportivo dilettantistico

di Giusi CenedeseGuido Martinelli
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È recente notizia che l’articolato della riforma dello sport di cui alla L. 86/2019 è stato suddiviso in sei decreti di cui uno sarà espressamente dedicato al lavoro sportivo. Abbiamo provato ad esaminare l’ultima bozza del “vecchio testo unico sullo sport” (che si ritiene sia stato trasfuso nel nuovo decreto) sotto il profilo dei maggiori “costi” che derivano dalla riforma del lavoro in capo al movimento sportivo.

Si ritiene che sarà confermata la scelta della eliminazione della distinzione tra settore dilettantistico e professionistico, disciplinando genericamente il lavoratore sportivo, quale soggetto che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Ne verrà dunque disciplinata l’attività, precisando che il lavoro sportivo può costituire oggetto di uno dei seguenti rapporti:

  • di lavoro subordinato, anche dilettantistico,
  • di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’articolo 409, n. 3, c.p.c.),
  • di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Sul punto, dopo i pronunciamenti giurisprudenziali e la circolare 1/2016 dell’INL ci si aspettava, da parte del legislatore, una tipizzazione dei contratti concernenti il rapporto con il lavoratore sportivo dilettante.

Così non sembra sarà e questo preoccupa per il potenziale contenzioso che potrà derivare da tale distinzione.

Alla luce di quanto sopra, riusciranno gli enti sportivi dilettantistici a reggere tale riforma? O risulterà eccessivamente onerosa?

Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito da parte del dirigente sportivo, del tecnico o dell’atleta del sodalizio sportivo dilettantistico, all’interno dei cosiddetti redditi diversi, regolati dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

Pertanto la riforma de qua costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi “lavoratori sportivi” costituiranno ex lege lavoratori a tutti gli effetti che

  • produrranno reddito soggetto a tassazione,
  • e, soprattutto, saranno soggetti a contribuzione previdenziale.

Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. “prestazioni sportive amatoriali” in capo a   “amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”; detto articolo precisa inoltre che  “per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari…”.   

Ma vediamo nel dettaglio le differenze tra la normativa vigente e le figure del lavoratore sportivo previste dalla riforma, suddivise tra:

  • lavoratore dipendente,
  • titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e
  • lavoratore autonomo.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

La simulazione tiene conto di un compenso lordo erogato dall’ente sportivo

  • di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,
  • di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
  • e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.

Si tiene inoltre conto della fascia di esenzione di € 10.000 prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir.

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 15.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 20.380

 

Netto percepito dal lavoratore

€ 24.890

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 30.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 40.470

Netto percepito dal lavoratore

€ 37.738

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 50.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 68.420

 

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, precisa che, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall’anno 2021 al 20%, a seguire per l’anno 2022 al 24%, per l’anno 2023 al 30% e per l’anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 15.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 18.150

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 15.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 18.850

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 15.000

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 19.930

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa
(articolo 67, comma 1, lettera m)
€ 15.000

Costo carico ente sportivo

nuovo Decreto Legislativo

€ 20.270

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/1995, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall’anno 2021 al 15%, a seguire per l’anno 2022 al 20%, per l’anno 2023 al 22% e per l’anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals
€ 21.161

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 19.002

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals
€ 21.161

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 20.190

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals
€ 21.161

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 20.707

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore

€ 13.729

Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals
€ 21.161

Costo a carico dell’ente sportivo –

nuovo Decreto Legislativo

€ 21.536

Alla luce di quanto sopra esposto in termini esemplificativi, fermo restando la indubbia innovatività delle previsioni fin qui esaminate, permangono i dubbi sull’inquadramento del rapporto di lavoro sportivo, quale subordinato, autonomo, ecc..

Sul punto, nonostante rimanga la previsione della soglia di esenzione di 10.000 euro, che servirà a mitigare i costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici, è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente.