I costi di natura contravvenzionale sono deducibili dal reddito
di Marco BargagliCon il D.L. 16/2012, nell’ambito della riforma dei costi da reato, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico importanti disposizioni sul tema della indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo nonché in materia delle sanzioni applicabili in ordine all’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, modificando il precedente contesto giuridico di riferimento previsto dalla L. 537/1993.
Sullo specifico tema, sono stati diramati importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, con la circolare 32/E/2012 che si è espressa sulle tematiche di seguito evidenziate:
- presupposti per la contestazione dell’indeducibilità dei costi;
- riflessi della norma in tema di fatture soggettivamente inesistenti;
- trattamento sanzionatorio connesso all’indeducibilità dei costi e delle spese per beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi;
- nuova disciplina in materia di spese o altri componenti negativi relativi a fatture oggettivamente inesistenti;
- trattamento sanzionatorio in caso di spese o altri componenti negativi esposti in fatture oggettivamente inesistenti.
Come espressamente chiarito dalla circolare in rassegna, al fine di limitare l’effetto della indeducibilità alle fattispecie di reato più gravi, il legislatore ha stabilito, in primo luogo, che siano indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per la commissione dei soli delitti, con la conseguenza di escludere che l’indeducibilità colpisca, come previsto dalla previgente disciplina, anche i costi direttamente utilizzati per la commissione di reati contravvenzionali.
Per tale motivo, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la novella normativa prevede che, ai fini dell’indeducibilità dei costi, rilevino i soli delitti non colposi, mentre rimane salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi, tenuto conto della non intenzionalità, in tali ipotesi, della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi sostenuti al compimento dei delitti.
A tale fine, il citato documento di prassi, pone alcuni esempi.
Nello specifico, potrà essere contestata l’indeducibilità del costo afferente all’acquisto di merce di illecita provenienza, in relazione al quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale per il delitto di ricettazione previsto dall’articolo 648 c.p.;
Di contro, nessuna contestazione, sotto il profilo della indeducibilità del relativo costo, potrà essere mossa al contribuente nei confronti del quale il pubblico ministero abbia ritenuto di procedere ai sensi dell’articolo 712 c.p. per il reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza che, come noto, viene punito soltanto a titolo di colpa.
Coerentemente, proprio in tema della deducibilità dei costi e delle spese sostenuti nell’ipotesi di reati contravvenzionali, si è espressa la suprema Corte di Cassazione, sezione quinta civile, con la sentenza 4578/19 del 15.02.2019.
La controversia risolta in apicibus riguardava il recupero a tassazione operato da parte dell’Agenzia delle entrate la quale, ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993, aveva recuperato a tassazione i costi sostenuti dalla società nella realizzazione di un complesso alberghiero, a fronte delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in base alle quali erano stati ipotizzati reati di lottizzazione abusiva.
I giudici di piazza Cavour hanno confermato un importante principio: qualora vengano contestati solo reati di natura contravvenzionale, non potranno essere ripresi a tassazione i correlati costi.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come le inchieste seguite agli accertamenti sul complesso delle autorizzazioni conseguite dagli enti territoriali, regionale e comunale, ed all’attività imprenditoriale conseguente, relativa alla realizzazione dell’insediamento turistico-alberghiero ad opera di una società, sono confluite non solo nella contestazione di reati contravvenzionali, ma anche in processi per delitti non colposi quali la corruzione e la truffa aggravata.
Ciò premesso, gli ermellini hanno chiarito che è necessario esperire un accertamento di fatto, all’esito del quale sarà possibile formulare un giudizio che faccia ritenere definitivamente la fattispecie in rassegna soggetta alle disposizioni previste dall’articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993, con conseguente deducibilità dei costi derivanti dal reato di natura contravvenzionale (es. lottizzazione abusiva).
In subordine, qualora dalle condotte venga verificata l’emersione di delitti non colposi (es. corruzione e truffa aggravata) e sia riscontrata la diretta utilizzazione dei costi per il compimento di delitti non colposi, sarà ancora giustificabile l’indeducibilità dei costi e delle spese sostenute.
Quindi, per effetto delle attuali disposizioni:
- risultano indeducibili, dal reddito d’impresa, i costi e le spese utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale;
- in caso di reati contravvenzionali, gli elementi negativi di reddito sono soggetti alle ordinarie disposizioni previste per la deducibilità dei costi.