- di lavoro subordinato, anche dilettantistico,
- di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’articolo 409, n. 3, c.p.c.),
- di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti.
Sul punto, dopo i pronunciamenti giurisprudenziali e la circolare 1/2016 dell’INL ci si aspettava, da parte del legislatore, una tipizzazione dei contratti concernenti il rapporto con il lavoratore sportivo dilettante.
Così non sembra sarà e questo preoccupa per il potenziale contenzioso che potrà derivare da tale distinzione.
Alla luce di quanto sopra, riusciranno gli enti sportivi dilettantistici a reggere tale riforma? O risulterà eccessivamente onerosa?
Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito da parte del dirigente sportivo, del tecnico o dell’atleta del sodalizio sportivo dilettantistico, all’interno dei cosiddetti redditi diversi, regolati dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.
Pertanto la riforma de qua costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi “lavoratori sportivi” costituiranno ex lege lavoratori a tutti gli effetti che
- produrranno reddito soggetto a tassazione,
- e, soprattutto, saranno soggetti a contribuzione previdenziale.
Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. “prestazioni sportive amatoriali” in capo a “amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”; detto articolo precisa inoltre che “per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari…”.
Ma vediamo nel dettaglio le differenze tra la normativa vigente e le figure del lavoratore sportivo previste dalla riforma, suddivise tra:
- lavoratore dipendente,
- titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e
- lavoratore autonomo.
Rapporto di lavoro subordinato sportivo
La simulazione tiene conto di un compenso lordo erogato dall’ente sportivo
- di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,
- di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
- e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.
Si tiene inoltre conto della fascia di esenzione di € 10.000 prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir.
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.380 |
Netto percepito dal lavoratore € 24.890 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 40.470 |
Netto percepito dal lavoratore € 37.738 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 68.420 |
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, precisa che, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall’anno 2021 al 20%, a seguire per l’anno 2022 al 24%, per l’anno 2023 al 30% e per l’anno 2024 e seguenti al 33%.
Anno 2021
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.150 |
Anno 2022
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.850 |
Anno 2023
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 19.930 |
Anno 2024
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000 | Costo carico ente sportivo nuovo Decreto Legislativo € 20.270 |
Rapporto di lavoro autonomo
A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/1995, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall’anno 2021 al 15%, a seguire per l’anno 2022 al 20%, per l’anno 2023 al 22% e per l’anno 2024 e seguenti al 25%.
Anno 2021
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 19.002 |
Anno 2022
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.190 |
Anno 2023
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.707 |
Anno 2024
Netto percepito dal lavoratore € 13.729 | Costo a carico dell’ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161 | Costo a carico dell’ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 21.536 |
Alla luce di quanto sopra esposto in termini esemplificativi, fermo restando la indubbia innovatività delle previsioni fin qui esaminate, permangono i dubbi sull’inquadramento del rapporto di lavoro sportivo, quale subordinato, autonomo, ecc..
Sul punto, nonostante rimanga la previsione della soglia di esenzione di 10.000 euro, che servirà a mitigare i costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici, è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente.